Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di
cui all'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, quelle di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29
luglio 2015, n. 123, nonche' le seguenti:
a) «articolo pirotecnico per esigenze di soccorso»: articolo
pirotecnico destinato alla richiesta ed alla segnalazione di
soccorso;
b) «utilizzatore»: chiunque utilizzi gli articoli pirotecnici
compresi quelli per esigenze di soccorso di cui alla lettera a) del
presente articolo;
c) «rifiuti da pirotecnici»: i rifiuti derivanti dall'utilizzo
degli articoli pirotecnici che possono contenere quantita' residue di
sostanze esplosive in grado di causare danni alle persone e
all'ambiente, nonche' le stesse sostanze esplosive che residuano
dall'utilizzo degli articoli pirotecnici. Sono considerati rifiuti da
pirotecnici, ai fini della raccolta, del trasporto e dello
smaltimento, gli articoli pirotecnici scaduti, in disuso o comunque
non piu' suscettibili di ulteriore uso per le finalita' cui sono
destinati;
d) «residui inerti»: gli articoli pirotecnici non di uso
professionale che siano stati esplosi secondo le prescrizioni
indicate nell'etichetta.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 183, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 183. (Definizioni). - 1. Ai fini della parte
quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori
definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si
intende per:
a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il
detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo
di disfarsi;
b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o
piu' caratteristiche di cui all'allegato I della parte
quarta del presente decreto;
c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o
lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio
all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati
dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione,
nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
d) "rifiuto organico": rifiuti biodegradabili di
giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti
da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e
punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti
dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti
organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze
domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito
del materiale prodotto;
f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui
attivita' produce rifiuti e il soggetto al quale sia
giuridicamente riferibile detta produzione (produttore
iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento,
di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la
natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo
produttore);
g) "produttore del prodotto": qualsiasi persona
fisica o giuridica che professionalmente sviluppi,
fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la
persona fisica o giuridica che ne e' in possesso;
i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in
qualita' di committente, al fine di acquistare e
successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti
che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
l) "intermediario": qualsiasi impresa che dispone il
recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi,
compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale
disponibilita' dei rifiuti;
m) "prevenzione": misure adottate prima che una
sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che
riducono:
1) la quantita' dei rifiuti, anche attraverso il
riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di
vita;
2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti
sull'ambiente e la salute umana;
3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali
e prodotti;
n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero
e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali
operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei
siti di smaltimento, nonche' le operazioni effettuate in
qualita' di commerciante o intermediario. Non costituiscono
attivita' di gestione dei rifiuti le operazioni di
prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari
alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da
eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e
piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine
antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente
necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi
li hanno depositati;
o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la
cernita preliminare e il deposito preliminare alla
raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta
di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un
impianto di trattamento;
p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un
flusso di rifiuti e' tenuto separato in base al tipo ed
alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il
trattamento specifico;
q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di
controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui
prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono
preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro
pretrattamento;
r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la
quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono
reimpiegati per la stessa finalita' per la quale erano
stati concepiti;
s) "trattamento": operazioni di recupero o
smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o
dello smaltimento;
t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale
risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo
utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati
altrimenti utilizzati per assolvere una particolare
funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione,
all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un
elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero
attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere
prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro
funzione originaria o per altri fini. Include il
trattamento di materiale organico ma non il recupero di
energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da
utilizzare quali combustibili o in operazioni di
riempimento;
v) "rigenerazione degli oli usati": qualsiasi
operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di
base mediante una raffinazione degli oli usati, che
comporti in particolare la separazione dei contaminanti,
dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in
tali oli;
z) «smaltimento»: qualsiasi operazione diversa dal
recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza
secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato
B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non
esaustivo delle operazioni di smaltimento;
aa) «stoccaggio»: le attivita' di smaltimento
consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di
rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte
quarta del presente decreto, nonche' le attivita' di
recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva
di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla
medesima parte quarta;
bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei
rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del
trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento,
effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli
stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in
cui si svolge l'attivita' che ha determinato la produzione
dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui
all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia
nella disponibilita' giuridica della cooperativa agricola,
ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono
soci, alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici
persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e
successive modificazioni, devono essere depositati nel
rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e
l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e
gestiti conformemente al suddetto regolamento;
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle
operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle
seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore dei
rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente
dalle quantita' in deposito; quando il quantitativo di
rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri
cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
In ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti non
superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo
non puo' avere durata superiore ad un anno;
3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato
per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle
relative norme tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi,
nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle
sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che
disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze
pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo
sviluppo economico, sono fissate le modalita' di gestione
del deposito temporaneo;
cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il
combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le
caratteristiche di classificazione e di specificazione
individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e
successive modifiche ed integrazioni; fatta salva
l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile
solido secondario, e' classificato come rifiuto speciale;
dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal
trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti
indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche,
da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne
contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e
sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di
qualita';
ee) "compost di qualita'": prodotto, ottenuto dal
compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente,
che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite
dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n.
75, e successive modificazioni;
ff) "digestato di qualita'": prodotto ottenuto dalla
digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti
separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme
tecniche da emanarsi con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui
all'articolo 268, comma 1, lettera b);
hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue
di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);
ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica
atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);
ll) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso
delle attivita', ivi compresa quella di spazzamento delle
strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare
la gestione dei rifiuti;
mm) "centro di raccolta": area presidiata ed
allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, per l'attivita' di raccolta mediante
raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per
frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto
agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei
centri di raccolta e' data con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori
tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma
1, lett. l-ter) del presente decreto;
oo) "spazzamento delle strade": modalita' di raccolta
dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade,
aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le
operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue
pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro
fruibilita' e la sicurezza del transito;
pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema di
raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai
Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del
presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato
sulla base di un accordo di programma stipulato tra la
pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali
rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni
territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro
stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili
della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di
trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione
definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla
convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto
di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della
piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto
dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della
predetta convenzione;
qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto
che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis,
comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base
all'articolo 184-bis, comma 2;
qq-bis) "compostaggio di comunita'": compostaggio
effettuato collettivamente da piu' utenze domestiche e non
domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani
prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost
prodotto da parte delle utenze conferenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto
legislativo n. 123 del 2015:
«Art. 2. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) "articolo pirotecnico": qualsiasi articolo
contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di
sostanze destinate a produrre un effetto calorifico,
luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di
tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche
automantenute;
b) "fuoco d'artificio": un articolo pirotecnico
destinato a fini di svago;
c) "articoli pirotecnici teatrali": articoli
pirotecnici per uso scenico, in interni o all'aperto, anche
in film e produzioni televisive o per usi analoghi;
d) "articoli pirotecnici per i veicoli": componenti
di dispositivi di sicurezza dei veicoli contenenti sostanze
pirotecniche utilizzati per attivare questi o altri
dispositivi;
e) "munizioni": i proiettili e le cariche propulsive,
nonche' le munizioni a salve utilizzati in armi portatili,
altre armi da fuoco e pezzi d'artiglieria;
f) "persona con conoscenze specialistiche" una
persona abilitata secondo l'ordinamento vigente a
manipolare o utilizzare fuochi d'artificio di categoria F4,
articoli pirotecnici teatrali di categoria T2 o altri
articoli pirotecnici di categoria P2, quali definiti
all'articolo 3;
g) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura
di un articolo pirotecnico per la distribuzione, il consumo
o l'uso nel mercato dell'Unione nel corso di un'attivita'
commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
h) "immissione sul mercato": la prima messa a
disposizione sul mercato dell'Unione europea di un articolo
pirotecnico; i fuochi d'artificio prodotti da un
fabbricante per uso proprio e che siano stati riconosciuti
da uno Stato membro sul suo territorio non sono considerati
immessi sul mercato;
i) "fabbricante": la persona fisica o giuridica che
fabbrica un articolo pirotecnico, o che lo fa progettare o
fabbricare, e commercializza tale articolo pirotecnico con
il proprio nome o marchio commerciale;
l) "importatore": la persona fisica o giuridica
stabilita nell'Unione europea che immette sul mercato
dell'Unione europea un articolo pirotecnico originario di
un Paese terzo;
m) "distributore": la persona fisica o giuridica
presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante
e dall'importatore, che mette a disposizione un articolo
pirotecnico sul mercato;
n) "operatori economici": il fabbricante,
l'importatore e il distributore;
o) "specifica tecnica": un documento che prescrive i
requisiti tecnici che un articolo pirotecnico deve
soddisfare;
p) "norma armonizzata": una norma europea adottata
sulla base di una richiesta della Commissione dell'Unione
europea ai fini dell'applicazione della legislazione
dell'Unione europea sull'armonizzazione, quale definita
all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE)
n. 1025/2012;
q) "organismo nazionale di accreditamento": l'unico
organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere
attivita' di accreditamento in conformita' al regolamento
(CE) n. 765/2008, nonche' di vigilanza del mercato, di
seguito denominato ACCREDIA;
r) "accreditamento": attestazione da parte di
ACCREDIA che certifica che un determinato organismo di
valutazione della conformita' soddisfa i criteri stabiliti
dal presente decreto per svolgere una specifica attivita'
di valutazione della conformita';
s) "valutazione della conformita'": il processo atto
a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di
sicurezza del presente decreto relativi agli articoli
pirotecnici;
t) "organismo di valutazione della conformita'": un
organismo che svolge attivita' di valutazione della
conformita', fra cui tarature, prove, certificazioni e
ispezioni;
u) "richiamo": qualsiasi misura volta a ottenere la
restituzione di un articolo pirotecnico gia' messo a
disposizione dell'utilizzatore finale;
v) "ritiro": qualsiasi misura volta a impedire la
messa a disposizione sul mercato di un articolo pirotecnico
presente nella catena di fornitura;
z) «normativa di armonizzazione dell'Unione europea»:
la normativa dell'Unione europea che armonizza le
condizioni di commercializzazione dei prodotti;
aa) "marcatura CE": la marcatura mediante la quale il
fabbricante indica che l'articolo pirotecnico e' conforme
ai requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto
relativi agli articoli pirotecnici, secondo le modalita'
stabilite all'Allegato IV;
bb) "NEC (contenuto esplosivo netto)": il
quantitativo di materiale esplodente attivo presente in un
articolo pirotecnico ed indicato nel certificato di
conformita' rilasciato da un organismo notificato.».