Art. 4 
 
 
          Obblighi del distributore di articoli pirotecnici 
 
  1. Il distributore di articoli pirotecnici raccoglie  gratuitamente
quelli inutilizzati, scaduti o non piu' suscettibili di ulteriore uso
per le finalita' cui sono destinati ed i rifiuti derivanti  dal  loro
utilizzo, consegnati  dall'utilizzatore,  assicurandone  il  deposito
presso il proprio punto vendita, nel rispetto delle vigenti  norme  a
tutela della sicurezza pubblica e della pubblica incolumita', ai fini
del successivo trasporto presso gli impianti di  smaltimento  con  le
modalita' di cui all'articolo 7. 
  2. Il  distributore  degli  articoli  pirotecnici  assicura,  anche
tramite  avvisi  posti  nei  punti  di   distribuzione   autorizzati,
l'informazione circa il ritiro gratuito  degli  articoli  pirotecnici
scaduti o non utilizzati e dei  rifiuti  da  pirotecnici  di  cui  al
precedente comma, compresa l'indicazione delle relative modalita'. 
  3.  Il  distributore,  autorizzato  ad  effettuare  la  vendita  di
prodotti,  anche  mediante  tecniche  di  comunicazione  a  distanza,
comprese la televendita e la vendita elettronica, indica le  corrette
modalita' di gestione ed i  luoghi  presso  cui  l'utilizzatore  puo'
conferire gli articoli pirotecnici e i relativi  rifiuti  di  cui  al
comma 1.