Art. 8 Disposizioni particolari per alcune categorie di articoli pirotecnici 1. Gli articoli pirotecnici scaduti, in disuso o comunque non piu' suscettibili di uso per le finalita' cui sono destinati e i rifiuti derivanti dall'utilizzo presenti a bordo delle unita' navali rientranti nel campo di applicazione di cui alla legge 6 febbraio 2006, n. 57 di adesione al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con allegato VI ed appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997, devono essere gestiti in modo separato dagli ulteriori rifiuti presenti a bordo, ai sensi dell'annesso V alla stessa Convenzione. 2. Gli articoli pirotecnici per autoveicoli, qualora rimossi durante le operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso, costituiscono rifiuti da pirotecnici. Il loro smaltimento e' a carico dei gestori dei centri di raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209. 3. I dispositivi di cui al comma 2 sono neutralizzati prima della rimozione dagli autoveicoli a fine vita e depositati presso gli stessi centri di raccolta, al fine di essere avviati al successivo smaltimento. E' fatto divieto di attivare tali dispositivi nei suddetti centri di raccolta. Gli articoli pirotecnici per autoveicoli rimossi durante le attivita' di riparazione e manutenzione degli autoveicoli sono raccolti e smaltiti come rifiuti da pirotecnici, con oneri a carico del soggetto che svolge tali attivita'.
Note all'art. 8: - La legge 6 febbraio 2006, n. 57 (Adesione al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con Allegato VI ed Appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2006, n. 51, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 209 del 2003: «Art. 3. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) "veicoli", i veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore; b) "veicolo fuori uso", un veicolo di cui alla lettera a) a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche; c) "detentore" il proprietario del veicolo o colui che lo detiene a qualsiasi titolo; d) "produttore", il costruttore o l'allestitore, intesi come detentori dell'omologazione del veicolo, o l'importatore professionale del veicolo stesso; e) "prevenzione", i provvedimenti volti a ridurre la quantita' e la pericolosita' per l'ambiente del veicolo fuori uso e dei materiali e delle sostanze che lo compongono; f) "trattamento", le attivita' di messa in sicurezza, di demolizione, di pressatura, di tranciatura, di frantumazione, di recupero o di preparazione per lo smaltimento dei rifiuti frantumati, nonche' tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento del veicolo fuori uso e dei suoi componenti effettuate, dopo la consegna dello stesso veicolo, presso un impianto di cui alla lettera o)); g) "messa in sicurezza", le operazioni di cui all'allegato I, punto 5; h) "demolizione", le operazioni di cui all'allegato I, punto 6; i) "pressatura", le operazioni di adeguamento volumetrico del veicolo gia' sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione; l) "tranciatura", le operazioni di cesoiatura; m) "frantumatore", un dispositivo impiegato per ridurre in pezzi e in frammenti il veicolo gia' sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione, allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili; n) "frantumazione", le operazioni per la riduzione in pezzi o in frammenti, tramite frantumatore, del veicolo gia' sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione, allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili, separandoli dalle parti non metalliche destinate al recupero, anche energetico, o allo smaltimento; o) "impianto di trattamento", impianto autorizzato ai sensi degli articoli 27, 28 o 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 presso il quale sono effettuate tutte o alcune delle attivita' di trattamento di cui alla lettera f); p) "centro di raccolta", impianto di trattamento di cui alla lettera o), autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che effettua almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza ed alla demolizione del veicolo fuori uso; q) "reimpiego", le operazioni in virtu' delle quali i componenti di un veicolo fuori uso sono utilizzati allo stesso scopo per cui erano stati originariamente concepiti; r) "riciclaggio", il ritrattamento, in un processo di produzione, dei materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia. Per recupero di energia si intende l'utilizzo di rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti, ma con recupero del calore; s) "recupero", le pertinenti operazioni di cui all'allegato C del decreto legislativo n. 22 del 1997; t) "smaltimento", le pertinenti operazioni di cui all'allegato B del decreto legislativo n. 22 del 1997; u) "operatori economici", i produttori, i distributori, gli operatori addetti alla raccolta, le compagnie di assicurazione dei veicoli a motore, le imprese di demolizione, di frantumazione, di recupero, di riciclaggio e gli altri operatori che effettuano il trattamento di un veicolo fuori uso e dei relativi componenti e materiali; v) "sostanza pericolosa": le sostanze che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele: 1) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F; 2) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilita' o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10; 3) classe di pericolo 4.1; 4) classe di pericolo 5.1; z) "informazioni per la demolizione", tutte le informazioni necessarie per il trattamento appropriato e compatibile con l'ambiente di un veicolo fuori uso. (Omissis).».