Art. 8
Disposizioni particolari per alcune categorie
di articoli pirotecnici
1. Gli articoli pirotecnici scaduti, in disuso o comunque non piu'
suscettibili di uso per le finalita' cui sono destinati e i rifiuti
derivanti dall'utilizzo presenti a bordo delle unita' navali
rientranti nel campo di applicazione di cui alla legge 6 febbraio
2006, n. 57 di adesione al Protocollo del 1997 di emendamento della
Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento
causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978,
con allegato VI ed appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997,
devono essere gestiti in modo separato dagli ulteriori rifiuti
presenti a bordo, ai sensi dell'annesso V alla stessa Convenzione.
2. Gli articoli pirotecnici per autoveicoli, qualora rimossi
durante le operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso,
costituiscono rifiuti da pirotecnici. Il loro smaltimento e' a carico
dei gestori dei centri di raccolta di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera p), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.
3. I dispositivi di cui al comma 2 sono neutralizzati prima della
rimozione dagli autoveicoli a fine vita e depositati presso gli
stessi centri di raccolta, al fine di essere avviati al successivo
smaltimento. E' fatto divieto di attivare tali dispositivi nei
suddetti centri di raccolta. Gli articoli pirotecnici per autoveicoli
rimossi durante le attivita' di riparazione e manutenzione degli
autoveicoli sono raccolti e smaltiti come rifiuti da pirotecnici, con
oneri a carico del soggetto che svolge tali attivita'.
Note all'art. 8:
- La legge 6 febbraio 2006, n. 57 (Adesione al
Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione
internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato
da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978,
con Allegato VI ed Appendici, fatto a Londra il 26
settembre 1997), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2
marzo 2006, n. 51, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 209 del 2003:
«Art. 3. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto, si intende per:
a) "veicoli", i veicoli a motore appartenenti alle
categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte A, della
direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote
come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione
dei tricicli a motore;
b) "veicolo fuori uso", un veicolo di cui alla
lettera a) a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, e successive modifiche;
c) "detentore" il proprietario del veicolo o colui
che lo detiene a qualsiasi titolo;
d) "produttore", il costruttore o l'allestitore,
intesi come detentori dell'omologazione del veicolo, o
l'importatore professionale del veicolo stesso;
e) "prevenzione", i provvedimenti volti a ridurre la
quantita' e la pericolosita' per l'ambiente del veicolo
fuori uso e dei materiali e delle sostanze che lo
compongono;
f) "trattamento", le attivita' di messa in sicurezza,
di demolizione, di pressatura, di tranciatura, di
frantumazione, di recupero o di preparazione per lo
smaltimento dei rifiuti frantumati, nonche' tutte le altre
operazioni eseguite ai fini del recupero o dello
smaltimento del veicolo fuori uso e dei suoi componenti
effettuate, dopo la consegna dello stesso veicolo, presso
un impianto di cui alla lettera o));
g) "messa in sicurezza", le operazioni di cui
all'allegato I, punto 5;
h) "demolizione", le operazioni di cui all'allegato
I, punto 6;
i) "pressatura", le operazioni di adeguamento
volumetrico del veicolo gia' sottoposto alle operazioni di
messa in sicurezza e di demolizione;
l) "tranciatura", le operazioni di cesoiatura;
m) "frantumatore", un dispositivo impiegato per
ridurre in pezzi e in frammenti il veicolo gia' sottoposto
alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione,
allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili;
n) "frantumazione", le operazioni per la riduzione in
pezzi o in frammenti, tramite frantumatore, del veicolo
gia' sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di
demolizione, allo scopo di ottenere residui di metallo
riciclabili, separandoli dalle parti non metalliche
destinate al recupero, anche energetico, o allo
smaltimento;
o) "impianto di trattamento", impianto autorizzato ai
sensi degli articoli 27, 28 o 33 del decreto legislativo n.
22 del 1997 presso il quale sono effettuate tutte o alcune
delle attivita' di trattamento di cui alla lettera f);
p) "centro di raccolta", impianto di trattamento di
cui alla lettera o), autorizzato ai sensi degli articoli 27
e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che effettua
almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza ed
alla demolizione del veicolo fuori uso;
q) "reimpiego", le operazioni in virtu' delle quali i
componenti di un veicolo fuori uso sono utilizzati allo
stesso scopo per cui erano stati originariamente concepiti;
r) "riciclaggio", il ritrattamento, in un processo di
produzione, dei materiali di rifiuto per la loro funzione
originaria o per altri fini, escluso il recupero di
energia. Per recupero di energia si intende l'utilizzo di
rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia
mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti,
ma con recupero del calore;
s) "recupero", le pertinenti operazioni di cui
all'allegato C del decreto legislativo n. 22 del 1997;
t) "smaltimento", le pertinenti operazioni di cui
all'allegato B del decreto legislativo n. 22 del 1997;
u) "operatori economici", i produttori, i
distributori, gli operatori addetti alla raccolta, le
compagnie di assicurazione dei veicoli a motore, le imprese
di demolizione, di frantumazione, di recupero, di
riciclaggio e gli altri operatori che effettuano il
trattamento di un veicolo fuori uso e dei relativi
componenti e materiali;
v) "sostanza pericolosa": le sostanze che
corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o
categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento
(CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle
miscele:
1) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8
tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14
categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;
2) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti
nocivi sulla funzione sessuale e la fertilita' o sullo
sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9
e 3.10;
3) classe di pericolo 4.1;
4) classe di pericolo 5.1;
z) "informazioni per la demolizione", tutte le
informazioni necessarie per il trattamento appropriato e
compatibile con l'ambiente di un veicolo fuori uso.
(Omissis).».