Art. 6 Disposizioni di coordinamento 1. Per lo svolgimento delle elezioni straordinarie previste dall'articolo 5 e ai fini dell'applicazione delle disposizioni ad esse relative, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e al decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, come modificati dal presente decreto, la categoria del "giudice onorario di pace" deve intendersi composta, indifferentemente, dai giudici di pace e dai giudici onorari di tribunale. 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei decreti legislativi di cui al comma 1 che hanno riguardo alla consistenza dell'organico dei magistrati onorari si considerano le piante organiche degli uffici del giudice di pace e le ripartizioni numeriche per ufficio dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari stabilite dal Consiglio superiore della magistratura.
Note all'art. 6: Per i riferimenti ai decreti legislativi 27 gennaio 2006, n. 25, e 28 febbraio 2008, n. 35, si veda nelle note alle premesse.