Art. 5 Sedi delle procedure 1. Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione si svolgono presso le universita' individuate, mediante sorteggio effettuato, per ciascun settore concorsuale, nell'ambito di una lista di quelle aventi strutture idonee ad ospitare la Commissione di abilitazione e dotate delle necessarie risorse finanziarie. La lista e' formata dal Ministero, sentita la CRUI, e aggiornata ogni due anni. La sede sorteggiata per ciascuna procedura e' indicata nel decreto di cui all'articolo 3, comma 1. Il competente direttore generale del Ministero, puo', su richiesta della Commissione e compatibilmente con il rispetto dei tempi della procedura, disporre modifiche della sede. 2. Le universita' individuate ai sensi del comma 1 assicurano le strutture e il supporto di segreteria per l'espletamento delle procedure, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Per ciascuna procedura di abilitazione, l'universita' nomina, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, un responsabile del procedimento che ne assicura il regolare svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicita' previste dal presente regolamento relative alle fasi della procedura successiva alla scelta della sede. 4. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione sono posti a carico dell'ateneo ove si espleta la procedura per l'attribuzione dell'abilitazione. Di tali oneri si tiene conto nella ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario e del contributo annuo attribuito alle universita' non statali legalmente riconosciute.
Note all'art. 5: - La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.