Art. 4 
 
 
      Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35 
 
  1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "ed  i  giudici  di  pace"
sono sostituite dalle seguenti: ", i giudici onorari di pace e i vice
procuratori onorari"; 
    b) all'articolo 2, comma 2, le parole: "ed  i  giudici  di  pace"
sono sostituite dalle seguenti: ", i giudici onorari di pace e i vice
procuratori onorari"; 
    c) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma  1,  le  parole:  "e  dei  giudici  di  pace"  sono
sostituite dalle seguenti: "dei giudici onorari di pace  e  dei  vice
procuratori onorari", le parole: "sia per i  giudici  di  pace"  sono
sostituite dalle seguenti: "sia per i giudici onorari di pace e per i
vice  procuratori  onorari"  e  le  parole:  "non  piu'  di  trecento
magistrati e giudici di pace" sono sostituite dalle seguenti:  "  non
piu'  di  trecento  magistrati,  giudici  onorari  di  pace  e   vice
procuratori onorari"; 
      2)  al  comma  2,  primo  periodo,  le  parole:  "distinti  tra
magistrati  ordinari  e  giudici  di  pace"  sono  sostituite   dalle
seguenti: "distinti tra magistrati ordinari e  onorari"  e,  al terzo
periodo, le parole:  "  I  magistrati  o  i  giudici  di  pace"  sono
sostituite dalle seguenti: "I magistrati, i giudici onorari di pace o
i vice procuratori onorari"; 
    d) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, le parole: "al doppio di quello dei magistrati e
dei giudici di pace" sono sostituite dalle seguenti:  "al  doppio  di
quello dei magistrati ordinari e onorari"; 
      2) il comma 4, e' sostituito dal  seguente:  "4.  Il  voto  del
giudice onorario di pace e del vice procuratore onorario e'  espresso
indicando su ciascuna  scheda  la  lista  prescelta.  Puo',  inoltre,
essere indicato il nome e il cognome di un solo  magistrato  onorario
del distretto di appartenenza scelto tra quelli compresi nella  lista
votata. La scheda e' piegata e riconsegnata al presidente, il  quale,
dopo aver fatto prendere nota al segretario del nome del votante,  la
pone nell'urna."; 
    e) all'articolo 8, le parole: " A4 e A5"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "A4, A5 e A5-bis"; 
    f) all'allegato A5 le parole: "giudici di pace" sono  sostituite,
ovunque ricorrano, dalle seguenti: "giudici onorari  di  pace"  e  le
parole: "giudice di pace" sono sostituite  dalle  seguenti:  "giudice
onorario di pace"; 
    g) dopo l'allegato A5 e' aggiunto il seguente: 
 
                    "Allegato A5-bis (articolo 8) 
Modello della scheda per le elezioni dei componenti vice  procuratori
           onorari dei consigli giudiziari (colore bianco) 
 
 
ELEZIONE  DEI  COMPONENTI  VICE  PROCURATORI  ONORARI  DEL  CONSIGLIO
                             GIUDIZIARIO 
 
 
                Presso la Corte di appello di  ----- 
 
    
    
     
|========|======================================|
| Lista  | Componente vice procuratore onorario |
|--------|--------------------------------------|
|        |                                      |
|========|======================================|
    
    
 
          Note all'art. 4: 
              Si riporta il testo degli articoli 1,  2,  3,  4,  8  e
          dell'allegato  A5  all'articolo  8   del   citato   decreto
          legislativo 28 febbraio 2008, n. 35,  come  modificati  dal
          presente decreto: 
              "Art. 1. Epoca delle elezioni e termine per  la  nomina
          dei componenti avvocato e professore universitario. 
              1. Ogni  quattro  anni,  nella  prima  domenica  e  nel
          lunedi'  successivo  del  mese  di  aprile,  i   magistrati
          ordinari, i giudici onorari di pace e  i  vice  procuratori
          onorari   in   servizio   negli   uffici   compresi   nella
          circoscrizione di ciascun distretto di Corte di  appello  e
          presso la Corte di cassazione procedono alle  elezioni  dei
          componenti  del  consiglio  giudiziario  e  del   consiglio
          direttivo della Corte di cassazione. 
              2. Qualora nella  prima  domenica  di  aprile  cada  la
          festivita'  della  Pasqua,  le  elezioni  si  terranno   la
          domenica ed il lunedi' immediatamente successivi. 
              3. Entro i termini di  cui  ai  commi  1  e  2  vengono
          nominati i componenti avvocato e professore universitario. 
              Art. 2. Uffici elettorali. 
              1. Entro il martedi' precedente  lo  svolgimento  delle
          elezioni, sono costituiti l'ufficio  elettorale  presso  la
          Corte di cassazione e gli uffici elettorali presso ciascuna
          Corte di appello. 
              2. L'ufficio centrale presso la Corte di cassazione  e'
          composto dal primo  presidente  della  Corte  e  da  cinque
          magistrati ivi in servizio estratti a sorte in presenza del
          primo presidente  e  dei  due  presidenti  di  sezione  con
          maggiore anzianita' di servizio. Gli uffici elettorali  per
          i magistrati ordinari, i giudici onorari di pace e  i  vice
          procuratori onorari sono  costituiti  presso  le  Corti  di
          appello e sono composti dal presidente  della  Corte  e  da
          cinque magistrati ivi in servizio estratti a sorte  con  le
          stesse modalita'. In caso di impedimento dei presidenti  di
          sezione presso la Corte d'appello l'estrazione avviene alla
          presenza di due consiglieri della Corte  stessa  aventi  la
          maggiore anzianita'. 
              3. Il primo presidente della Corte di  cassazione  puo'
          delegare il presidente aggiunto o  uno  dei  presidenti  di
          sezione della Cassazione a presiedere l'ufficio elettorale.
          Il presidente della Corte di appello puo' delegare uno  dei
          presidenti di sezione o uno dei consiglieri anziani. 
              4. Ogni ufficio elettorale nomina  un  vice  presidente
          che coadiuva il presidente e  lo  sostituisce  in  caso  di
          assenza;  le  funzioni  di  segretario  sono   svolte   dal
          componente avente minore anzianita' di servizio. 
              5. Le liste di candidati  sono  presentate  all'ufficio
          elettorale  competente  entro  il  giovedi'  precedente  lo
          svolgimento  delle  elezioni,  unitamente  alle  firme  dei
          sottoscrittori; a ciascuna  di  esse  viene  attribuito  un
          numero progressivo secondo l'ordine di presentazione. 
              6. Scaduto tale termine,  nei  due  giorni  successivi,
          ogni  ufficio  elettorale  verifica  che  le  liste   siano
          conformi,  in  base  alle  rispettive  attribuzioni,   alle
          disposizioni di cui  agli  articoli  4,  12  e  12-ter  del
          decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.  25,  e  successive
          modificazioni. 
              Art. 3. Articolazione degli uffici elettorali. 
              1. Se l'organico dei magistrati  ordinari  dei  giudici
          onorari di pace e dei vice procuratori onorari degli uffici
          del distretto supera  le  trecento  unita',  il  presidente
          della Corte costituisce, oltre agli uffici  elettorali  con
          sede  nel  capoluogo  del   distretto,   ulteriori   uffici
          elettorali distaccati, sia per i  magistrati  ordinari  sia
          per i giudici onorari di pace  e  per  i  vice  procuratori
          onorari, presso uno o piu' degli uffici del  distretto  ove
          sono ammessi a  votare  rispettivamente,  in  relazione  al
          rispettivo  ambito  territoriale,  non  piu'  di   trecento
          magistrati, giudici onorari  di  pace  e  vice  procuratori
          onorari.  Sono  comunque   costituiti   uffici   elettorali
          distaccati presso le sezioni distaccate di Corte di appello
          ove votano i magistrati, ordinari o  onorari,  in  servizio
          nel rispettivo ambito territoriale. I  presidenti  di  tali
          uffici elettorali sono nominati dal presidente della  Corte
          di appello tra i presidenti di sezione e, in mancanza,  tra
          i giudici del tribunale nel cui circondario sono  istituiti
          ed i componenti tra i magistrati,  in  numero  di  tre,  in
          servizio negli uffici del rispettivo ambito territoriale. 
              2. Il presidente della Corte di  appello  procede  alla
          formazione di appositi  elenchi,  distinti  tra  magistrati
          ordinari e onorari, con l'indicazione nominativa  di  tutti
          gli aventi diritto al voto e dell'ufficio  elettorale  dove
          ciascuno di essi deve votare.  Tali  elenchi  sono  affissi
          nell'atrio della Corte il giorno della votazione e copia di
          essi e' consegnata ai presidenti degli uffici elettorali. I
          magistrati, i giudici onorari di pace o i vice  procuratori
          onorari aventi diritto al voto, che per  qualsiasi  ragione
          non sono stati inclusi  in  detti  elenchi,  votano  presso
          l'ufficio elettorale principale  se  ne  hanno  diritto.  I
          magistrati   della   Direzione   nazionale   antimafia    e
          antiterrorismo votano presso l'ufficio elettorale con  sede
          nel capoluogo del distretto della Corte di appello di Roma.
          Ai fini della partecipazione  alle  elezioni  i  magistrati
          fuori ruolo per  aspettativa  si  considerano  appartenenti
          all'ufficio cui erano assegnati prima  dell'aspettativa.  I
          magistrati  fuori  ruolo  per  incarichi  presso  enti   ed
          organismi diversi  dal  Ministero  della  giustizia  e  dal
          Consiglio superiore della magistratura votano  nell'ufficio
          elettorale con sede nel capoluogo del distretto della Corte
          di appello di Roma. 
              3.  Tutti  gli  uffici  elettorali  funzionano  con  la
          presenza di almeno tre componenti. 
              Art. 4. Votazione. 
              1. La votazione e' segreta e si svolge dalle  ore  otto
          alle ore quattordici della domenica e  prosegue  dalle  ore
          otto alle ore quattordici del lunedi' successivo. Le schede
          sono fornite, almeno tre mesi prima delle  elezioni  ed  in
          numero non inferiore al doppio  di  quello  dei  magistrati
          ordinari e onorari  previsti  dalle  piante  organiche  dei
          rispettivi uffici, alla Corte di cassazione  e  a  ciascuna
          Corte di appello o sezione distaccata a cura del  Ministero
          della giustizia. 
              2. All'esterno  di  ciascun  seggio  elettorale  devono
          essere affissi i manifesti riportanti  l'indicazione  delle
          liste ammesse ed i nominativi dei  candidati  per  ciascuna
          lista. 
              3. Il presidente dell'ufficio elettorale, o chi  ne  fa
          le veci, consegna a ciascun votante le schede  conformi  ai
          modelli allegati al presente decreto. Il votante esprime il
          suo voto indicando su ciascuna scheda la  lista  prescelta.
          Puo', inoltre, indicare  il  nome  e  cognome  di  un  solo
          magistrato per ciascuna categoria di eleggibili della lista
          votata, in servizio tra quelli della Corte di cassazione  o
          della procura generale se il votante e' in servizio  presso
          uffici di legittimita' o,  del  distretto  di  appartenenza
          negli altri casi. La scheda e' piegata  e  riconsegnata  al
          presidente, il quale, dopo  aver  fatto  prendere  nota  al
          segretario del nome del votante, la pone nell'urna. 
              4. Il voto del giudice onorario  di  pace  e  del  vice
          procuratore onorario  e'  espresso  indicando  su  ciascuna
          scheda la lista prescelta. Puo', inoltre,  essere  indicato
          il nome e il cognome di un  solo  magistrato  onorario  del
          distretto di appartenenza scelto tra quelli compresi  nella
          lista votata.  La  scheda  e'  piegata  e  riconsegnata  al
          presidente, il quale, dopo  aver  fatto  prendere  nota  al
          segretario del nome del votante, la pone nell'urna. 
              5. Il voto espresso con indicazioni diverse  da  quelle
          previste dai commi 2 e 3  e'  nullo;  e',  altresi',  nullo
          quando  sulla  scheda  sono  apposte  indicazioni  di  voto
          eccedenti la singola preferenza  esprimibile  per  ciascuna
          categoria di eleggibili." 
              "Art. 8. Modelli di schede elettorali. 
              1. I modelli di scheda per le  elezioni  del  consiglio
          direttivo  della  Corte  di  cassazione  e   dei   consigli
          giudiziari sono quelli riprodotti negli  allegati  A1,  A2,
          A3, A4, A5 e A5-bis del presente decreto." 
              "Allegato A5 
              (articolo 8) 
              In vigore dal 7 marzo 2008 
              Modello della scheda per  le  elezioni  dei  componenti
          giudici onorari di pace  dei  consigli  giudiziari  (colore
          celeste) 
              ELEZIONE DEI COMPONENTI GIUDICI  ONORARI  DI  PACE  DEL
          CONSIGLIO GIUDIZIARIO 
              Presso la Corte di appello di ---- 
                
    
     
|========|======================================|
| Lista  | Componente Giudice onorario di pace  |
|--------|--------------------------------------|
|        |                                      |
|========|======================================|
    
    
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