Art. 2 
 
 
                        Procedura di conferma 
 
  1.  La   domanda   di   conferma   e'   presentata,   a   pena   di
inammissibilita', entro trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto, al capo dell'ufficio giudiziario per  il  quale  la
conferma e' richiesta. Relativamente all'ufficio del giudice di  pace
la domanda di conferma e' presentata al presidente del tribunale  nel
cui  circondario  ha  sede  l'ufficio.  La  domanda  di  conferma  e'
trasmessa al Consiglio giudiziario. 
  2. Il presidente del tribunale o il  procuratore  della  Repubblica
redigono un rapporto sull'attivita' svolta dal  magistrato  onorario,
relativo  alla  capacita',   alla   laboriosita',   alla   diligenza,
all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza,  dell'imparzialita'  e
dell'equilibrio. Ai fini della redazione del rapporto sono esaminati,
a campione, almeno dieci verbali di udienza  e  dieci  provvedimenti,
relativi ai due anni precedenti. Il rapporto, unitamente  alla  copia
degli atti  e  dei  provvedimenti  esaminati,  all'autorelazione  del
magistrato onorario, alle statistiche dell'attivita' svolta  nei  due
anni  precedenti  e  ad  ogni  altro  documento  ritenuto  utile,  e'
trasmesso al Consiglio giudiziario. 
  3. Il Consiglio giudiziario stabilisce, con delibera  da  adottarsi
entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, i criteri per la selezione dei  verbali  di  udienza  e  dei
provvedimenti. 
  4. La sezione autonoma  per  i  magistrati  onorari  del  Consiglio
giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio
2006, n.  25,  come  modificato  dal  presente  decreto,  esprime  il
giudizio di idoneita' ai fini della conferma. Il giudizio e' espresso
a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 5  aprile  2006,  n.
160, in quanto compatibile,  previa  audizione  dell'interessato,  se
ritenuta necessaria, e sulla base degli elementi di cui al  comma  2,
tenuto  conto  altresi'  del   parere   del   Consiglio   dell'ordine
territoriale forense del circondario in cui ha sede l'ufficio  presso
il quale il magistrato onorario ha esercitato le funzioni. Il  parere
del  Consiglio  dell'ordine  territoriale  forense  indica  i   fatti
specifici incidenti sulla  idoneita'  a  svolgere  le  funzioni,  con
particolare  riguardo,  se  esistenti,  alle  situazioni  concrete  e
oggettive  di  esercizio  non  indipendente  della  funzione   e   ai
comportamenti che denotino mancanza di equilibrio o  di  preparazione
giuridica. 
  5. Non possono essere confermati i  magistrati  onorari  che  hanno
riportato, in forza di provvedimento definitivo, due o piu'  sanzioni
disciplinari diverse dall'ammonimento. 
  6. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il giudizio
di cui al comma 4, delibera sulla domanda di conferma. 
  7. Il Ministro della giustizia dispone la conferma con decreto. 
  8. La procedura di conferma e'  definita  entro  ventiquattro  mesi
dalla costituzione della sezione autonoma per i magistrati onorari di
cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006,  n.  25,
come modificato dal presente decreto. 
  9. I magistrati onorari rimangono in servizio fino alla definizione
della procedura di conferma di cui al presente articolo. La  conferma
dell'incarico produce effetti a far data dall'entrata in  vigore  del
presente decreto. In caso di mancata conferma, i  magistrati  onorari
cessano dall'incarico dal momento della  comunicazione  del  relativo
provvedimento del Consiglio superiore della magistratura. 
  10.  Per  i  magistrati  onorari   che,   all'esito   dell'elezione
straordinaria  prevista  dall'articolo  5,  compongono   la   sezione
autonoma di cui all'articolo 10 del decreto  legislativo  27  gennaio
2006, n. 25, come modificato dal presente decreto, non si fa luogo al
giudizio di cui al comma 4 e la valutazione di idoneita' e' espressa,
sulla base degli elementi di cui  ai  commi  2  e  4,  dal  Consiglio
superiore della magistratura in sede di deliberazione  sulla  domanda
di conferma. 
 
          Note all'art. 2: 
              Per i riferimenti  al  citato  decreto  legislativo  27
          gennaio 2006, n. 25, si veda nelle note all'articolo 3  del
          presente decreto. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  11  del  decreto
          legislativo  5  aprile  2006,  n.  160  (Nuova   disciplina
          dell'accesso  in  magistratura,  nonche'  in   materia   di
          progressione economica e  di  funzioni  dei  magistrati,  a
          norma dell'articolo 1, comma 1, lettera  a),  della  L.  25
          luglio 2005, n. 150): 
              "Art. 11. Valutazione della professionalita'. 
              1. Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione  di
          professionalita' ogni quadriennio a decorrere dalla data di
          nomina fino al superamento  della  settima  valutazione  di
          professionalita'. 
              2.  La  valutazione  di  professionalita'  riguarda  la
          capacita', la laboriosita', la diligenza e l'impegno.  Essa
          e' operata secondo parametri oggettivi  che  sono  indicati
          dal Consiglio superiore della  magistratura  ai  sensi  del
          comma 3. La  valutazione  di  professionalita'  riferita  a
          periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni  giudicanti
          o requirenti non puo' riguardare in nessun caso l'attivita'
          di interpretazione di  norme  di  diritto,  ne'  quella  di
          valutazione del fatto e delle prove. In particolare: 
              a) la capacita', oltre che alla preparazione  giuridica
          e al relativo grado di aggiornamento, e' riferita,  secondo
          le funzioni  esercitate,  al  possesso  delle  tecniche  di
          argomentazione e di indagine, anche in relazione  all'esito
          degli  affari  nelle  successive  fasi  e  nei  gradi   del
          procedimento  e  del  giudizio   ovvero   alla   conduzione
          dell'udienza da parte di  chi  la  dirige  o  la  presiede,
          all'idoneita'  a   utilizzare,   dirigere   e   controllare
          l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari; 
              b) la  laboriosita'  e'  riferita  alla  produttivita',
          intesa come numero e  qualita'  degli  affari  trattati  in
          rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione
          organizzativa e strutturale, ai tempi  di  smaltimento  del
          lavoro, nonche' all'eventuale attivita'  di  collaborazione
          svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche  conto  degli
          standard di rendimento individuati dal Consiglio  superiore
          della magistratura, in relazione agli specifici settori  di
          attivita' e alle specializzazioni; 
              c)  la   diligenza   e'   riferita   all'assiduita'   e
          puntualita' nella presenza in ufficio, nelle udienze e  nei
          giorni stabiliti;  e'  riferita  inoltre  al  rispetto  dei
          termini per la redazione, il deposito  di  provvedimenti  o
          comunque  per  il  compimento  di  attivita'   giudiziarie,
          nonche'  alla   partecipazione   alle   riunioni   previste
          dall'ordinamento   giudiziario   per   la   discussione   e
          l'approfondimento delle  innovazioni  legislative,  nonche'
          per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza; 
              d)  l'impegno  e'  riferito  alla  disponibilita'   per
          sostituzioni di magistrati  assenti  e  alla  frequenza  di
          corsi di aggiornamento organizzati dalla  Scuola  superiore
          della magistratura; nella valutazione dell'impegno  rileva,
          inoltre, la collaborazione alla soluzione dei  problemi  di
          tipo organizzativo e giuridico. 
              3. Il Consiglio  superiore  della  magistratura,  entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, disciplina con propria delibera  gli
          elementi  in  base  ai  quali  devono  essere  espresse  le
          valutazioni  dei  consigli  giudiziari,  i  parametri   per
          consentire    l'omogeneita'    delle    valutazioni,     la
          documentazione che i capi degli uffici  devono  trasmettere
          ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun
          anno. In particolare disciplina: 
              a)  i  modi  di  raccolta  della  documentazione  e  di
          individuazione a campione dei provvedimenti e  dei  verbali
          delle udienze di cui al comma 4, ferma restando  l'autonoma
          possibilita' di ogni membro del  consiglio  giudiziario  di
          accedere a  tutti  gli  atti  che  si  trovino  nella  fase
          pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede
          di consiglio giudiziario; 
              b) i dati statistici da raccogliere per le  valutazioni
          di professionalita'; 
              c) i  moduli  di  redazione  dei  pareri  dei  consigli
          giudiziari per la raccolta  degli  stessi  secondo  criteri
          uniformi; 
              d) gli indicatori oggettivi  per  l'acquisizione  degli
          elementi di cui al comma 2; per l'attitudine direttiva  gli
          indicatori da prendere in esame sono  individuati  d'intesa
          con il Ministro della giustizia; 
              e) l'individuazione per ciascuna delle diverse funzioni
          svolte   dai   magistrati,   tenuto   conto   anche   della
          specializzazione,  di  standard  medi  di  definizione  dei
          procedimenti,  ivi  compresi  gli   incarichi   di   natura
          obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri
          sia  quantitativi  sia  qualitativi,  in   relazione   alla
          tipologia   dell'ufficio,   all'ambito    territoriale    e
          all'eventuale specializzazione. 
              4.  Alla  scadenza  del  periodo  di   valutazione   il
          consiglio giudiziario acquisisce e valuta: 
              a) le  informazioni  disponibili  presso  il  Consiglio
          superiore della magistratura e il Ministero della giustizia
          anche per quanto attiene agli eventuali rilievi  di  natura
          contabile  e  disciplinare,   ferma   restando   l'autonoma
          possibilita' di ogni membro del  consiglio  giudiziario  di
          accedere a  tutti  gli  atti  che  si  trovino  nella  fase
          pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede
          di consiglio giudiziario; 
              b) la relazione del  magistrato  sul  lavoro  svolto  e
          quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la  copia  di
          atti  e  provvedimenti  che  il   magistrato   ritiene   di
          sottoporre ad esame; 
              c) le statistiche del lavoro svolto e  la  comparazione
          con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio; 
              d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato  e
          i verbali delle udienze  alle  quali  il  magistrato  abbia
          partecipato,  scelti  a  campione  sulla  base  di  criteri
          oggettivi stabiliti  al  termine  di  ciascun  anno  con  i
          provvedimenti di cui al comma 3, se non gia' acquisiti; 
              e) gli  incarichi  giudiziari  ed  extragiudiziari  con
          l'indicazione dell'impegno concreto che  gli  stessi  hanno
          comportato; 
              f) il rapporto e le segnalazioni provenienti  dai  capi
          degli uffici, i quali devono tenere conto delle  situazioni
          specifiche rappresentate da terzi, nonche' le  segnalazioni
          pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati,  sempre
          che  si  riferiscano  a  fatti  specifici  incidenti  sulla
          professionalita', con particolare riguardo alle  situazioni
          eventuali   concrete   e   oggettive   di   esercizio   non
          indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino
          evidente  mancanza  di   equilibrio   o   di   preparazione
          giuridica.  Il  rapporto  del  capo   dell'ufficio   e   le
          segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati  sono
          trasmessi al consiglio  giudiziario  dal  presidente  della
          corte di appello  o  dal  procuratore  generale  presso  la
          medesima corte, titolari del poteredovere di  sorveglianza,
          con le loro eventuali  considerazioni  e  quindi  trasmessi
          obbligatoriamente    al    Consiglio    superiore     della
          magistratura. 
              5. Il consiglio giudiziario puo' assumere  informazioni
          su fatti specifici  segnalati  da  suoi  componenti  o  dai
          dirigenti degli uffici o  dai  consigli  dell'ordine  degli
          avvocati,   dando   tempestiva   comunicazione   dell'esito
          all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli  atti,
          e puo' procedere alla sua audizione, che e' sempre disposta
          se il magistrato ne fa richiesta. 
              6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5,
          il consiglio giudiziario formula  un  parere  motivato  che
          trasmette  al  Consiglio   superiore   della   magistratura
          unitamente  alla  documentazione   e   ai   verbali   delle
          audizioni. 
              7. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del
          parere del consiglio giudiziario,  puo'  far  pervenire  al
          Consiglio   superiore   della   magistratura   le   proprie
          osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente. 
              8. Il Consiglio superiore  della  magistratura  procede
          alla valutazione di professionalita' sulla base del  parere
          espresso  dal  consiglio  giudiziario  e   della   relativa
          documentazione, nonche'  sulla  base  dei  risultati  delle
          ispezioni ordinarie; puo' anche assumere ulteriori elementi
          di conoscenza. 
              9. Il giudizio di professionalita' e' «positivo» quando
          la valutazione risulta sufficiente in relazione a  ciascuno
          dei parametri di cui al comma 2; e' "non  positivo"  quando
          la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o  piu'
          dei medesimi parametri; e' "negativo" quando la valutazione
          evidenzia carenze gravi in  relazione  a  due  o  piu'  dei
          suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o  piu'
          dei parametri richiamati quando l'ultimo giudizio sia stato
          "non positivo". 
              10. Se il giudizio  e'  "non  positivo",  il  Consiglio
          superiore della magistratura procede a nuova valutazione di
          professionalita' dopo un anno, acquisendo un  nuovo  parere
          del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento
          economico o l'aumento periodico di  stipendio  sono  dovuti
          solo a decorrere  dalla  scadenza  dell'anno  se  il  nuovo
          giudizio e' "positivo".  Nel  corso  dell'anno  antecedente
          alla nuova  valutazione  non  puo'  essere  autorizzato  lo
          svolgimento di incarichi extragiudiziari. 
              11. Se il giudizio  e'  «negativo»,  il  magistrato  e'
          sottoposto a nuova valutazione di professionalita' dopo  un
          biennio. Il Consiglio  superiore  della  magistratura  puo'
          disporre che il magistrato partecipi ad uno o piu' corsi di
          riqualificazione professionale in rapporto alle  specifiche
          carenze  di  professionalita'   riscontrate;   puo'   anche
          assegnare  il  magistrato,  previa  sua  audizione,  a  una
          diversa funzione nella medesima  sede  o  escluderlo,  fino
          alla successiva valutazione, dalla possibilita' di accedere
          a  incarichi  direttivi  o  semidirettivi  o   a   funzioni
          specifiche. Nel corso del biennio  antecedente  alla  nuova
          valutazione non puo' essere autorizzato lo  svolgimento  di
          incarichi extragiudiziari. 
              12. La valutazione negativa  comporta  la  perdita  del
          diritto all'aumento periodico di stipendio per un  biennio.
          Il nuovo trattamento economico eventualmente  spettante  e'
          dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza
          dalla scadenza del biennio. 
              13.  Se  il  Consiglio  superiore  della  magistratura,
          previa  audizione  del  magistrato,  esprime   un   secondo
          giudizio negativo, il magistrato stesso e'  dispensato  dal
          servizio. 
              14. Prima delle audizioni di cui ai commi 7, 11 e 13 il
          magistrato deve essere informato della facolta' di prendere
          visione degli atti del procedimento e  di  estrarne  copia.
          Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non
          inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha  facolta'  di
          depositare  atti  e  memorie  fino  a  sette  giorni  prima
          dell'audizione e di farsi assistere da un altro  magistrato
          nel corso della stessa. Se questi e' impedito,  l'audizione
          puo' essere differita per una sola volta. 
              15. La valutazione di professionalita' consiste  in  un
          giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24
          marzo  1958,  n.  195,  dal   Consiglio   superiore   della
          magistratura con  provvedimento  motivato  e  trasmesso  al
          Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il
          giudizio  di  professionalita',  inserito   nel   fascicolo
          personale,  e'  valutato  ai  fini  dei  tramutamenti,  del
          conferimento di funzioni, comprese quelle di  legittimita',
          del conferimento  di  incarichi  direttivi  e  ai  fini  di
          qualunque altro atto, provvedimento  o  autorizzazione  per
          incarico extragiudiziario. 
              16. I parametri contenuti  nel  comma  2  si  applicano
          anche per la valutazione di professionalita' concernente  i
          magistrati  fuori  ruolo.  Il  giudizio  e'  espresso   dal
          Consiglio superiore della magistratura,  acquisito,  per  i
          magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia,
          il parere del consiglio di  amministrazione,  composto  dal
          presidente e dai soli membri  che  appartengano  all'ordine
          giudiziario, o il parere del consiglio  giudiziario  presso
          la corte di appello di Roma per tutti gli altri  magistrati
          in posizione di fuori ruolo, compresi  quelli  in  servizio
          all'estero.  Il  parere  e'  espresso  sulla   base   della
          relazione dell'autorita' presso  cui  gli  stessi  svolgono
          servizio, illustrativa dell'attivita'  svolta,  e  di  ogni
          altra  documentazione  che  l'interessato   ritiene   utile
          produrre, purche' attinente  alla  professionalita'  ,  che
          dimostri l'attivita' in concreto svolta. 
              17.  Allo  svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
          presente articolo si fa fronte con le risorse di  personale
          e strumentali disponibili.".