Art. 5 
 
Elezioni  straordinarie  dei  magistrati  onorari  componenti   della
  sezione del consiglio giudiziario relativa ai magistrati onorari 
 
  1. In via straordinaria e in deroga a quanto previsto dall'articolo
12-ter, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.  25,  le
elezioni dei magistrati onorari componenti della sezione autonoma per
i magistrati onorari  del  Consiglio  giudiziario  si  tengono  nella
penultima  domenica  e  nel  lunedi'  seguente  del  mese  di  luglio
immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto. 
  2. In deroga a quanto  disposto  dall'articolo  13,  comma  2,  del
decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, i  giudici  di  pace  che
compongono la sezione autonoma alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto sono eleggibili alle elezioni straordinarie  di  cui
al presente articolo. 
  3. La proclamazione  degli  eletti  determina  la  decadenza  dalla
carica  dei  giudici  di  pace  che,   alla   data   della   predetta
proclamazione, gia'  compongono  le  sezioni  autonome  dei  consigli
giudiziari. 
  4. Alle elezioni straordinarie previste dal  presente  articolo  si
applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  del   decreto
legislativo 28 febbraio 2008, n. 35. 
  5. Le schede sono fornite dal Ministero della  giustizia,  a  norma
dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2008,  n.  35,  a
ciascuna Corte di appello o sezione  distaccata  entro  venti  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  6. I magistrati  onorari  eletti  a  norma  del  presente  articolo
restano in carica per la durata del  consiglio  giudiziario  nel  cui
ambito e' istituita la sezione autonoma della quale sono componenti. 
  7. Sino alla costituzione della sezione autonoma per  i  magistrati
onorari di cui all'articolo 10 del  decreto  legislativo  27  gennaio
2006, n. 25, come modificato  dal  presente  decreto,  le  competenze
assegnate dalla legge sono esercitate dalla  sezione  autonoma  nella
composizione prevista dalle disposizioni vigenti sino  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  13  del  citato
          decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25: 
              "Art. 13. Durata in carica dei consigli giudiziari. 
              1. (Omissis). 
              2.  I  componenti  magistrati  elettivi,  i  componenti
          nominati  dal  Consiglio   universitario   nazionale,   dal
          Consiglio nazionale forense e dal consiglio regionale ed il
          componente rappresentante dei giudici di pace del distretto
          non sono immediatamente rieleggibili o rinominabili. 
              (Omissis).". 
              Per  il  testo  dell'articolo  4  del  citato   decreto
          legislativo 28 febbraio 2008, n. 35,  si  veda  nelle  note
          all'articolo 4.