Art. 9 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. In sede di prima applicazione il decreto di cui all'articolo  4,
comma 2, e' adottato  entro  quarantacinque  giorni  dall'entrata  in
vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, e  il  decreto  di
cui all'articolo 6,  comma  1,  e'  adottato  entro  quindici  giorni
dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2. 
  2. Il possesso del requisito  della  positiva  valutazione  di  cui
all'articolo 6, comma 7, della legge  ai  fini  della  candidatura  a
componente delle commissioni non e' richiesto per  il  primo  biennio
delle procedure avviate  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  1,  del
presente regolamento. 
  3. Il presente regolamento sostituisce il  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, le
cui disposizioni continuano ad applicarsi  alle  procedure  in  corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 4 aprile 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Giannini,  Ministro  dell'istruzione,
                                dell'universita' e della ricerca 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
                                Madia,      Ministro      per      la
                                semplificazione   e    la    pubblica
                                amministrazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2016 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min.  salute
e del Min. lavoro, n. 2073 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  6,  comma  7,  della
          citata legge 30 dicembre 2010, n. 240: 
              «Art.  6  (Stato  giuridico  dei   professori   e   dei
          ricercatori di ruolo). - (Omissis). 
              7. Le modalita' per l'autocertificazione e la  verifica
          dell'effettivo svolgimento della attivita' didattica  e  di
          servizio agli studenti dei  professori  e  dei  ricercatori
          sono  definite  con  regolamento  di  ateneo,  che  prevede
          altresi'  la  differenziazione  dei  compiti  didattici  in
          relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla
          tipologia   di   insegnamento,   nonche'    in    relazione
          all'assunzione da parte del docente di specifici  incarichi
          di responsabilita' gestionale o di ricerca. Fatta salva  la
          competenza   esclusiva   delle   universita'   a   valutare
          positivamente o  negativamente  le  attivita'  dei  singoli
          docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi
          di verifica dei risultati dell'attivita' di ricerca ai fini
          del comma 8.». 
          -  Per  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
          settembre 2011, n. 222, si vedano le note alle premesse.