IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'articolo 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante
«Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori
uso»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale»;
Visto il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, recante
«Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di articoli pirotecnici», e in particolare
l'articolo 34, comma 2, ai sensi del quale, «con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali,
devono essere individuate le modalita' di raccolta, di smaltimento e
di distruzione dei prodotti esplodenti e dei rifiuti prodotti
dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi
quelli per le esigenze di soccorso, prevedendo anche una disciplina
specifica per la raccolta e lo smaltimento dei prodotti scaduti»;
Acquisito il concerto del Ministro dell'interno, espresso con nota
prot. 27-31/A2016-000183 del 21 gennaio 2016;
Acquisito il concerto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, espresso con nota prot. 29/0000357 del 21 gennaio 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato 518/2016, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11
febbraio 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato 845/2016, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo
2016;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, con nota del 5 aprile 2016 prot. GAB/7582/2016;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto, finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di raccolta, di
smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli
scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di
qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso. Le
predette attivita' sono condotte nel rispetto delle norme in materia
ambientale, di tutela della salute e dell' incolumita' pubblica e di
sicurezza sul lavoro.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
a) agli articoli pirotecnici destinati ad essere utilizzati dalle
forze armate, dalle forze di polizia e dai vigili del fuoco;
b) agli articoli pirotecnici da impiegarsi nell'industria
aeronautica e spaziale;
c) alle capsule a percussione da utilizzarsi specificatamente nei
giocattoli che rientrano nel campo di applicazione del decreto
legislativo 11 aprile 2011, n. 54;
d) agli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione del
decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7;
e) alle munizioni.
3. Ai residui inerti generati dall'accensione di fuochi di
artificio all'interno dei nuclei domestici e quelli giacenti su
strade e aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico,
inclusi i litorali costieri, si applica la disciplina dei rifiuti
urbani di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17. (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
(Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli
fuori uso), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7
agosto 2003, n. 182, S.O.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96.
- Si riporta il testo dell'art. 34, comma 2, del
decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (Attuazione
della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di articoli pirotecnici),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2015, n. 186:
«Art. 34. (Disposizioni transitorie e finali). -
(Omissis).
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche
sociali, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate
le modalita' di raccolta, di smaltimento e di distruzione
dei prodotti esplodenti e dei rifiuti prodotti
dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi
compresi quelli per le esigenze di soccorso, prevedendo
anche una disciplina specifica per la raccolta e lo
smaltimento dei prodotti scaduti.
(Omissis).».
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54
(Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei
giocattoli), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27
aprile 2011, n. 96.
- Il decreto legislativo 02 gennaio 1997, n. 7
(Recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa
all'armonizzazione delle disposizioni in materia di
immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso
civile), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28
gennaio 1997, n. 22.
- La Parte Quarta del citato decreto legislativo n. 152
del 2006, reca: «Norme in materia di gestione dei rifiuti e
di bonifica dei siti inquinati».