Art. 3
Obblighi dell'utilizzatore di articoli pirotecnici
1. L'utilizzatore restituisce al distributore autorizzato gli
articoli pirotecnici scaduti, in disuso o comunque non piu'
suscettibili di uso per le finalita' cui sono destinati.
2. L'utilizzatore deposita i rifiuti da pirotecnici in appositi
contenitori localizzati presso il distributore autorizzato.