Art. 6 
 
 
                    Disposizioni di coordinamento 
 
  1.  Per  lo  svolgimento  delle  elezioni  straordinarie   previste
dall'articolo 5 e ai fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  ad
esse relative, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.  25,
e al decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, come modificati dal
presente decreto, la categoria del "giudice onorario  di  pace"  deve
intendersi composta, indifferentemente, dai giudici  di  pace  e  dai
giudici onorari di tribunale. 
  2.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  dei   decreti
legislativi di cui al comma 1 che  hanno  riguardo  alla  consistenza
dell'organico  dei  magistrati  onorari  si  considerano  le   piante
organiche  degli  uffici  del  giudice  di  pace  e  le  ripartizioni
numeriche per ufficio dei giudici onorari di  tribunale  e  dei  vice
procuratori  onorari  stabilite   dal   Consiglio   superiore   della
magistratura. 
 
          Note all'art. 6: 
              Per i riferimenti ai  decreti  legislativi  27  gennaio
          2006, n. 25, e 28 febbraio 2008, n. 35, si veda nelle  note
          alle premesse.