Art. 3 
 
 
                 Abilitazione scientifica nazionale 
 
  1. Con decreto del competente  direttore  generale  del  Ministero,
adottato ogni due anni entro il mese di dicembre, sono  avviate,  per
ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda
fascia dei professori universitari, le procedure per il conseguimento
dell'abilitazione.  Le  domande  dei   candidati   sono   presentate,
unitamente  alla  relativa  documentazione  e  secondo  le  modalita'
indicate nel presente regolamento, durante tutto l'anno. 
  2. Il decreto di cui comma 1 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  nonche'   sui   siti   del   Ministero,
dell'Unione europea e di tutte le universita' italiane. 
  3. Ai fini della partecipazione ai procedimenti di chiamata di  cui
agli articoli  18  e  24,  commi  5  e  6,  della  legge,  la  durata
dell'abilitazione e' di sei anni dalla pubblicazione  dei  risultati.
Resta fermo che le chiamate di cui all'articolo 24,  comma  6,  della
legge   possono   essere   disposte,   nei   limiti   della    durata
dell'abilitazione, fino al 31 dicembre 2017. 
  4.  Il  mancato   conseguimento   dell'abilitazione   comporta   la
preclusione a presentare una nuova domanda per lo  stesso  settore  e
per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei  dodici
mesi successivi alla data di presentazione della domanda. In caso  di
conseguimento dell'abilitazione e' preclusa la presentazione  di  una
nuova domanda, per lo stesso settore e  per  la  stessa  fascia,  nei
quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa. 
  5. Le domande, corredate da titoli e pubblicazioni  scientifiche  e
dal  relativo  elenco,  sono  presentate   al   Ministero   per   via
esclusivamente telematica con procedura validata dal Comitato di  cui
all'articolo 7, comma 5.  Nella  redazione  del  predetto  elenco  il
candidato specifica quali sono le pubblicazioni soggette a diritti di
proprieta' intellettuale. L'elenco dei titoli e  delle  pubblicazioni
di ciascun candidato e' pubblicato sul sito del Ministero nella parte
appositamente  riservata   alle   procedure   di   abilitazione.   La
consultazione delle pubblicazioni soggette a  diritti  di  proprieta'
intellettuale, da parte dei commissari e degli  esperti  revisori  di
cui all'articolo 8, comma 6, avviene  nel  rispetto  della  normativa
vigente a tutela dell'attivita' editoriale e del diritto d'autore. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 18 della  citata  legge
          30 dicembre 2010, n. 240: 
              «Art. 18 (Chiamata dei professori). 1. Le  universita',
          con proprio regolamento adottato ai  sensi  della  legge  9
          maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del  codice
          etico, la chiamata dei professori di  prima  e  di  seconda
          fascia nel rispetto  dei  principi  enunciati  dalla  Carta
          europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione  della
          Commissione delle Comunita' europee n.  251  dell'11  marzo
          2005, e specificamente dei seguenti criteri: 
              a)  pubblicita'  del  procedimento  di  chiamata  nella
          Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e  su  quelli  del
          Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore
          concorsuale  e  di  un  eventuale  profilo   esclusivamente
          tramite    indicazione    di    uno    o    piu'    settori
          scientifico-disciplinari;  informazioni  dettagliate  sulle
          specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul  relativo
          trattamento economico e previdenziale; 
              b)  ammissione  al  procedimento,  fatto  salvo  quanto
          previsto dall'art. 29, comma 8,  di  studiosi  in  possesso
          dell'abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno
          dei   settori   concorsuali   ricompresi    nel    medesimo
          macrosettore e per le funzioni  oggetto  del  procedimento,
          ovvero per funzioni superiori  purche'  non  gia'  titolari
          delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti  per  la
          chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono
          partecipare  altresi'  i  professori,  rispettivamente,  di
          prima e di seconda fascia gia'  in  servizio,  nonche'  gli
          studiosi stabilmente impegnati all'estero in  attivita'  di
          ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni
          di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla  base  di
          tabelle  di  corrispondenza,  aggiornate  ogni  tre   anni,
          definite dal Ministro, sentito il CUN.  In  ogni  caso,  ai
          procedimenti per la chiamata, di cui al presente  articolo,
          non possono partecipare coloro  che  abbiano  un  grado  di
          parentela o di affinita', fino al  quarto  grado  compreso,
          con un  professore  appartenente  al  dipartimento  o  alla
          struttura che effettua la chiamata ovvero con  il  rettore,
          il direttore generale o  un  componente  del  consiglio  di
          amministrazione dell'ateneo; c) applicazione dei criteri di
          cui alla  lettera  b),  ultimo  periodo,  in  relazione  al
          conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22  e
          alla stipulazione dei contratti di cui  all'art.  24  e  di
          contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo; 
              d) valutazione delle  pubblicazioni  scientifiche,  del
          curriculum e dell'attivita' didattica degli studiosi di cui
          alla lettera b). Le universita' possono stabilire il numero
          massimo  delle  pubblicazioni  in  conformita'   a   quanto
          prescritto dal decreto di cui all'art. 16, comma 3, lettera
          b), e  accertare,  oltre  alla  qualificazione  scientifica
          dell'aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie
          in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle
          esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera; 
              e) formulazione della proposta di chiamata da parte del
          Dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta
          dei  professori  di  prima  fascia  per  la   chiamata   di
          professori di prima fascia, e dei professori di prima e  di
          seconda fascia per la chiamata dei  professori  di  seconda
          fascia,  e  approvazione  della  stessa  con  delibera  del
          consiglio di amministrazione. 
              2. Nell'ambito  delle  disponibilita'  di  bilancio  di
          ciascun  ateneo  i  procedimenti  per   la   chiamata   dei
          professori di prima e di seconda fascia di cui al comma  1,
          nonche' per l'attribuzione dei contratti  di  cui  all'art.
          24, di ciascun ateneo statale sono  effettuati  sulla  base
          della programmazione triennale di  cui  all'art.  1,  comma
          105, della legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e  di  cui
          all'art. 1-ter del decreto-legge 31  gennaio  2005,  n.  7,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31  marzo  2005,
          n. 43, nonche' delle disposizioni di cui all'art. 5,  comma
          4, lettera d),  della  presente  legge.  La  programmazione
          assicura  la   sostenibilita'   nel   tempo   degli   oneri
          stipendiali,   compresi   i   maggiori   oneri    derivanti
          dall'attribuzione   degli   scatti    stipendiali,    dagli
          incrementi annuali e  dalla  dinamica  di  progressione  di
          carriera del personale. La programmazione assicura altresi'
          la copertura finanziaria degli oneri  derivanti  da  quanto
          previsto dall'art. 24, comma 5. 
              3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori  di
          cui al comma 1 e dall'attribuzione  dei  contratti  di  cui
          all'art.  24  possono  essere  a  carico  totale  di  altri
          soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula  di
          convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale
          per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di  cui
          all'art. 24, comma 3,  lettera  b),  ovvero  di  importo  e
          durata non inferiore a quella del contratto per i posti  di
          ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lettera a). 
              4.  Ciascuna  universita'  statale,  nell'ambito  della
          programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti
          ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore  di
          ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio  non
          hanno prestato servizio,  o  non  sono  stati  titolari  di
          assegni di ricerca ovvero  iscritti  a  corsi  universitari
          nell'universita' stessa. 
              5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca
          delle universita', qualunque ne sia l'ente finanziatore,  e
          lo  svolgimento  delle  attivita'  di  ricerca  presso   le
          universita' sono riservati esclusivamente: 
              a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a
          tempo determinato; 
              b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'art.
          22; 
              c) agli studenti dei corsi  di  dottorato  di  ricerca,
          nonche'  a  studenti  di   corsi   di   laurea   magistrale
          nell'ambito di specifiche attivita' formative; 
              d) ai professori a contratto di cui all'art. 23; 
              e)  al  personale  tecnico-amministrativo  in  servizio
          presso le universita'  e  a  soggetti  esterni  purche'  in
          possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca; 
              f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di
          enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a  titolari  di
          borse  di  studio  o  di  ricerca  banditi  sulla  base  di
          specifiche  convenzioni  e  senza  oneri   finanziari   per
          l'universita' ad eccezione dei costi diretti relativi  allo
          svolgimento dell'attivita' di  ricerca  e  degli  eventuali
          costi assicurativi. 
              6.  Alla  partecipazione   ai   progetti   di   ricerca
          finanziati  dall'Unione  europea  o  da  altre  istituzioni
          straniere,  internazionali   o   sovranazionali,   e   allo
          svolgimento delle relative attivita' si applicano le  norme
          previste dai relativi bandi». 
              - Si riporta il testo dell'art. 24, commi 5 e 6,  della
          citata legge 30 dicembre 2010, n. 240: 
              «Art.  24  (Ricercatori   a   tempo   determinato).   -
          (Omissis). 
              5.  Nell'ambito  delle  risorse  disponibili   per   la
          programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma
          3,  lettera  b),  l'universita'  valuta  il  titolare   del
          contratto  stesso,  che  abbia  conseguito   l'abilitazione
          scientifica di cui all'art. 16, ai fini della chiamata  nel
          ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18, comma
          1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione,
          il titolare del contratto, alla scadenza dello  stesso,  e'
          inquadrato  nel  ruolo   dei   professori   associati.   La
          valutazione  si  svolge  in   conformita'   agli   standard
          qualitativi   riconosciuti   a    livello    internazionale
          individuati con apposito regolamento di ateneo  nell'ambito
          dei  criteri  fissati  con   decreto   del   Ministro.   La
          programmazione di cui all'art. 18,  comma  2,  assicura  la
          disponibilita' delle risorse necessarie in  caso  di  esito
          positivo della procedura di valutazione. Alla procedura  e'
          data pubblicita' sul sito dell'ateneo. 
          6.   Nell'ambito   delle   risorse   disponibili   per   la
          programmazione, fermo restando  quanto  previsto  dall'art.
          18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente
          legge e fino al 31 dicembre del sesto anno  successivo,  la
          procedura di cui al comma 5 puo' essere utilizzata  per  la
          chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda  fascia
          di professori di  seconda  fascia  e  ricercatori  a  tempo
          indeterminato in servizio  nell'universita'  medesima,  che
          abbiano  conseguito  l'abilitazione  scientifica   di   cui
          all'art. 16. A tal fine le universita'  possono  utilizzare
          fino  alla  meta'  delle  risorse  equivalenti   a   quelle
          necessarie per coprire i posti disponibili di professore di
          ruolo. A decorrere  dal  settimo  anno  l'universita'  puo'
          utilizzare le risorse corrispondenti fino  alla  meta'  dei
          posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di
          cui al comma 5.».