Art. 9 Disposizioni transitorie e finali 1. In sede di prima applicazione il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, e' adottato entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, e il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, e' adottato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2. 2. Il possesso del requisito della positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma 7, della legge ai fini della candidatura a componente delle commissioni non e' richiesto per il primo biennio delle procedure avviate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del presente regolamento. 3. Il presente regolamento sostituisce il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, le cui disposizioni continuano ad applicarsi alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 aprile 2016 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Giannini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2016 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, n. 2073
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 7, della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240: «Art. 6 (Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo). - (Omissis). 7. Le modalita' per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento della attivita' didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresi' la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonche' in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilita' gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle universita' a valutare positivamente o negativamente le attivita' dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attivita' di ricerca ai fini del comma 8.». - Per il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, si vedano le note alle premesse.