Art. 4
Obblighi del distributore di articoli pirotecnici
1. Il distributore di articoli pirotecnici raccoglie gratuitamente
quelli inutilizzati, scaduti o non piu' suscettibili di ulteriore uso
per le finalita' cui sono destinati ed i rifiuti derivanti dal loro
utilizzo, consegnati dall'utilizzatore, assicurandone il deposito
presso il proprio punto vendita, nel rispetto delle vigenti norme a
tutela della sicurezza pubblica e della pubblica incolumita', ai fini
del successivo trasporto presso gli impianti di smaltimento con le
modalita' di cui all'articolo 7.
2. Il distributore degli articoli pirotecnici assicura, anche
tramite avvisi posti nei punti di distribuzione autorizzati,
l'informazione circa il ritiro gratuito degli articoli pirotecnici
scaduti o non utilizzati e dei rifiuti da pirotecnici di cui al
precedente comma, compresa l'indicazione delle relative modalita'.
3. Il distributore, autorizzato ad effettuare la vendita di
prodotti, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza,
comprese la televendita e la vendita elettronica, indica le corrette
modalita' di gestione ed i luoghi presso cui l'utilizzatore puo'
conferire gli articoli pirotecnici e i relativi rifiuti di cui al
comma 1.