Art. 2 Finanziamenti ad imprese strategiche 1. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, il periodo: «I predetti importi sono rimborsati nel medesimo esercizio finanziario in cui sono stati erogati, ovvero in altro esercizio qualora si provveda in tal senso con apposita disposizione legislativa» e' sostituito dal seguente: «I predetti importi sono rimborsati nell'anno 2018, ovvero successivamente, secondo la procedura di ripartizione dell'attivo stabilita nel presente comma». 2. Agli oneri di cui al comma 1 in termini di fabbisogno, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante versamento, per un corrispondente importo, delle somme gestite presso il sistema bancario dalla cassa per i servizi energetici e ambientali su un conto corrente di tesoreria centrale fruttifero appositamente aperto remunerato secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica. La giacenza da detenere a fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo e' estinta o ridotta corrispondentemente alle somme rimborsate ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis, del citato decreto-legge n.191 del 2015, cosi' come modificato dal comma 1 del presente articolo. 3. All'onere derivante dai maggiori interessi passivi di cui al comma 2, pari a 200.000 euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.