Art. 9 
 
 
                         Bilancio di genere 
 
  1. Dopo l'articolo 38-sexies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
introdotto dal comma 1 dell'articolo 8, e' inserito il seguente: 
  «Art.  38-septies.  (Bilancio  di  genere).  -  1.   Il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, avvia un'apposita sperimentazione dell'adozione
di un bilancio di genere, per  la  valutazione  del  diverso  impatto
della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini  di
denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, per  determinare  una
valutazione del diverso  impatto  delle  politiche  di  bilancio  sul
genere. 
  2. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  viene
definita la metodologia generale del bilancio di genere ai fini della
rendicontazione. 
  3. Le amministrazioni centrali dello Stato forniscono al  Ministero
dell'economia e delle  finanze  le  informazioni  necessarie  secondo
schemi   contabili,   indicatori   statistici    e    modalita'    di
rappresentazione  stabilite  dal  Ministero  dell'economia  e   delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,  anche
in collegamento con i contenuti previsti ai sensi, dell'articolo  10,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2009.». 
  2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di  cui  al
comma 2 dell'articolo 38-septies della legge  31  dicembre  2009,  n.
196, introdotto dal presente articolo, e' adottato entro dodici  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.