Art. 6 
 
 
                 Deposito preliminare alla raccolta 
                  effettuato presso i distributori 
 
  1. Gli articoli  pirotecnici  inutilizzati,  scaduti  o  restituiti
dall'utilizzatore e i rifiuti da pirotecnici ritirati,  nel  rispetto
di quanto previsto dall'articolo 4  del  presente  regolamento,  sono
depositati  all'interno   di   contenitori   idonei   a   conservarne
l'integrita' anche durante le fasi del  successivo  trasporto  presso
gli impianti di smaltimento. Gli articoli  pirotecnici  scaduti  sono
conservati in contenitori separati, all'uopo contrassegnati. 
  2. Il deposito preliminare alla raccolta allestito dal distributore
presso il punto vendita deve essere conforme  alle  disposizioni  del
decreto del Ministero dell'interno 9 agosto  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale del 26 agosto  2011,  n.  198,  e
presentare le seguenti caratteristiche: 
    a) non deve essere accessibile da parte  di  soggetti  terzi  non
autorizzati; 
    b) essere pavimentato; 
    c)  deve  essere  coperto  e  protetto  dall'azione  delle  acque
meteoriche e del vento; 
    d) essere allestito in modo tale da assicurare che  gli  articoli
pirotecnici comunque ritirati siano separati dalle altre tipologie di
rifiuti da pirotecnici; 
    e) essere allestito in  modo  da  assicurare  l'integrita'  degli
articoli pirotecnici adottando tutte  le  precauzioni  necessarie  ad
evitare  il  loro  deterioramento  e  la  fuoriuscita   di   sostanze
pericolose. 
  3. Il deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti da pirotecnici
e' effettuato in condizioni di sicurezza, non deve creare rischi  per
l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna,  la  flora  o  inconvenienti  da
rumori o odori, ne' danneggiare il paesaggio e i  beni  paesaggistici
di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio; 
  4. Il prelievo dei rifiuti da pirotecnici dal deposito  preliminare
ai  fini  del  successivo  trasporto  presso  gli  impianti  di   cui
all'articolo 7 e' effettuato ogni tre mesi o, in alternativa,  quando
il quantitativo complessivamente raggiunge i 10 Kg. In ogni caso,  la
durata del deposito non puo' superare un anno. 
  5. Restano fermi  tutti  gli  adempimenti  previsti  a  carico  del
distributore, che ha anche l'obbligo di tenere uno schedario numerato
progressivamente, conforme al modello  di  cui  all'allegato  1,  dal
quale risultino l'indirizzo e i dati identificativi  del  consumatore
che conferisce l'articolo o il rifiuto e la tipologia  dello  stesso.
Nel caso  di  articoli  scaduti  nel  predetto  modello  deve  essere
indicata anche la data di scadenza e il numero di registrazione.