Art. 6
Deposito preliminare alla raccolta
effettuato presso i distributori
1. Gli articoli pirotecnici inutilizzati, scaduti o restituiti
dall'utilizzatore e i rifiuti da pirotecnici ritirati, nel rispetto
di quanto previsto dall'articolo 4 del presente regolamento, sono
depositati all'interno di contenitori idonei a conservarne
l'integrita' anche durante le fasi del successivo trasporto presso
gli impianti di smaltimento. Gli articoli pirotecnici scaduti sono
conservati in contenitori separati, all'uopo contrassegnati.
2. Il deposito preliminare alla raccolta allestito dal distributore
presso il punto vendita deve essere conforme alle disposizioni del
decreto del Ministero dell'interno 9 agosto 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale del 26 agosto 2011, n. 198, e
presentare le seguenti caratteristiche:
a) non deve essere accessibile da parte di soggetti terzi non
autorizzati;
b) essere pavimentato;
c) deve essere coperto e protetto dall'azione delle acque
meteoriche e del vento;
d) essere allestito in modo tale da assicurare che gli articoli
pirotecnici comunque ritirati siano separati dalle altre tipologie di
rifiuti da pirotecnici;
e) essere allestito in modo da assicurare l'integrita' degli
articoli pirotecnici adottando tutte le precauzioni necessarie ad
evitare il loro deterioramento e la fuoriuscita di sostanze
pericolose.
3. Il deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti da pirotecnici
e' effettuato in condizioni di sicurezza, non deve creare rischi per
l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora o inconvenienti da
rumori o odori, ne' danneggiare il paesaggio e i beni paesaggistici
di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio;
4. Il prelievo dei rifiuti da pirotecnici dal deposito preliminare
ai fini del successivo trasporto presso gli impianti di cui
all'articolo 7 e' effettuato ogni tre mesi o, in alternativa, quando
il quantitativo complessivamente raggiunge i 10 Kg. In ogni caso, la
durata del deposito non puo' superare un anno.
5. Restano fermi tutti gli adempimenti previsti a carico del
distributore, che ha anche l'obbligo di tenere uno schedario numerato
progressivamente, conforme al modello di cui all'allegato 1, dal
quale risultino l'indirizzo e i dati identificativi del consumatore
che conferisce l'articolo o il rifiuto e la tipologia dello stesso.
Nel caso di articoli scaduti nel predetto modello deve essere
indicata anche la data di scadenza e il numero di registrazione.