Art. 5 
 
 
                        Sedi delle procedure 
 
  1. Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione si  svolgono
presso le universita' individuate, mediante sorteggio effettuato, per
ciascun settore concorsuale,  nell'ambito  di  una  lista  di  quelle
aventi strutture idonee ad ospitare la Commissione di abilitazione  e
dotate delle necessarie risorse finanziarie. La lista e' formata  dal
Ministero, sentita la CRUI, e  aggiornata  ogni  due  anni.  La  sede
sorteggiata per ciascuna procedura e' indicata  nel  decreto  di  cui
all'articolo  3,  comma  1.  Il  competente  direttore  generale  del
Ministero, puo', su richiesta della Commissione e compatibilmente con
il rispetto dei tempi della procedura, disporre modifiche della sede. 
  2. Le universita' individuate ai sensi del comma  1  assicurano  le
strutture e  il  supporto  di  segreteria  per  l'espletamento  delle
procedure, nei limiti delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. 
  3. Per ciascuna procedura di abilitazione, l'universita' nomina, ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni,
un  responsabile  del  procedimento  che  ne  assicura  il   regolare
svolgimento nel rispetto della normativa  vigente,  ivi  comprese  le
forme di pubblicita' previste dal presente regolamento relative  alle
fasi della procedura successiva alla scelta della sede. 
  4. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione sono
posti  a  carico  dell'ateneo  ove  si  espleta  la   procedura   per
l'attribuzione dell'abilitazione. Di tali oneri si tiene conto  nella
ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario  e  del  contributo
annuo   attribuito   alle   universita'   non   statali    legalmente
riconosciute. 
 
          Note all'art. 5: 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi), e'  stata  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.