Art. 3 Obblighi dell'utilizzatore di articoli pirotecnici 1. L'utilizzatore restituisce al distributore autorizzato gli articoli pirotecnici scaduti, in disuso o comunque non piu' suscettibili di uso per le finalita' cui sono destinati. 2. L'utilizzatore deposita i rifiuti da pirotecnici in appositi contenitori localizzati presso il distributore autorizzato.