IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 ottobre 1998, relativa  alla  qualita'  della  benzina  e  del
combustibile diesel, e le successive modifiche di tale direttiva; 
  Vista  la  direttiva  2009/126/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di
vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore  nelle
stazioni di servizio; 
  Vista la direttiva 2014/77/UE  della  Commissione,  del  10  giugno
2014, che modifica gli allegati I e II della direttiva  98/70/CE  per
quanto attiene all'individuazione dei metodi di prova della benzina e
del  combustibile  diesel,  alla  luce  degli  sviluppi  delle  norme
tecniche adottate dal Comitato Europeo di Normazione (CEN); 
  Vista la direttiva 2014/99/UE della  Commissione,  del  21  ottobre
2014, che modifica gli articoli 4 e 5 della direttiva 2009/126/CE per
quanto attiene alla individuazione dei metodi di prova da  usare  per
omologare  i  sistemi  di  recupero  dei  vapori  di  benzina  e  per
verificare il funzionamento di tali sistemi di recupero  dei  vapori,
alla luce degli sviluppi delle norme tecniche adottate dal CEN; 
  Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come  modificato
dal decreto legislativo 31  marzo  2011,  n.  55,  che  recepisce  la
direttiva 98/70/CE; 
  Visto  il  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  ed  in
particolare l'articolo 277 e l'allegato VIII alla  parte  quinta  che
recepiscono la direttiva 2009/126/CE; 
  Considerato che, per attuare la direttiva 2014/77/UE, e' necessario
modificare gli allegati I e V del decreto legislativo 21 marzo  2005,
n. 66; 
  Considerato che, per attuare la direttiva 2014/99/UE, e' necessario
modificare l'allegato VIII alla parte Quinta del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152; 
  Visto l'articolo 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
che prevede che "alle norme  dell'unione  europea  non  autonomamente
applicabili che modificano modalita' esecutive e  caratteristiche  di
ordine  tecnico   di   direttive   gia'   recepite   nell'ordinamento
giuridico..." sia data attuazione "con decreto ministeriale  adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400"; 
  Ritenuto  procedere  al  contestuale  recepimento,  in   un   unico
provvedimento,  della  direttiva   2014/77/UE   e   della   direttiva
2014/99/UE, entrambe dirette ad aggiornare specifici riferimenti alle
norme tecniche CEN; 
  Acquisito il preventivo concerto tecnico reso dal  Ministero  dello
sviluppo economico con nota 15399 del 2 luglio 2015; 
  Acquisito il preventivo concerto tecnico reso dal  Ministero  della
salute con nota 643 del 5 ottobre 2015; 
  Acquisito  il  preventivo  concerto  tecnico  reso  dal   Ministero
dell'economia e delle finanze con nota 14987 del 23 luglio 2015; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2015; 
  Vista la preventiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge 24 dicembre
2012, n. 234, con nota del 2 febbraio 2016 prot. 2487; 
  Acquisito ai sensi  dell'articolo  36,  comma  1,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234, il parere favorevole reso dal Dipartimento per
le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri  con
nota prot. USSDPE - 601 dell'11 febbraio 2016; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,
ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400,
con nota del 28 dicembre 2015 prot. 25382; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
        Modifiche al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 
 
  1. Nell'allegato I del decreto legislativo 21 marzo  2005,  n.  66,
alla nota 3  della  tabella,  le  parole  "norma  EN  228:2008"  sono
sostituite dalle seguenti "norma UNI EN 228:2013". 
  2. Nell'allegato V del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, il
paragrafo 3 e'  sostituito  dal  corrispondente  paragrafo  riportato
nell'Allegato 1 del presente decreto. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
              "Art. 17. (Regolamenti). 
              (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).". 
              La direttiva n.  98/70/CE  del  13  ottobre  1998,  del
          Parlamento europeo e del Consiglio (relativa alla  qualita'
          della  benzina  e  del  combustibile   diesel   e   recante
          modificazione della direttiva 93/12/CEE del  Consiglio)  e'
          pubblicata nella G.U.C.E. del 28 dicembre 1998, n. L 350. 
              La  direttiva  n.  2009/126/CE  del   21/10/2009,   del
          Parlamento europeo e del Consiglio (relativa alla  fase  II
          del recupero di vapori di benzina durante  il  rifornimento
          dei veicoli  a  motore  nelle  stazioni  di  servizio),  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 31 ottobre 2009, n. L 285. 
              La direttiva n. 2014/77/UE del 10  giugno  2014,  della
          Commissione (recante modifica degli allegati I e  II  della
          direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio
          relativa alla qualita' della  benzina  e  del  combustibile
          diesel) e' pubblicata nella G.U.C.E. del 11 giugno 2014, n.
          L 170. 
              La direttiva n. 2014/99/UE del 21 ottobre  2014,  della
          Commissione (che  modifica,  ai  fini  dell'adattamento  al
          progresso tecnico, la direttiva 2009/126/CE  relativa  alla
          fase II del  recupero  di  vapori  di  benzina  durante  il
          rifornimento  dei  veicoli  a  motore  nelle  stazioni   di
          servizio) e' pubblicata nella G.U.C.E. 23 ottobre 2014,  n.
          L 304. 
              Il  decreto  legislativo  del  21  marzo   2005,   n.66
          (Attuazione  della  direttiva  2003/17/CE   relativa   alla
          qualita' della  benzina  e  del  combustibile  diesel),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2005,  n.
          96, S.O. 
              Il  decreto  legislativo  del  31  marzo  2011,  n.  55
          (Attuazione della direttiva  2009/30/CE,  che  modifica  la
          direttiva  98/70/CE,  per  quanto  riguarda  le  specifiche
          relative a benzina, combustibile diesel e gasolio,  nonche'
          l'introduzione di un  meccanismo  inteso  a  controllare  e
          ridurre le emissioni di gas a effetto  serra,  modifica  la
          direttiva 1999/32/CE  per  quanto  concerne  le  specifiche
          relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla
          navigazione interna e abroga la  direttiva  93/12/CEE),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2011,  n.
          97. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  277  del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale) pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  14
          aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96: 
              "Art.  277.  (Recupero  di  cov  prodotti  durante   le
          operazioni  di  rifornimento   presso   gli   impianti   di
          distribuzione di benzina) 
              1. I distributori degli impianti  di  distribuzione  di
          benzina devono essere attrezzati con  sistemi  di  recupero
          dei vapori di benzina prodotti  durante  le  operazioni  di
          rifornimento. 
              2. I nuovi  impianti  di  distribuzione  di  benzina  e
          quelli  esistenti  soggetti  a  ristrutturazione   completa
          devono essere equipaggiati  con  sistemi  di  recupero  dei
          vapori di benzina conformi ai  requisiti  previsti,  per  i
          sistemi di recupero di  fase  II,  all'allegato  VIII  alla
          parte  quinta  del   presente   decreto,   nonche'   essere
          sottoposti  ai   controlli   previsti   all'allegato   VIII
          medesimo, se: 
              a) il flusso e' superiore a 500 m³/anno; 
              b) il flusso e' superiore a 100 m³/anno e sono  situati
          in edifici utilizzati in modo  permanente  come  luoghi  di
          residenza o di lavoro. 
              3.  Negli  impianti  esistenti  di   distribuzione   di
          benzina, aventi un flusso superiore a 3.000 mc all'anno,  i
          sistemi di recupero devono rispettare, entro il 31 dicembre
          2018, i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo
          previsti per i sistemi di recupero di fase II dall'allegato
          VIII alla parte quinta del presente decreto. 
              4.  Negli  impianti   di   distribuzione   di   benzina
          esistenti, di cui ai commi 2 e 3,  i  sistemi  di  recupero
          devono rispettare, fino alla  ristrutturazione  completa  o
          fino all'adeguamento previsto al comma 3,  i  requisiti  di
          efficienza   e   gli   obblighi   di   controllo   previsti
          all'allegato VIII alla parte quinta  del  presente  decreto
          per i sistemi di recupero diversi da quelli di fase II.  E'
          fatta comunque salva, presso tali impianti, la possibilita'
          di rispettare i requisiti di efficienza e gli  obblighi  di
          controllo previsti per i sistemi di recupero di fase II. 
              5. I commi 2 e 3 non  si  applicano  agli  impianti  di
          distribuzione  di  benzina  utilizzati  esclusivamente   in
          relazione alla produzione e alla consegna di nuovi  veicoli
          a motore ai fini del primo rifornimento di tali veicoli. 
              6. Negli impianti di distribuzione diversi da quelli di
          cui ai commi 2 e 3 i sistemi di recupero devono  rispettare
          i requisiti di  efficienza  e  gli  obblighi  di  controllo
          previsti dall'allegato VIII alla parte quinta del  presente
          decreto per i sistemi di recupero diversi da quelli di fase
          II. 
              7. Il flusso previsto  dai  commi  2  e  3  si  calcola
          considerando la media degli anni civili in  cui  l'impianto
          e' stato in esercizio nei  tre  anni  antecedenti  il  2012
          oppure, se durante tale periodo non vi e' stato  almeno  un
          anno civile di esercizio,  non  c'e'  nella  direttiva  una
          stima effettuata dal gestore  e  documentata  con  atti  da
          tenere a disposizione presso l'impianto; se la media  della
          quantita'  di  benzina  scaricata  nei  tre   anni   civili
          successivi a quello della messa in esercizio  dell'impianto
          supera, diversamente dalla stima, il flusso di cui al comma
          3, il  titolare  dell'autorizzazione  o  della  concessione
          dell'impianto e' tenuto all'obbligo di adeguamento previsto
          da tale disposizione. 
              8. I dispositivi componenti i sistemi di  recupero  dei
          vapori devono essere omologati dal Ministero  dell'interno,
          a cui il costruttore presenta  apposita  istanza  corredata
          della   documentazione   necessaria   ad   identificare   i
          dispositivi e dalla certificazione di cui all'allegato VIII
          alla  parte  quinta  del  presente  decreto.  Ai  fini  del
          rilascio  dell'omologazione,  il   Ministero   dell'interno
          verifica la rispondenza dei  dispositivi  ai  requisiti  di
          efficienza previsti dal presente articolo ed  ai  requisiti
          di sicurezza antincendio previsti dalla vigente  normativa.
          In caso di  mancata  pronuncia  l'omologazione  si  intende
          negata. 
              9. I dispositivi componenti i sistemi di  recupero  dei
          vapori che sono stati omologati dalle competenti  autorita'
          di altri  Paesi  appartenenti  all'Unione  europea  possono
          essere  utilizzati  per  attrezzare  i  distributori  degli
          impianti di distribuzione, previo riconoscimento  da  parte
          del Ministero dell'interno, a cui il  costruttore  presenta
          apposita istanza, corredata dalla documentazione necessaria
          ad identificare  i  dispositivi,  dalle  certificazioni  di
          prova rilasciate dalle competenti autorita' estere e da una
          traduzione giurata in lingua italiana di tali  documenti  e
          certificazioni. Ai fini del  riconoscimento,  il  Ministero
          dell'interno  verifica  i  documenti  e  le  certificazioni
          trasmessi, da cui deve risultare il rispetto dei  requisiti
          di efficienza previsti dal presente articolo, e verifica la
          rispondenza  dei  dispositivi  ai  requisiti  di  sicurezza
          antincendio previsti dalla vigente normativa.  In  caso  di
          mancata pronuncia il riconoscimento si intende negato. 
              10. Durante le operazioni  di  rifornimento  i  gestori
          degli  impianti  di  distribuzione  devono   mantenere   in
          funzione i  sistemi  di  recupero  dei  vapori  di  cui  al
          presente articolo. 
              11. Presso gli impianti di distribuzione attrezzati con
          sistemi di recupero dei vapori di benzina di fase II,  deve
          essere esposto, sui distributori o vicino agli  stessi,  un
          cartello, una etichetta o un altro  tipo  di  supporto  che
          informi i consumatori circa l'esistenza  di  tale  sistema.
          Presso gli impianti di distribuzione esistenti previsti dal
          comma 4 che, alla data  del  1°  gennaio  2012,  sono  gia'
          attrezzati con sistemi di recupero dei vapori di benzina di
          fase II, tale obbligo di informazione si  applica  entro  i
          due mesi successivi alla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
              12.  I  gestori  degli  impianti  di  distribuzione  di
          benzina devono rispettare gli  obblighi  di  documentazione
          previsti dall'allegato VIII alla parte quinta del  presente
          decreto.". 
              Per il testo dell'allegato VIII alla Parte  Quinta  del
          citato decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato
          dal presente decreto, si veda nelle note all'articolo 2. 
              Per  il  testo  dell'allegato  I  del  citato   decreto
          legislativo n. 66 del 2005, come  modificato  dal  presente
          decreto, si veda nelle note all'articolo 1. 
              Per  il  testo  dell'allegato  V  del  citato   decreto
          legislativo n. 66 del 2005, come  modificato  dal  presente
          decreto, si veda nelle note all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 36, comma 1,  della
          legge 24  dicembre  2012,  n.  234  (Norme  generali  sulla
          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
          della normativa e  delle  politiche  dell'Unione  europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3: 
              "Art. 36. (Adeguamenti tecnici  e  atti  di  esecuzione
          dell'Unione europea) 
              1. Alle norme  dell'Unione  europea  non  autonomamente
          applicabili,   che   modificano   modalita'   esecutive   e
          caratteristiche  di  ordine  tecnico  di   direttive   gia'
          recepite  nell'ordinamento  nazionale,  e  agli   atti   di
          esecuzione  non  autonomamente  applicabili,  adottati  dal
          Consiglio dell'Unione europea o dalla  Commissione  europea
          in esecuzione di atti dell'Unione europea gia'  recepiti  o
          gia'   efficaci   nell'ordinamento   nazionale,   e'   data
          attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117,  secondo
          comma,  della  Costituzione,  con  decreto   del   Ministro
          competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
          al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro  per
          gli affari europei. 
              (Omissis).". 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'allegato  I  del  citato
          decreto legislativo n. 66 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Allegato  I  (Specifiche  ecologiche   della   benzina
          commercializzata e  destinata  ai  veicoli  con  motore  ad
          accensione comandata) 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'allegato  V  del  citato
          decreto legislativo n. 66 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Allegato V (Metodi di prova e modalita' operative  per
          l'accertamento sulla conformita' dei combustibili) 
              1. Campionamento 
              1.1. Prelievo 
              1.1.1. Depositi fiscali e depositi commerciali 
              I campioni  di  combustibile  devono  essere  prelevati
          secondo quanto  stabilito  dalla  norma  ISO  3170  per  il
          campionamento  manuale  da  serbatoio  e   secondo   quanto
          stabilito  dalla  norma  ISO  3171  per  il   campionamento
          automatico  in  linea.  Per  il  prelievo   si   utilizzano
          contenitori metallici. 
              1.1.2. Impianti di distribuzione 
              I campioni  di  combustibile  devono  essere  prelevati
          secondo quanto  stabilito  dalla  norma  EN  14275  per  il
          campionamento   alla   pompa   presso   gli   impianti   di
          distribuzione. Per il prelievo e' sufficiente l'utilizzo di
          contenitori metallici anche privi delle caratteristiche  di
          composizione previsti da tale norma EN. 
              1.1.3. Competenza 
              Il prelievo dei campioni e'  effettuato  dall'autorita'
          competente all'accertamento dell'infrazione. 
              1.2. Quantita' 
              La  quantita'  di  benzina  o  combustibile  diesel  da
          campionare e' pari a dieci litri  da  immettere  in  cinque
          contenitori da 2,5 litri, riempiti per  circa  l'80%  della
          loro capienza. 
              I contenitori devono assicurare  una  tenuta  perfetta,
          essere dotati di tappo con  guarnizione  e  controtappo  di
          plastica ed essere rigorosamente sigillati. Inoltre  devono
          essere dotati  di  targhetta  sulla  quale  sono  riportati
          almeno i seguenti dati: 
              A) il luogo del prelievo; 
              B)  il  gestore  dell'impianto  presso  cui  e'   stato
          effettuato il prelievo del campione; 
              C) la data del prelievo; 
              D) la tipologia di prodotto; 
              E) il  serbatoio  dal  quale  e'  stato  effettuato  il
          prelievo,  in  caso  di  depositi  fiscali  e  di  depositi
          commerciali, e  la  pompa  di  distribuzione,  in  caso  di
          impianti di distribuzione; 
              F)  il  soggetto  che,  eventualmente,  rappresenti  il
          gestore nel corso delle attivita' di prelievo; 
              G) il soggetto incaricato del prelievo. 
              I cinque contenitori devono essere destinati: 
              a)  uno  al   gestore   dell'impianto   sottoposto   ad
          accertamento o al soggetto di cui al paragrafo 1.2, lettera
          F), per finalita' difensive; 
              b) uno al laboratorio che effettua le  misure  ai  fini
          dell'accertamento dell'infrazione  ai  sensi  dell'articolo
          15, comma 1, della legge n. 689/1981, di seguito denominato
          laboratorio controllore, individuato ai sensi del paragrafo
          1.7; 
              c) tre al soggetto che ha effettuato  il  prelievo,  al
          fine  di  essere  conservati   per   l'eventualita'   della
          revisione prevista dall'articolo 15, comma 2,  della  legge
          n.  689/1981   e   per   l'eventualita'   del   contenzioso
          giudiziario previsto dall'articolo 23  di  tale  legge;  su
          richiesta di tale soggetto, i  contenitori  possono  essere
          conservati  presso  il   laboratorio   controllore,   fermo
          restando quanto previsto dal paragrafo 1.5. 
              1.3. Verbale 
              All'atto del prelievo viene redatto, in tre  originali,
          un  verbale  che  deve  riportare  i  dati  necessari   per
          l'identificazione univoca del campione. Un originale rimane
          all'autorita' competente all'accertamento  dell'infrazione.
          Un originale viene consegnato al gestore o al  soggetto  di
          cui al paragrafo 1.2, lettera F). L'altro  originale  viene
          allegato  all'esemplare  del   campione   da   inviare   al
          laboratorio controllore. 
              1.4. Movimentazione dei campioni 
              Durante il prelievo e la  movimentazione  dei  campioni
          devono  essere   osservate   misure   atte   a   garantirne
          l'integrita' e la sicurezza,  con  particolare  riferimento
          alle misure concernenti il  deposito  e  il  trasporto  dei
          liquidi infiammabili. 
              1.5. Distribuzione dei campioni 
              Ai fini della distribuzione dei campioni  si  applicano
          le seguenti disposizioni: 
              - il contenitore di cui al paragrafo 1.2,  lettera  b),
          e' inviato al laboratorio controllore insieme al verbale di
          campionamento; 
              - nel caso in cui  sia  richiesta  la  revisione  delle
          analisi ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge  n.
          689/1981 un contenitore di cui al  paragrafo  1.2,  lettera
          c), e' inviato al laboratorio competente per tale revisione
          individuato ai sensi del paragrafo 1.7; 
              - in tutti  i  casi,  i  contenitori  dei  campioni  di
          benzina  prelevati  durante  il  periodo  estivo,   qualora
          conservati  in  luogo  idoneo  diverso  da  un  frigorifero
          antideflagrante a temperatura compresa tra 4 °C  e  10  °C,
          sono inviati al laboratorio controllore entro cinque giorni
          dal prelievo. 
              1.6. Conservazione dei campioni 
              Tutti i contenitori di cui al paragrafo 1.2, lettere b)
          e c), devono essere conservati in un luogo idoneo,  per  un
          periodo non inferiore a novanta giorni  e,  comunque,  fino
          alla conclusione delle attivita' di accertamento di cui  al
          presente allegato e, per un contenitore di cui al paragrafo
          1.2, lettera c), in caso di  accertamento  dell'infrazione,
          fino  alla  scadenza  dei  termini  previsti  per  proporre
          opposizione   all'eventuale   ordinanza    -    ingiunzione
          dell'autorita' competente all'irrogazione della sanzione  e
          fino alla conclusione del contenzioso giudiziario  seguente
          a tale opposizione. Per luogo idoneo si intende, in caso di
          benzina, un luogo almeno ventilato in cui i contenitori non
          sono esposti alla luce diretta del sole. 
              1.7. Identificazione dei laboratori 
              Il laboratorio controllore,  su  delega  dell'autorita'
          competente   all'accertamento   dell'infrazione,   e'    un
          laboratorio chimico delle dogane o un Ufficio delle  dogane
          nel cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane. 
              Il laboratorio che effettua la revisione delle  analisi
          ai  sensi  dell'articolo  15,  comma  2,  della  legge   n.
          689/1981 e'  un  laboratorio  chimico  delle  dogane  o  un
          Ufficio delle dogane nel cui ambito  operano  i  laboratori
          chimici delle dogane, diverso da quello che  ha  effettuato
          le misure come laboratorio controllore. 
              Per l'effettuazione delle misure i  laboratori  chimici
          delle dogane o gli  Uffici  delle  dogane  nel  cui  ambito
          operano i laboratori chimici delle dogane possono avvalersi
          della Stazione sperimentale per i combustibili. 
              2. Effettuazione della verifica di conformita' 
              Il  presente  paragrafo  stabilisce  le  procedure  per
          l'effettuazione  della  verifica   di   conformita'.   Tale
          procedura si applica  sia  in  sede  di  analisi  ai  sensi
          dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 689/1981, sia  in
          sede di revisione delle analisi ai sensi dell'articolo  15,
          comma 2, della legge n. 689/1981. 
              La  trattazione  dei  risultati  dei  metodi  di  prova
          elencati  nel  paragrafo  3  viene  effettuata  secondo  la
          procedura, tratta dalla norma UNI EN ISO 4259. 
              2.1. Verifica di conformita' 
              Il   laboratorio   controllore   esegue    le    misure
          immediatamente  dopo  la  ricezione  dei  contenitori   del
          campione  di  cui  al  paragrafo  1.2,  lettera  b).   Tale
          laboratorio   esegue   una   sola   misura   per   ciascuna
          caratteristica   disciplinata   dal    presente    decreto,
          utilizzando i metodi di prova di cui al paragrafo 3. 
              2.1.1. Caratteristiche per  le  quali  e'  definito  un
          limite massimo negli allegati I e II. 
              Se il risultato ottenuto «X» e' tale che: 
              X > A1 + 0,59 • R 
              dove 
              A1 e' il limite massimo, ed R  e'  la  riproducibilita'
          del metodo di prova calcolata al livello A1, il cui  valore
          e' riportato nel paragrafo 3, il prodotto si considera  non
          conforme. In caso contrario il prodotto e'  da  considerare
          conforme. 
              2.1.2. Caratteristiche per  le  quali  e'  definito  un
          limite minimo negli allegati I e II. 
              Se il risultato ottenuto «X» e' tale che: 
              X < A2 - 0,59 • R 
              dove  A2  e'   il   limite   minimo,   ed   R   e'   la
          riproducibilita' del metodo di prova calcolata  al  livello
          A2, il cui valore e' riportato nel paragrafo 3, il prodotto
          si considera non conforme. In caso contrario il prodotto e'
          da considerare conforme. 
              3. Precisione dei metodi di prova 
              3.1 Metodi di  prova,  contenuti  nella  norma  UNI  EN
          228:2013, e dati di precisione per la determinazione  delle
          caratteristiche della benzina conforme alle  specifiche  di
          cui all'allegato I o all'articolo 3, comma 2. 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              3.2 Metodi di prova, contenuti nella norma EN 590:2013,
          e  dati  di  precisione   per   la   determinazione   delle
          caratteristiche  del  combustibile  diesel  conforme   alle
          specifiche di cui all'allegato II. 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico