Art. 4 Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35 1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "ed i giudici di pace" sono sostituite dalle seguenti: ", i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari"; b) all'articolo 2, comma 2, le parole: "ed i giudici di pace" sono sostituite dalle seguenti: ", i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari"; c) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole: "e dei giudici di pace" sono sostituite dalle seguenti: "dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari", le parole: "sia per i giudici di pace" sono sostituite dalle seguenti: "sia per i giudici onorari di pace e per i vice procuratori onorari" e le parole: "non piu' di trecento magistrati e giudici di pace" sono sostituite dalle seguenti: " non piu' di trecento magistrati, giudici onorari di pace e vice procuratori onorari"; 2) al comma 2, primo periodo, le parole: "distinti tra magistrati ordinari e giudici di pace" sono sostituite dalle seguenti: "distinti tra magistrati ordinari e onorari" e, al terzo periodo, le parole: " I magistrati o i giudici di pace" sono sostituite dalle seguenti: "I magistrati, i giudici onorari di pace o i vice procuratori onorari"; d) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole: "al doppio di quello dei magistrati e dei giudici di pace" sono sostituite dalle seguenti: "al doppio di quello dei magistrati ordinari e onorari"; 2) il comma 4, e' sostituito dal seguente: "4. Il voto del giudice onorario di pace e del vice procuratore onorario e' espresso indicando su ciascuna scheda la lista prescelta. Puo', inoltre, essere indicato il nome e il cognome di un solo magistrato onorario del distretto di appartenenza scelto tra quelli compresi nella lista votata. La scheda e' piegata e riconsegnata al presidente, il quale, dopo aver fatto prendere nota al segretario del nome del votante, la pone nell'urna."; e) all'articolo 8, le parole: " A4 e A5" sono sostituite dalle seguenti: "A4, A5 e A5-bis"; f) all'allegato A5 le parole: "giudici di pace" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "giudici onorari di pace" e le parole: "giudice di pace" sono sostituite dalle seguenti: "giudice onorario di pace"; g) dopo l'allegato A5 e' aggiunto il seguente: "Allegato A5-bis (articolo 8) Modello della scheda per le elezioni dei componenti vice procuratori onorari dei consigli giudiziari (colore bianco) ELEZIONE DEI COMPONENTI VICE PROCURATORI ONORARI DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO Presso la Corte di appello di ----- |========|======================================| | Lista | Componente vice procuratore onorario | |--------|--------------------------------------| | | | |========|======================================|
Note all'art. 4: Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e dell'allegato A5 all'articolo 8 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, come modificati dal presente decreto: "Art. 1. Epoca delle elezioni e termine per la nomina dei componenti avvocato e professore universitario. 1. Ogni quattro anni, nella prima domenica e nel lunedi' successivo del mese di aprile, i magistrati ordinari, i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari in servizio negli uffici compresi nella circoscrizione di ciascun distretto di Corte di appello e presso la Corte di cassazione procedono alle elezioni dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione. 2. Qualora nella prima domenica di aprile cada la festivita' della Pasqua, le elezioni si terranno la domenica ed il lunedi' immediatamente successivi. 3. Entro i termini di cui ai commi 1 e 2 vengono nominati i componenti avvocato e professore universitario. Art. 2. Uffici elettorali. 1. Entro il martedi' precedente lo svolgimento delle elezioni, sono costituiti l'ufficio elettorale presso la Corte di cassazione e gli uffici elettorali presso ciascuna Corte di appello. 2. L'ufficio centrale presso la Corte di cassazione e' composto dal primo presidente della Corte e da cinque magistrati ivi in servizio estratti a sorte in presenza del primo presidente e dei due presidenti di sezione con maggiore anzianita' di servizio. Gli uffici elettorali per i magistrati ordinari, i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari sono costituiti presso le Corti di appello e sono composti dal presidente della Corte e da cinque magistrati ivi in servizio estratti a sorte con le stesse modalita'. In caso di impedimento dei presidenti di sezione presso la Corte d'appello l'estrazione avviene alla presenza di due consiglieri della Corte stessa aventi la maggiore anzianita'. 3. Il primo presidente della Corte di cassazione puo' delegare il presidente aggiunto o uno dei presidenti di sezione della Cassazione a presiedere l'ufficio elettorale. Il presidente della Corte di appello puo' delegare uno dei presidenti di sezione o uno dei consiglieri anziani. 4. Ogni ufficio elettorale nomina un vice presidente che coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza; le funzioni di segretario sono svolte dal componente avente minore anzianita' di servizio. 5. Le liste di candidati sono presentate all'ufficio elettorale competente entro il giovedi' precedente lo svolgimento delle elezioni, unitamente alle firme dei sottoscrittori; a ciascuna di esse viene attribuito un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione. 6. Scaduto tale termine, nei due giorni successivi, ogni ufficio elettorale verifica che le liste siano conformi, in base alle rispettive attribuzioni, alle disposizioni di cui agli articoli 4, 12 e 12-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e successive modificazioni. Art. 3. Articolazione degli uffici elettorali. 1. Se l'organico dei magistrati ordinari dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari degli uffici del distretto supera le trecento unita', il presidente della Corte costituisce, oltre agli uffici elettorali con sede nel capoluogo del distretto, ulteriori uffici elettorali distaccati, sia per i magistrati ordinari sia per i giudici onorari di pace e per i vice procuratori onorari, presso uno o piu' degli uffici del distretto ove sono ammessi a votare rispettivamente, in relazione al rispettivo ambito territoriale, non piu' di trecento magistrati, giudici onorari di pace e vice procuratori onorari. Sono comunque costituiti uffici elettorali distaccati presso le sezioni distaccate di Corte di appello ove votano i magistrati, ordinari o onorari, in servizio nel rispettivo ambito territoriale. I presidenti di tali uffici elettorali sono nominati dal presidente della Corte di appello tra i presidenti di sezione e, in mancanza, tra i giudici del tribunale nel cui circondario sono istituiti ed i componenti tra i magistrati, in numero di tre, in servizio negli uffici del rispettivo ambito territoriale. 2. Il presidente della Corte di appello procede alla formazione di appositi elenchi, distinti tra magistrati ordinari e onorari, con l'indicazione nominativa di tutti gli aventi diritto al voto e dell'ufficio elettorale dove ciascuno di essi deve votare. Tali elenchi sono affissi nell'atrio della Corte il giorno della votazione e copia di essi e' consegnata ai presidenti degli uffici elettorali. I magistrati, i giudici onorari di pace o i vice procuratori onorari aventi diritto al voto, che per qualsiasi ragione non sono stati inclusi in detti elenchi, votano presso l'ufficio elettorale principale se ne hanno diritto. I magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo votano presso l'ufficio elettorale con sede nel capoluogo del distretto della Corte di appello di Roma. Ai fini della partecipazione alle elezioni i magistrati fuori ruolo per aspettativa si considerano appartenenti all'ufficio cui erano assegnati prima dell'aspettativa. I magistrati fuori ruolo per incarichi presso enti ed organismi diversi dal Ministero della giustizia e dal Consiglio superiore della magistratura votano nell'ufficio elettorale con sede nel capoluogo del distretto della Corte di appello di Roma. 3. Tutti gli uffici elettorali funzionano con la presenza di almeno tre componenti. Art. 4. Votazione. 1. La votazione e' segreta e si svolge dalle ore otto alle ore quattordici della domenica e prosegue dalle ore otto alle ore quattordici del lunedi' successivo. Le schede sono fornite, almeno tre mesi prima delle elezioni ed in numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati ordinari e onorari previsti dalle piante organiche dei rispettivi uffici, alla Corte di cassazione e a ciascuna Corte di appello o sezione distaccata a cura del Ministero della giustizia. 2. All'esterno di ciascun seggio elettorale devono essere affissi i manifesti riportanti l'indicazione delle liste ammesse ed i nominativi dei candidati per ciascuna lista. 3. Il presidente dell'ufficio elettorale, o chi ne fa le veci, consegna a ciascun votante le schede conformi ai modelli allegati al presente decreto. Il votante esprime il suo voto indicando su ciascuna scheda la lista prescelta. Puo', inoltre, indicare il nome e cognome di un solo magistrato per ciascuna categoria di eleggibili della lista votata, in servizio tra quelli della Corte di cassazione o della procura generale se il votante e' in servizio presso uffici di legittimita' o, del distretto di appartenenza negli altri casi. La scheda e' piegata e riconsegnata al presidente, il quale, dopo aver fatto prendere nota al segretario del nome del votante, la pone nell'urna. 4. Il voto del giudice onorario di pace e del vice procuratore onorario e' espresso indicando su ciascuna scheda la lista prescelta. Puo', inoltre, essere indicato il nome e il cognome di un solo magistrato onorario del distretto di appartenenza scelto tra quelli compresi nella lista votata. La scheda e' piegata e riconsegnata al presidente, il quale, dopo aver fatto prendere nota al segretario del nome del votante, la pone nell'urna. 5. Il voto espresso con indicazioni diverse da quelle previste dai commi 2 e 3 e' nullo; e', altresi', nullo quando sulla scheda sono apposte indicazioni di voto eccedenti la singola preferenza esprimibile per ciascuna categoria di eleggibili." "Art. 8. Modelli di schede elettorali. 1. I modelli di scheda per le elezioni del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari sono quelli riprodotti negli allegati A1, A2, A3, A4, A5 e A5-bis del presente decreto." "Allegato A5 (articolo 8) In vigore dal 7 marzo 2008 Modello della scheda per le elezioni dei componenti giudici onorari di pace dei consigli giudiziari (colore celeste) ELEZIONE DEI COMPONENTI GIUDICI ONORARI DI PACE DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO Presso la Corte di appello di ---- |========|======================================| | Lista | Componente Giudice onorario di pace | |--------|--------------------------------------| | | | |========|======================================| .".