Art. 7 
 
Revisione del Conto riassuntivo del Tesoro e progressiva eliminazione
  delle gestioni contabili operanti a valere su contabilita' speciali
  o conti correnti di tesoreria 
 
  1. Dopo l'articolo 44 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  sono
inseriti i seguenti: 
  «Art. 44-bis. (Revisione del Conto riassuntivo del Tesoro). - 1.  A
partire dal Conto riassuntivo del Tesoro elaborato con riferimento al
mese di gennaio 2017, il relativo  contenuto  e'  rivisto  secondo  i
criteri di cui al presente articolo e pubblicato in apposita  sezione
del sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze. I
dati sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo
68 del  Codice  dell'amministrazione  digitale,  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai  sensi  del
decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,
senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e
di rispettarne l'integrita'. 
  2. Il Conto riassuntivo del Tesoro costituisce  la  rendicontazione
mensile delle riscossioni e dei pagamenti  relativi  al  servizio  di
tesoreria statale, riguardante sia la  gestione  del  bilancio  dello
Stato sia quella della tesoreria statale. Quest'ultima  comprende  le
movimentazioni finanziarie  relative  al  debito  fluttuante  e  alla
gestione della  liquidita',  ai  conti  aperti  presso  la  tesoreria
statale, alle partite sospese da regolare, ai depositi in contanti. 
  3. Le riscossioni e i pagamenti riferiti alla gestione del bilancio
statale sono  distinti  secondo  le  classificazioni  correnti  della
struttura del bilancio. Le riscossioni e i  pagamenti  riferiti  alla
gestione  della  tesoreria  statale  sono  distinti  a  seconda   che
costituiscano il formarsi o  l'estinguersi  di  partite  debitorie  o
creditorie originate dalla gestione  di  tesoreria.  Il  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato  provvede  all'elaborazione  di
apposite tabelle, mediante le quali i dati contabili  della  gestione
del bilancio statale sono integrati con quelli della  gestione  della
tesoreria e sono raccordati con il dato del debito statale e  con  il
saldo di cassa del settore statale. 
  Art. 44-ter. (Progressiva  eliminazione  delle  gestioni  contabili
operanti a valere  su  contabilita'  speciali  o  conti  correnti  di
tesoreria). - 1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 40,  comma  2,
lettera p), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate
le gestioni operanti su contabilita' speciali o conti di tesoreria da
ricondurre al  regime  di  contabilita'  ordinaria,  con  contestuale
chiusura delle predette gestioni. Ai sensi dell'articolo 6, comma  6,
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  i  funzionari
delegati preposti ad operare in regime di contabilita' ordinaria sono
tenuti ad adottare il sistema SICOGE, utilizzandone obbligatoriamente
le funzionalita'  per  l'emissione  dei  titoli  di  spesa  in  forma
dematerializzata. Per le predette gestioni, le  somme  giacenti  alla
data della chiusura  sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato, per la nuova  assegnazione  nella  competenza  delle  inerenti
imputazioni di spesa che  vi  hanno  dato  origine,  ovvero,  qualora
queste ultime  non  fossero  piu'  esistenti  in  bilancio,  a  nuove
imputazioni  appositamente  istituite.  A  decorrere  dalla  data  di
riconduzione al regime di contabilita' ordinaria, gli introiti  delle
gestioni  contabili  interessate,  diversi  dai  trasferimenti  dello
Stato, sono versati all'entrata del bilancio dello  Stato.  L'importo
delle aperture di credito  ai  funzionari  delegati  di  contabilita'
ordinaria e' determinato tenendo conto  dei  versamenti  al  bilancio
dello Stato di cui al periodo precedente. 
  2. Con il decreto di cui al comma  1,  sono  individuate  ulteriori
gestioni operanti su contabilita' speciali o conti  di  tesoreria  da
sopprimere in via definitiva. Fatto salvo quanto previsto al comma 3,
le somme eventualmente giacenti sulle gestioni  contabili  soppresse,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato  e  possono  essere
riassegnate alle  amministrazioni  interessate,  su  loro  richiesta,
limitatamente  all'importo  necessario  all'estinzione  di  eventuali
obbligazioni  giuridicamente  perfezionate,  assunte  almeno   trenta
giorni prima  della  predetta  soppressione.  Dell'estinzione  e  del
versamento  viene  data  comunicazione  al  titolare  della  gestione
contabile. 
  3. Con il decreto di cui al  comma  1  sono  altresi'  definite  le
modalita' per la soppressione in via  definitiva  delle  contabilita'
speciali afferenti ad eventi calamitosi alle quali non  si  applicano
le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater,  della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, anche con
riferimento alla destinazione delle risorse residue. 
  4. Non rientrano tra le gestioni individuate dai decreti di cui  al
comma 1, la gestione  relativa  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, le gestioni fuori bilancio istituite ai sensi  della  legge
25 novembre 1971, n. 1041, le gestioni fuori bilancio autorizzate per
legge, i programmi comuni tra piu' amministrazioni,  enti,  organismi
pubblici e privati, nonche' i casi di urgenza e necessita'. 
  5. A decorrere dall'esercizio 2017, i conti correnti  di  tesoreria
centrale per i quali siano  trascorsi  almeno  tre  anni  dall'ultima
movimentazione e non siano state  effettuate  ulteriori  transazioni,
sono  estinti,  con  le  modalita'  di  cui  al   comma   2,   previa
autorizzazione del Ministero dell'economia e delle  finanze.  Per  le
contabilita' speciali, resta fermo quanto previsto dall'articolo  10,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile  1994,
n. 367, e dall'articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135. 
  6. Al fine di garantire alle gestioni contabili di cui al  comma  1
la disponibilita' di somme di  parte  corrente  non  spese  entro  la
chiusura dell'esercizio,  annualmente,  con  la  legge  di  bilancio,
possono essere individuate le voci di spesa alle quali  si  applicano
le disposizioni di cui  all'articolo  61-bis  del  regio  decreto  18
novembre 1923, n. 2440. 
  7. Per le contabilita' speciali non oggetto di  soppressione  o  di
riconduzione  al  regime  di  contabilita'  ordinaria,   secondo   le
modalita' di cui  ai  commi  1  e  2,  resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 2, comma 4-ter, lettera a), del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148. 
  8. Non e' consentita l'apertura di nuove contabilita'  speciali,  i
cui fondi siano costituiti mediante il versamento di  somme  iscritte
in stanziamenti di spesa del bilancio dello  Stato,  fatte  salve  le
esclusioni previste della lettera p) dell'articolo 40, comma 2. ». 
  2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di  cui  al
comma 1 dell'articolo 44-ter della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,
introdotto dal comma 1  del  presente  articolo,  e'  adottato  entro
centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. La riconduzione al regime di contabilita' ordinaria, di  cui
al medesimo comma 1, ovvero la soppressione in via definitiva di  cui
al comma 2 del suddetto articolo 44-ter,  sono  effettuate  entro  24
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Il divieto di cui al comma 8 dell'articolo 44-ter della legge 31
dicembre 2009, n. 196, come introdotto dal presente articolo  decorre
a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4. All'articolo 5, comma 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n.
225, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla fine del primo periodo sono inserite le  seguenti  parole
«, e comunque non superiore a 36 mesi»; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di  cui
al periodo precedente, e le relative spese, non rilevano ai fini  dei
vincoli finanziari  a  cui  sono  soggetti  le  regioni  e  gli  enti
locali.». 
  5. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti di  proroga  delle
contabilita' speciali aperte per le emergenze ai sensi  dell'articolo
5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, gia' adottati e vigenti  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5  della  legge  24
          febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del  Servizio  nazionale
          della protezione  civile),  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 5. (Stato di emergenza e potere di ordinanza).  -
          1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma
          1, lettera c), ovvero nella loro  imminenza,  il  Consiglio
          dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri,  ovvero,  su  sua  delega,  di  un  Ministro  con
          portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla  Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri  segretario  del   Consiglio,
          formulata anche su richiesta del Presidente  della  regione
          interessata e comunque acquisitane  l'intesa,  delibera  lo
          stato d'emergenza, fissandone la  durata  e  determinandone
          l'estensione territoriale con  specifico  riferimento  alla
          natura e alla qualita' degli eventi e disponendo in  ordine
          all'esercizio  del  potere  di   ordinanza.   La   delibera
          individua  le  risorse  finanziarie  destinate   ai   primi
          interventi di emergenza nelle more  della  ricognizione  in
          ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte
          del Commissario delegato e autorizza la  spesa  nell'ambito
          del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del
          comma   5-quinquies,   individuando    nell'ambito    dello
          stanziamento complessivo quelle finalizzate alle  attivita'
          previste dalla lettera a) del comma  2.  Ove  il  Capo  del
          Dipartimento  della  protezione  civile  verifichi  che  le
          risorse finalizzate alla attivita' di cui alla lett. a) del
          comma  2,  risultino  o  siano  in  procinto  di  risultare
          insufficienti rispetto agli interventi da porre in  essere,
          presenta  tempestivamente   una   relazione   motivata   al
          Consiglio dei Ministri, per la  conseguente  determinazione
          in ordine alla necessita'  di  integrazione  delle  risorse
          medesime. La revoca dello stato d'emergenza per venir  meno
          dei relativi presupposti e' deliberata nel  rispetto  della
          procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza. 
              1-bis. La durata della  dichiarazione  dello  stato  di
          emergenza non puo' superare i 180  giorni  prorogabile  per
          non piu' di ulteriori 180 giorni. 
              2. Per  l'attuazione  degli  interventi  da  effettuare
          durante lo stato di emergenza dichiarato  a  seguito  degli
          eventi di cui all'articolo  2,  comma  1,  lettera  c),  si
          provvede anche a mezzo  di  ordinanze  in  deroga  ad  ogni
          disposizione  vigente,  nei  limiti  e  secondo  i  criteri
          indicati  nel  decreto  di  dichiarazione  dello  stato  di
          emergenza   e   nel   rispetto   dei   principi    generali
          dell'ordinamento  giuridico.  Le  ordinanze  sono  emanate,
          acquisita   l'intesa   delle    regioni    territorialmente
          interessate, dal Capo  del  Dipartimento  della  protezione
          civile,  salvo  che  sia  diversamente  stabilito  con   la
          deliberazione dello stato di emergenza di cui al  comma  1.
          L'attuazione delle ordinanze e' curata  in  ogni  caso  dal
          Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile.   Fermo
          restando quanto previsto al comma 1, con  le  ordinanze  si
          dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine: 
                a)  all'organizzazione   ed   all'effettuazione   dei
          servizi  di  soccorso  e  di  assistenza  alla  popolazione
          interessata dall'evento; 
                b) al  ripristino  della  funzionalita'  dei  servizi
          pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche,  entro
          i limiti delle risorse finanziarie disponibili; 
                c)   alla   realizzazione   di   interventi,    anche
          strutturali,  per  la   riduzione   del   rischio   residuo
          strettamente connesso  all'evento,  entro  i  limiti  delle
          risorse  finanziarie  disponibili  e  comunque  finalizzate
          prioritariamente  alla  tutela  della  pubblica  e  privata
          incolumita'; 
                d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino
          delle  strutture  e  delle  infrastrutture,   pubbliche   e
          private,  danneggiate,  nonche'  dei  danni  subiti   dalle
          attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e dal
          patrimonio edilizio, da  porre  in  essere  sulla  base  di
          procedure definite con la medesima o altra ordinanza; 
                e) all'avvio dell'attuazione delle prime  misure  per
          far fronte alle esigenze urgenti di cui  alla  lettera  d),
          entro i limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  e
          secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei
          ministri, sentita la Regione interessata. 
              2-bis. Le ordinanze di cui al comma  2  sono  trasmesse
          per informazione al Ministro con  portafoglio  delegato  ai
          sensi del comma 1 ovvero al Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri. Le ordinanze emanate entro il  trentesimo  giorno
          dalla  dichiarazione  dello   stato   di   emergenza   sono
          immediatamente  efficaci  e  sono  altresi'  trasmesse   al
          Ministero dell'economia e delle finanze  perche'  comunichi
          gli esiti della loro verifica al Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri. Successivamente al  trentesimo  giorno  dalla
          dichiarazione dello stato di emergenza  le  ordinanze  sono
          emanate previo concerto del Ministero dell'economia e delle
          finanze, limitatamente ai profili finanziari. 
              3. 
              4. Il Capo del Dipartimento  della  protezione  civile,
          per l'attuazione degli interventi previsti nelle  ordinanze
          di cui al comma 2,  si  avvale  delle  componenti  e  delle
          strutture operative del Servizio nazionale della protezione
          civile,  di  cui  agli  articoli  6  e  11,   coordinandone
          l'attivita' e impartendo specifiche disposizioni operative.
          Le ordinanze emanate ai sensi del  comma  2  individuano  i
          soggetti responsabili  per  l'attuazione  degli  interventi
          previsti ai quali affidare ambiti  definiti  di  attivita',
          identificati   nel   soggetto    pubblico    ordinariamente
          competente allo svolgimento delle predette attivita' in via
          prevalente, salvo motivate eccezioni. Qualora il  Capo  del
          Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo
          provvedimento  di  delega  deve  specificare  il  contenuto
          dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio.  I
          commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni,
          tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun  compenso
          per  lo  svolgimento   dell'incarico.   Le   funzioni   del
          commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di
          emergenza. I provvedimenti  adottati  in  attuazione  delle
          ordinanze  sono  soggetti  ai  controlli   previsti   dalla
          normativa vigente. 
              4-bis. Per l'esercizio delle funzioni  loro  attribuite
          ai sensi del comma 4, non e' prevista la corresponsione  di
          alcun  compenso  per  il  Capo   del   Dipartimento   della
          protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati
          tra i soggetti responsabili titolari  di  cariche  elettive
          pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i
          requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano
          in attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 si  applica
          l'articolo 23-ter del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.
          201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
          2011, n. 214; il compenso e' commisurato  proporzionalmente
          alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo
          costituito dal  70  per  cento  del  trattamento  economico
          previsto per il primo presidente della Corte di cassazione. 
              4-ter. Almeno dieci giorni  prima  della  scadenza  del
          termine di cui al comma 1-bis,  il  Capo  del  Dipartimento
          della protezione civile emana, di concerto con il Ministero
          dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza  volta  a
          favorire  e  regolare  il   subentro   dell'amministrazione
          pubblica competente  in  via  ordinaria  a  coordinare  gli
          interventi,  conseguenti   all'evento,   che   si   rendono
          necessari successivamente  alla  scadenza  del  termine  di
          durata  dello  stato  di  emergenza.  Ferma  in  ogni  caso
          l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, con tale
          ordinanza possono essere altresi' emanate,  per  la  durata
          massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi
          connessi all'evento, disposizioni derogatorie a  quelle  in
          materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione
          di beni e servizi. 
              4-quater. Con l'ordinanza di cui al  comma  4-ter  puo'
          essere   individuato,   nell'ambito    dell'amministrazione
          pubblica  competente  a  coordinare  gli   interventi,   il
          soggetto  cui  viene  intestata  la  contabilita'  speciale
          appositamente aperta per l'emergenza in questione,  per  la
          prosecuzione della gestione operativa della stessa, per  un
          periodo di tempo  determinato  ai  fini  del  completamento
          degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi
          dei commi 2 e 4-ter, e comunque non superiore  a  36  mesi.
          Per gli  ulteriori  interventi  da  realizzare  secondo  le
          ordinarie procedure di  spesa  con  le  disponibilita'  che
          residuano alla chiusura  della  contabilita'  speciale,  le
          risorse  ivi  giacenti  sono  trasferite  alla  regione   o
          all'ente locale ordinariamente competente  ovvero,  ove  si
          tratti di altra amministrazione, sono  versate  all'entrata
          del bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione.
          Le risorse di cui al  periodo  precedente,  e  le  relative
          spese, non rilevano ai fini dei vincoli  finanziari  a  cui
          sono soggetti le regioni e gli enti locali. 
              4-quinquies.  Il  Governo  riferisce   annualmente   al
          Parlamento sulle attivita' di protezione civile riguardanti
          le attivita' di previsione, di prevenzione, di  mitigazione
          del rischio e  di  pianificazione  dell'emergenza,  nonche'
          sull'utilizzo del Fondo per  la  protezione  civile  e  del
          Fondo per le emergenze nazionali. 
              5. Le ordinanze emanate in deroga  alle  leggi  vigenti
          devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
          si intende derogare e devono essere motivate. 
              5-bis. Ai fini del  rispetto  dei  vincoli  di  finanza
          pubblica, i Commissari delegati  titolari  di  contabilita'
          speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto
          18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo  333  del  regio
          decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  rendicontano,  entro  il
          quarantesimo  giorno  (29)  dalla   chiusura   di   ciascun
          esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico,
          tutte le entrate e tutte le spese riguardanti  l'intervento
          delegato, indicando la provenienza dei  fondi,  i  soggetti
          beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema  da
          stabilire con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, d'intesa  con  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri, da adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  comma.  Il   rendiconto
          contiene anche una sezione  dimostrativa  della  situazione
          analitica  dei  crediti,  distinguendo  quelli   certi   ed
          esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei  debiti
          derivanti  da  obbligazioni   giuridicamente   perfezionate
          assunte a qualsiasi titolo  dai  commissari  delegati,  con
          l'indicazione della relativa scadenza. Per l'anno  2008  va
          riportata anche la situazione  dei  crediti  e  dei  debiti
          accertati al  31  dicembre  2007.  Nei  rendiconti  vengono
          consolidati, con le stesse modalita'  di  cui  al  presente
          comma, anche i dati relativi agli interventi  delegati  dal
          commissario ad uno o piu' soggetti attuatori. I  rendiconti
          corredati  della  documentazione  giustificativa,   nonche'
          degli eventuali rilievi sollevati dalla  Corte  dei  conti,
          sono  trasmessi  al   Ministero   dell'economia   e   delle
          finanze-Dipartimento  della   Ragioneria   generale   dello
          Stato-Ragionerie territoriali competenti,  all'Ufficio  del
          bilancio per il riscontro di regolarita'  amministrativa  e
          contabile presso la Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
          nonche', per conoscenza, al Dipartimento  della  protezione
          civile,  alle  competenti  Commissioni  parlamentari  e  al
          Ministero  dell'interno.   I   rendiconti   sono   altresi'
          pubblicati  nel  sito  internet  del   Dipartimento   della
          protezione civile. Le ragionerie territoriali  inoltrano  i
          rendiconti, anche con  modalita'  telematiche  e  senza  la
          documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri, all'ISTAT e  alla  competente  sezione  regionale
          della Corte dei conti. Per l'omissione o il  ritardo  nella
          rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto
          23 maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza
          dei flussi finanziari e della  rendicontazione  di  cui  al
          presente comma sono vietati girofondi tra  le  contabilita'
          speciali. Il presente comma si applica anche  nei  casi  di
          cui al comma 4-quater. 
              5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato di
          emergenza, i soggetti interessati da eventi  eccezionali  e
          imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento,
          compresi quelli relativi alle abitazioni  e  agli  immobili
          sedi  di  attivita'  produttive,   possono   fruire   della
          sospensione o del differimento, per un periodo fino  a  sei
          mesi, dei termini per gli adempimenti e  i  versamenti  dei
          tributi e dei contributi previdenziali  e  assistenziali  e
          dei  premi  per  l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli
          infortuni  e  le  malattie  professionali.  La  sospensione
          ovvero il differimento dei termini per  gli  adempimenti  e
          per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con
          legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche  dal
          punto  di  vista  temporale,  tra  l'onere  e  la  relativa
          copertura  finanziaria,  e  disciplinati  con  decreto  del
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche',  per  quanto
          attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del  lavoro
          e delle politiche  sociali.  Il  diritto  e'  riconosciuto,
          esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze. La  sospensione
          non  si  applica  in  ogni  caso  agli  adempimenti  e   ai
          versamenti da porre in  essere  in  qualita'  di  sostituti
          d'imposta, salvi i  casi  nei  quali  i  danni  impediscono
          l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In  ogni  caso
          le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui
          al presente comma scaduti nel periodo di  sospensione  sono
          effettuati entro il mese successivo alla data  di  scadenza
          della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere
          dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate
          di pari importo. 
              5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato  di
          emergenza, la Regione puo' elevare la  misura  dell'imposta
          regionale di cui all'articolo  17,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo  di
          cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla  misura
          massima consentita. 
              5-quinquies.  Agli  oneri  connessi   agli   interventi
          conseguenti   agli   eventi   di   cui   all'articolo    2,
          relativamente ai quali il Consiglio dei  Ministri  delibera
          la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede  con
          l'utilizzo  delle  risorse  del  Fondo  per  le   emergenze
          nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio  dei
          Ministri - Dipartimento della  Protezione  civile.  Per  il
          finanziamento delle prime esigenze del  suddetto  Fondo  e'
          autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno  2013.
          Al  relativo  onere  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione delle risorse del Fondo nazionale  di  protezione
          civile di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge  3
          maggio 1991, n. 142, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella
          C della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228.  A  decorrere
          dall'anno finanziario 2014, la dotazione del Fondo  per  le
          emergenze nazionali e' determinata  annualmente,  ai  sensi
          dell'articolo  11,  comma  3,  lett.  d),  della  legge  31
          dicembre  2009,  n.  196.  Sul  conto   finanziario   della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  al  termine  di
          ciascun anno,  dovranno  essere  evidenziati,  in  apposito
          allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo
          per le emergenze  nazionali».  Qualora  sia  utilizzato  il
          fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre  2009,
          n. 196, il fondo e' reintegrato in tutto o in parte, previa
          deliberazione  del   Consiglio   dei   Ministri,   mediante
          riduzione  delle  voci  di  spesa   rimodulabili   indicate
          nell'elenco allegato alla presente legge. Con  decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  sono  individuati
          l'ammontare complessivo  delle  riduzioni  delle  dotazioni
          finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e  le
          conseguenti  modifiche  degli  obiettivi   del   patto   di
          stabilita' interno, tali da  garantire  la  neutralita'  in
          termini   di   indebitamento    netto    delle    pubbliche
          amministrazioni. Anche  in  combinazione  con  la  predetta
          riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all'articolo
          28 della legge  n.  196  del  2009  e'  corrispondentemente
          reintegrato, in tutto o in parte, con le  maggiori  entrate
          derivanti  dall'aumento,  deliberato  dal   Consiglio   dei
          Ministri, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina  e  sulla
          benzina senza piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul
          gasolio usato come carburante di  cui  all'allegato  I  del
          testo unico delle disposizioni legislative  concernenti  le
          imposte sulla produzione e sui consumi e relative  sanzioni
          penali e amministrative, di cui al decreto  legislativo  26
          ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura
          dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi  al
          litro, e' stabilita, sulla  base  della  deliberazione  del
          Consiglio dei Ministri,  con  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle dogane in  misura  tale  da  determinare
          maggiori    entrate    corrispondenti,     tenuto     conto
          dell'eventuale ricorso alla modalita' di reintegro  di  cui
          al secondo  periodo  all'importo  prelevato  dal  fondo  di
          riserva. Per  la  copertura  degli  oneri  derivanti  dalle
          disposizioni di cui  al  successivo  periodo,  nonche'  dal
          differimento dei  termini  per  i  versamenti  tributari  e
          contributivi disposti ai sensi del comma 5-ter, si provvede
          mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e  aumenti
          dell'aliquota di accisa di  cui  al  del  terzo,  quarto  e
          quinto periodo. In presenza di  gravi  difficolta'  per  il
          tessuto  economico  e  sociale   derivanti   dagli   eventi
          calamitosi che  hanno  colpito  i  soggetti  residenti  nei
          comuni interessati, ai soggetti titolari di mutui  relativi
          agli immobili distrutti o  inagibili,  anche  parzialmente,
          ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale  ed
          economica  svolta   nei   medesimi   edifici   o   comunque
          compromessa dagli eventi calamitosi puo'  essere  concessa,
          su richiesta, la sospensione delle rate, per un periodo  di
          tempo  circoscritto,  senza   oneri   aggiuntivi   per   il
          mutuatario. Con ordinanze del Capo del  Dipartimento  della
          protezione   civile,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, le risorse di cui  al  primo
          periodo sono destinate, per gli  interventi  di  rispettiva
          competenza, alla Protezione civile ovvero direttamente alle
          amministrazioni interessate. Lo schema del decreto  di  cui
          al terzo periodo, corredato della relazione tecnica di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196, e successive modificazioni, e' trasmesso  alle  Camere
          per l'espressione, entro venti  giorni,  del  parere  delle
          Commissioni  competenti  per   i   profili   di   carattere
          finanziario.   Decorso   inutilmente   il    termine    per
          l'espressione del parere, il decreto puo'  essere  comunque
          adottato. 
              5-sexies.  Il  Fondo  di  cui   all'articolo   28   del
          decreto-legge 18 novembre 1966,  n.  976,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142,  puo'
          intervenire anche  nei  territori  per  i  quali  e'  stato
          deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma  1  del
          presente articolo. A tal fine sono  conferite  al  predetto
          Fondo  le  disponibilita'  rivenienti  dal  Fondo  di   cui
          all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con  uno
          o piu' decreti di natura  non  regolamentare  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  nel  rispetto
          della disciplina comunitaria, sono individuate le  aree  di
          intervento, stabilite le condizioni e le modalita'  per  la
          concessione  delle  garanzie,  nonche'  le  misure  per  il
          contenimento  dei  termini  per  la  determinazione   della
          perdita finale e dei tassi di  interesse  da  applicare  ai
          procedimenti in corso. 
              5-septies.  A  decorrere  dal  1°  gennaio   2015,   il
          pagamento degli oneri  di  ammortamento  dei  mutui  e  dei
          prestiti obbligazionari, attivati sulla base di  specifiche
          disposizioni normative a seguito di calamita' naturali,  e'
          effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle
          finanze, che  provvede,  con  la  medesima  decorrenza,  al
          pagamento  del  residuo  debito  mediante  utilizzo   delle
          risorse iscritte, a legislazione  vigente,  nei  pertinenti
          capitoli  dello  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero dell'economia e delle finanze nonche'  di  quelle
          versate all'entrata del bilancio dello Stato ai  sensi  del
          presente comma. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente disposizione, si  provvede
          all'individuazione dei mutui e dei prestiti  obbligazionari
          di cui al primo periodo. Le  risorse  finanziarie  iscritte
          nel bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri e destinate, nell'esercizio finanziario  2014,  al
          pagamento di mutui e dei prestiti obbligazionari, al  netto
          di  quelle  effettivamente  necessarie  per   le   predette
          finalita', affluiscono al Fondo per le emergenze  nazionali
          di cui al comma 5-quinquies del presente articolo. Al Fondo
          per  le  emergenze  nazionali   affluiscono   altresi'   le
          disponibilita' per  le  medesime  finalita'  non  impegnate
          nell'esercizio finanziario 2013 e le risorse derivanti  dal
          disimpegno di residui passivi, ancorche'  perenti,  per  la
          parte  non  piu'  collegata   a   obbligazioni   giuridiche
          vincolanti, relative a impegni  di  spesa  assunti  per  il
          pagamento di mutui e di prestiti  obbligazionari,  iscritte
          nel bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri, al netto della quota da versare  all'entrata  del
          bilancio dello Stato necessaria al pagamento delle rate  di
          mutuo attivate con ritardo rispetto alla  decorrenza  della
          relativa autorizzazione legislativa di spesa,  da  indicare
          nel decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di
          cui al secondo periodo  del  presente  comma.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio.
          Dall'attuazione del presente articolo non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente  articolo
          sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
          italiana,  nonche'   trasmesse   ai   sindaci   interessati
          affinche' vengano pubblicate  ai  sensi  dell'articolo  47,
          comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 
              6-bis. La tutela  giurisdizionale  davanti  al  giudice
          amministrativo avverso le ordinanze adottate  in  tutte  le
          situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma  1  e
          avverso  i   consequenziali   provvedimenti   commissariali
          nonche' avverso gli atti, i provvedimenti  e  le  ordinanze
          emananti ai sensi dei commi  2  e  4  e'  disciplinata  dal
          codice del processo amministrativo.».