Art. 3 Le funzioni svolte dal Dipartimento 1. Il Dipartimento assicura le funzioni di promozione e coordinamento delle attivita' di valutazione e misurazione della performance delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, attraverso: a) il raccordo con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di assicurare l'allineamento delle indicazioni metodologiche in tema di ciclo della performance con quelle relative alla predisposizione dei documenti di programmazione e rendicontazione economico finanziaria, anche con riferimento alle istruzioni tecniche per la predisposizione del piano degli indicatori e dei risultati attesi e per il loro monitoraggio, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91; b) l'individuazione delle caratteristiche e dei contenuti dei documenti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009, anche mediante la previsione di modelli semplificati; c) il monitoraggio del grado di attuazione dei propri indirizzi da parte delle amministrazioni dello Stato anche mediante l'analisi dei documenti di cui alla lettera b); d) il sostegno all'attuazione e al miglioramento delle attivita' di misurazione e valutazione della performance organizzativa anche mediante il progressivo sviluppo di linee guida che tengano conto delle specificita' settoriali; e) la promozione di interventi di rafforzamento della capacita' amministrativa volti ad accrescere l'efficacia dei sistemi di misurazione e valutazione delle performance, nonche' la loro integrazione con i sistemi di gestione del rischio; f) il sostegno alla sperimentazione di buone pratiche, incoraggiando il confronto tra amministrazioni, anche assumendo a riferimento esperienze nazionali ed internazionali e garantendo la diffusione dei risultati emersi; g) l'accessibilita' alla piattaforma tecnologica che contiene in formato digitale i documenti e i dati relativi al ciclo della performance anche nell'ottica di una maggiore trasparenza e partecipazione; h) la predisposizione di una relazione periodica sul ciclo della performance delle amministrazioni centrali; i) la valorizzazione, nell'ambito della Rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 7, delle esperienze di valutazione esterna delle amministrazioni pubbliche e dei relativi impatti; j) l'acquisizione, a fini informativi e ricognitivi, delle esperienze in materia di misurazione e valutazione della performance realizzate dalle regioni e dagli enti locali, coinvolgendoli nel confronto fra amministrazioni e nello sviluppo delle buone pratiche. 2. Le attivita' di cui alle lettere c) e h) sono svolte tenendo conto degli indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata all'esercizio delle funzioni di coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato. 3. Con riferimento agli organismi indipendenti di valutazione, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, il Dipartimento: a) indirizza l'esercizio delle relative funzioni di valutazione; b) tiene e aggiorna un Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione secondo quanto previsto dall'articolo 6; c) verifica l'operato degli organismi indipendenti di valutazione anche promuovendo la valutazione fra pari; d) promuove la razionalizzazione degli organismi indipendenti di valutazione al fine di contenerne il numero ed accrescerne la funzionalita', attraverso indirizzi di comparto volti ad assicurare: specializzazione per contesti di attivita', non duplicazione delle funzioni, concentrazione a livello territoriale, integrazione tra amministrazioni in ragione delle dipendenza organizzativa e finanziaria, integrazione nel caso di gestioni associate; e) elabora criteri e parametri di riferimento per definire gli importi massimi dei compensi dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, che tengano conto della complessita' organizzativa delle amministrazioni, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, comunque, entro i limiti delle risorse complessive destinate ai compensi dei predetti componenti dall'insieme delle amministrazioni; f) promuove e supporta iniziative di collaborazione tra organismi indipendenti di valutazione; g) indirizza e promuove, anche in collaborazione con la Scuola nazionale di amministrazione (SNA), attivita' di aggiornamento e formazione dei componenti gli organismi indipendenti di valutazione, nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente. 4. Il Dipartimento identifica strumenti e modalita' di raccordo tra l'esercizio delle proprie funzioni in tema di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni e le attivita' delle esistenti agenzie di valutazione. Mediante intesa tra la Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e il Dipartimento della funzione pubblica, sono definiti i protocolli di collaborazione per la realizzazione delle attivita' di cui al presente articolo per quanto di competenza delle Autonomie territoriali. 5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 13, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo n. 150 del 2009 in riferimento al sistema di valutazione delle attivita' amministrative delle universita' e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e alle relative funzioni svolte dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2 in quanto applicabili.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91: «Art. 19 (Principi generali). - 1. Le amministrazioni pubbliche, contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo, presentano un documento denominato "Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio", di seguito denominato "Piano", al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati. 2. Il Piano illustra il contenuto di ciascun programma di spesa ed espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare, con riferimento agli stessi programmi del bilancio per il triennio della programmazione finanziaria, e riporta gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi, nonche' la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti. 3. Il Piano e' coerente con il sistema di obiettivi ed indicatori adottati da ciascuna amministrazione ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e, per le amministrazioni centrali dello Stato, corrisponde alle note integrative disciplinate dall'art. 21, comma 11, lettera a), e dall'art. 35, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 4. Al fine di assicurare il consolidamento e la confrontabilita' degli indicatori di risultato, le amministrazioni vigilanti definiscono, per le amministrazioni pubbliche di loro competenza, comprese le unita' locali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), il sistema minimo di indicatori di risultato che ciascuna amministrazione ed unita' locale deve inserire nel proprio Piano. Tale sistema minimo e' stabilito con decreto del Ministro competente d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.». - Per il riferimento all'art. 10 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, vedasi nelle note all'art. 1. - Per il riferimento all'art. 14 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, vedasi nelle note all'art. 1. - Per il riferimento all'art. 13 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, vedasi nelle note all'art. 1. - Il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 (Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2010, n. 25.