Art. 5
Obblighi del fabbricante
e dell'importatore di articoli pirotecnici
1. Il fabbricante e l'importatore degli articoli pirotecnici
assicurano, con oneri a proprio carico, il ritiro, il trasporto fino
agli impianti di smaltimento di cui all'articolo 7 e lo smaltimento
su tutto il territorio nazionale degli articoli pirotecnici
restituiti dall'utilizzatore e dei rifiuti da pirotecnici, depositati
presso tutti i punti di raccolta allo scopo predisposti. Il
produttore e l'importatore degli articoli pirotecnici adempiono ai
predetti obblighi direttamente ovvero mediante sistemi collettivi.