Art. 3 
 
 
 Sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario 
 
  1. Al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 
 
                              "ART. 10 
(Sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario) 
 
    1. Nel consiglio giudiziario e' istituita  una  sezione  autonoma
per i giudici onorari di  pace  e  i  vice  procuratori  onorari  per
l'esercizio delle competenze assegnate dalla legge in relazione: 
      a)  alla  procedura  di  concorso  per  titoli  per  l'accesso,
all'ammissione al tirocinio e all'organizzazione e  al  coordinamento
del medesimo; 
      b) alla proposta per la nomina di coloro che hanno terminato il
tirocinio e alla formazione di una graduatoria degli idonei; 
      c) al giudizio di idoneita' per la conferma nell'incarico; 
      d)  alle  valutazioni  sulle  proposte  di  sospensione   dalle
funzioni, decadenza, dispensa, revoca dell'incarico e di applicazione
di sanzioni disciplinari. 
    2. La sezione autonoma e' altresi' competente  per  l'espressione
dei pareri  sui  provvedimenti  organizzativi  e  sulle  proposte  di
organizzazione dagli  uffici  del  giudice  di  pace.  Essa  esercita
inoltre  le  competenze  assegnate  dalla  legge  in  relazione  alle
determinazioni  organizzative  dell'attivita'  dei  vice  procuratori
onorari in procura della Repubblica e dei giudici onorari di pace  in
tribunale, fatta eccezione per le materie di cui  all'articolo  7-bis
dell'ordinamento giudiziario, di cui  al  regio  decreto  30  gennaio
1941, n. 12. 
    3. La sezione autonoma e' composta, oltre che dai  componenti  di
diritto del consiglio giudiziario, da: 
      a)  tre  magistrati  e  un  avvocato,  eletti   dal   consiglio
giudiziario tra i suoi componenti, e due giudici onorari di pace e un
vice procuratore onorario eletti sia dai giudici onorari di pace  che
dai viceprocuratori onorari in servizio nel  distretto,  nell'ipotesi
di cui all'articolo 9, comma 2; 
      b) cinque  magistrati  e  un  avvocato,  eletti  dal  consiglio
giudiziario tra i suoi componenti, e tre giudici onorari  di  pace  e
due vice procuratori onorari eletti sia dai giudici onorari  di  pace
che  dai  vice  procuratori  onorari  in  servizio   nel   distretto,
nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3; 
      c)  otto  magistrati  e  due  avvocati,  eletti  dal  consiglio
giudiziario tra i suoi componenti, e quattro giudici onorari di  pace
e tre viceprocuratori onorari eletti sia dai giudici onorari di  pace
che  dai  viceprocuratori  onorari   in   servizio   nel   distretto,
nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3-bis. 
    4. Le sedute della sezione autonoma sono valide con  la  presenza
della meta' piu' uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a
maggioranza dei presenti. In caso di  parita'  prevale  il  voto  del
presidente. 
    5. In caso di mancanza o di impedimento, i membri di diritto  del
consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni. 
    6. Nelle ipotesi  di  cui  al  comma  1,  lettere  c)  e  d),  il
componente della sezione autonoma nominato  dal  Consiglio  nazionale
forense non puo' partecipare alle discussioni  e  alle  deliberazioni
della sezione medesima, che riguardano  un  magistrato  onorario  che
esercita le funzioni in un  ufficio  del  circondario  del  tribunale
presso cui ha sede l'ordine al quale l'avvocato e' iscritto."; 
    b) l'articolo 12-ter e' sostituto dal seguente: 
 
                            "ART. 12-ter 
(Presentazione delle liste per la  elezione  dei  magistrati  onorari
    componenti della sezione autonoma del consiglio giudiziario). 
 
    1. Concorrono  all'elezione  dei  magistrati  onorari  componenti
della sezione di cui all'articolo 10, che si tiene contemporaneamente
a quella per i componenti togati e negli stessi locali  e  seggi,  le
liste di candidati presentate da almeno quindici  elettori.  Ciascuna
lista non puo' essere composta da un numero di candidati superiore al
numero di eleggibili per il consiglio giudiziario.  Nessun  candidato
puo' essere inserito in piu' di una lista. 
    2. Ciascun elettore non puo' presentare piu'  di  una  lista.  Le
firme di presentazione per le liste dei giudici onorari di pace  sono
autenticate dal presidente del tribunale del circondario ovvero da un
magistrato da questi delegato. Le firme di presentazione per le liste
dei vice procuratori onorari sono autenticate dal  procuratore  della
Repubblica  del  circondario  ovvero  da  un  magistrato  da   questi
delegato. 
    3. Ogni elettore  riceve  due  schede,  una  per  ciascuna  delle
categorie di magistrati onorari di cui all'articolo 10, ed esprime il
voto  di  lista  ed  una  sola  preferenza  nell'ambito  della  lista
votata."; 
    c)  all'articolo 12-quater,  la  rubrica  e'   sostituita   dalla
seguente: "Assegnazione dei seggi per i magistrati onorari". 
    d) all'articolo  13,  comma  2,  le  parole:  "ed  il  componente
rappresentante dei giudici di pace" sono sostituite  dalle  seguenti:
"ed i componenti rappresentanti dei giudici onorari  di  pace  e  dei
vice procuratori onorari".