Art. 7 
 
 
                       Operazioni di sorteggio 
 
  1. Formata la lista secondo le modalita'  di  cui  all'articolo  6,
commi 2, 3, 4, 5, 6, 7  e  8,  i  componenti  della  commissione  per
l'abilitazione  sono  sorteggiati  mediante  lo   svolgimento   delle
seguenti operazioni: 
  a) collocazione in ordine alfabetico, per cognome e nome, di  tutti
i componenti della lista; 
  b) attribuzione a ciascuno dei predetti  componenti  di  un  numero
d'ordine; in caso di  omonimia  l'ordine  di  priorita'  e'  definito
partendo dal candidato con la minore eta' anagrafica. 
  2. Al fine di  assicurare  il  rispetto  della  condizione  di  cui
all'articolo 6, comma 9, si procede, secondo  le  modalita'  previste
dai periodi successivi, al sorteggio di un commissario  per  ciascuno
dei  settori   scientifico-disciplinari,   ricompresi   nel   settore
concorsuale, al quale afferiscono almeno dieci  professori  ordinari.
Qualora  il   numero   dei   settori   scientifico-disciplinari   cui
afferiscono almeno dieci professori ordinari sia superiore a  cinque,
si procede al sorteggio di un commissario  per  ciascuno  dei  cinque
settori scientifico-disciplinari con il maggior numero di  professori
ordinari afferenti, procedendo, a parita' di numero di afferenti,  al
sorteggio  preliminare  dei   settori   scientifico-disciplinari   da
rappresentare  in  commissione.  Qualora  il   numero   dei   settori
scientifico-disciplinari  cui  afferiscono  almeno  dieci  professori
ordinari non sia superiore a cinque si procede prima al sorteggio  di
un componente per ciascuno di tali settori  scientifico-disciplinari;
i restanti componenti della commissione sono sorteggiati tra tutti  i
settori  scientifico-disciplinari  in  proporzione   al   numero   di
professori    ordinari     appartenenti     a     ciascun     settore
scientifico-disciplinare,   tenendo   conto    del    principio    di
proporzionalita'  e  della  rappresentanza  gia'   assicurato   nella
procedura indicata nel presente periodo e procedendo,  a  parita'  di
numero  di  afferenti,   al   preliminare   sorteggio   dei   settori
scientifico-disciplinari da rappresentare. Qualora a tutti i  settori
scientifico-disciplinari ricompresi nel medesimo settore  concorsuale
afferiscano  meno  di  dieci  professori  ordinari,  si  procede   al
sorteggio  di  un  commissario  per  ciascuno  dei   cinque   settori
scientifico-disciplinari con il maggior numero di professori ordinari
afferenti  procedendo,  a  parita'  di  numero   di   afferenti,   al
preliminare  sorteggio  dei   settori   scientifico-disciplinari   da
rappresentare in commissione. Qualora  la  consistenza  numerica  dei
settori  scientifico-disciplinari,  ovvero  dei  professori  ordinari
presenti in lista  o  dei  professori  ordinari  che  afferiscono  ai
settori scientifico-disciplinari non  consenta  la  formazione  della
commissione  secondo  quanto  indicato  ai  periodi  precedenti,   la
commissione  e'  completata  a  seguito  di  sorteggio  dei  restanti
commissari  tra  tutti  i  professori  ordinari  presenti  in   lista
inserendo  in  commissione  un   componente   per   ciascun   settore
scientifico-disciplinare  cui  afferiscono  almeno  dieci  professori
ordinari,    ove     presente,     e     partendo     dal     settore
scientifico-disciplinare  cui  afferiscono  il  maggior   numero   di
professori ordinari. Tale  fase  e'  eventualmente  ripetuta  fino  a
completamento della commissione. 
  3. I commissari sorteggiati  ai  sensi  dei  commi  1  e  2,  quali
componenti di due o piu' commissioni, devono optare per una  sola  di
esse  entro  dieci  giorni  dalla  comunicazione  dei  risultati  del
sorteggio, per via telematica, da parte del Ministero.  Nel  caso  di
mancato esercizio dell'opzione nel termine di cui al primo periodo la
commissione di appartenenza e' individuata mediante  sorteggio  e  si
procede alla sostituzione del medesimo commissario nell'altra o nelle
altre commissioni. 
  4. In tutti i casi in cui occorre  sostituire  un  commissario,  si
procede ad un nuovo sorteggio secondo le modalita' di cui al presente
articolo,  procedendo  preliminarmente  alle   verifiche   di   stato
giuridico  dei  professori  ordinari   inseriti   nella   lista   dei
sorteggiabili. In tali casi e' sospeso il termine  dei  lavori  della
commissione per il tempo necessario  alla  sostituzione.  Sono  fatti
salvi i criteri per l'espletamento delle  procedure  di  abilitazione
adottati dalla commissione ai sensi  dell'articolo  8,  comma  1.  Le
valutazioni ancora  in  corso  all'atto  della  sostituzione  possono
essere convalidate dal commissario  subentrante  entro  venti  giorni
dalla nomina. 
  5.  Il  sorteggio   avviene   tramite   procedure   informatizzate,
preventivamente validate da un Comitato tecnico composto da non  piu'
di cinque membri, che opera a titolo  gratuito  ed  e'  nominato  con
decreto del Ministro, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. Del comitato fa parte obbligatoriamente un membro designato
dalla CRUI e almeno uno designato dal CUN. 
  6. Dall'ultima data utile per la  presentazione  della  domanda  ai
sensi dell'articolo 8, comma 3,  decorre  per  ciascun  candidato  il
termine di venti giorni per la proposizione di eventuali  istanze  di
ricusazione dei commissari. Decorso tale termine, sono  inammissibili
istanze di  ricusazione  dei  commissari.  In  caso  di  accoglimento
dell'istanza, si procede secondo le modalita' di cui al comma 4  alla
sostituzione del commissario ricusato, limitatamente alla valutazione
della domanda del candidato ricusante.