Art. 3 
 
 
                 Le funzioni svolte dal Dipartimento 
 
  1.  Il  Dipartimento  assicura  le   funzioni   di   promozione   e
coordinamento delle attivita'  di  valutazione  e  misurazione  della
performance delle amministrazioni pubbliche, di cui  all'articolo  2,
attraverso: 
  a) il raccordo con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  al  fine  di
assicurare l'allineamento delle indicazioni metodologiche in tema  di
ciclo della performance con quelle relative alla predisposizione  dei
documenti di programmazione e rendicontazione economico  finanziaria,
anche con riferimento alle istruzioni tecniche per la predisposizione
del piano degli indicatori e dei  risultati  attesi  e  per  il  loro
monitoraggio, di cui  all'articolo  19  del  decreto  legislativo  31
maggio 2011, n. 91; 
  b) l'individuazione  delle  caratteristiche  e  dei  contenuti  dei
documenti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n.  150  del
2009, anche mediante la previsione di modelli semplificati; 
  c) il monitoraggio del grado di attuazione dei propri indirizzi  da
parte delle amministrazioni dello Stato anche mediante l'analisi  dei
documenti di cui alla lettera b); 
  d) il sostegno all'attuazione e al miglioramento delle attivita' di
misurazione  e  valutazione  della  performance  organizzativa  anche
mediante il progressivo sviluppo di linee  guida  che  tengano  conto
delle specificita' settoriali; 
  e) la promozione di interventi  di  rafforzamento  della  capacita'
amministrativa  volti  ad  accrescere  l'efficacia  dei  sistemi   di
misurazione  e  valutazione  delle  performance,  nonche'   la   loro
integrazione con i sistemi di gestione del rischio; 
  f)  il   sostegno   alla   sperimentazione   di   buone   pratiche,
incoraggiando il confronto tra  amministrazioni,  anche  assumendo  a
riferimento esperienze nazionali ed internazionali  e  garantendo  la
diffusione dei risultati emersi; 
  g) l'accessibilita' alla piattaforma tecnologica  che  contiene  in
formato digitale i  documenti  e  i  dati  relativi  al  ciclo  della
performance  anche  nell'ottica  di  una   maggiore   trasparenza   e
partecipazione; 
  h) la predisposizione di una relazione periodica  sul  ciclo  della
performance delle amministrazioni centrali; 
  i) la valorizzazione,  nell'ambito  della  Rete  nazionale  per  la
valutazione delle amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  7,
delle  esperienze  di  valutazione  esterna   delle   amministrazioni
pubbliche e dei relativi impatti; 
  j)  l'acquisizione,  a  fini  informativi  e   ricognitivi,   delle
esperienze in materia di misurazione e valutazione della  performance
realizzate dalle regioni e  dagli  enti  locali,  coinvolgendoli  nel
confronto fra amministrazioni e nello sviluppo delle buone pratiche. 
  2. Le attivita' di cui alle lettere c) e  h)  sono  svolte  tenendo
conto degli indirizzi  adottati  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  o  dall'Autorita'  politica  delegata  all'esercizio  delle
funzioni di coordinamento  in  materia  di  valutazione  e  controllo
strategico nelle amministrazioni dello Stato. 
  3. Con riferimento agli organismi indipendenti di  valutazione,  di
cui all'articolo 14 del decreto  legislativo  n.  150  del  2009,  il
Dipartimento: 
  a) indirizza l'esercizio delle relative funzioni di valutazione; 
  b) tiene e  aggiorna  un  Elenco  nazionale  dei  componenti  degli
organismi  indipendenti  di  valutazione  secondo   quanto   previsto
dall'articolo 6; 
  c) verifica l'operato degli organismi indipendenti  di  valutazione
anche promuovendo la valutazione fra pari; 
  d) promuove la razionalizzazione degli  organismi  indipendenti  di
valutazione al  fine  di  contenerne  il  numero  ed  accrescerne  la
funzionalita', attraverso indirizzi di comparto volti ad  assicurare:
specializzazione per contesti di attivita',  non  duplicazione  delle
funzioni, concentrazione a  livello  territoriale,  integrazione  tra
amministrazioni  in  ragione   delle   dipendenza   organizzativa   e
finanziaria, integrazione nel caso di gestioni associate; 
  e) elabora criteri e parametri  di  riferimento  per  definire  gli
importi  massimi  dei  compensi  dei   componenti   degli   organismi
indipendenti di valutazione, che  tengano  conto  della  complessita'
organizzativa delle amministrazioni, senza maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica e, comunque,  entro  i  limiti  delle  risorse
complessive   destinate   ai   compensi   dei   predetti   componenti
dall'insieme delle amministrazioni; 
  f) promuove e supporta iniziative di collaborazione  tra  organismi
indipendenti di valutazione; 
  g) indirizza e promuove, anche  in  collaborazione  con  la  Scuola
nazionale di amministrazione  (SNA),  attivita'  di  aggiornamento  e
formazione dei componenti gli organismi indipendenti di  valutazione,
nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente. 
  4. Il Dipartimento identifica strumenti e modalita' di raccordo tra
l'esercizio  delle  proprie  funzioni  in  tema  di   misurazione   e
valutazione della performance delle pubbliche  amministrazioni  e  le
attivita' delle esistenti agenzie di valutazione. Mediante intesa tra
la Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'Associazione
nazionale comuni italiani (Anci), l'Unione  delle  province  d'Italia
(UPI) e il Dipartimento della  funzione  pubblica,  sono  definiti  i
protocolli di collaborazione per la realizzazione delle attivita'  di
cui al presente articolo per quanto  di  competenza  delle  Autonomie
territoriali. 
  5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 13, comma 12,  secondo
periodo, del decreto legislativo n. 150 del 2009  in  riferimento  al
sistema  di  valutazione   delle   attivita'   amministrative   delle
universita' e degli enti di ricerca di cui  al  Capo  I  del  decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e alle relative funzioni svolte
dall'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR) nel rispetto dei criteri di cui all'articolo  2
in quanto applicabili. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 19 del  citato  decreto
          legislativo 31 maggio 2011, n. 91: 
              «Art. 19 (Principi generali). - 1.  Le  amministrazioni
          pubbliche, contestualmente al bilancio di previsione ed  al
          bilancio consuntivo,  presentano  un  documento  denominato
          "Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio", di
          seguito denominato  "Piano",  al  fine  di  illustrare  gli
          obiettivi della spesa, misurarne i risultati e  monitorarne
          l'effettivo andamento in termini di servizi  forniti  e  di
          interventi realizzati. 
              2. Il Piano illustra il contenuto di ciascun  programma
          di spesa ed  espone  informazioni  sintetiche  relative  ai
          principali obiettivi da realizzare,  con  riferimento  agli
          stessi  programmi  del  bilancio  per  il  triennio   della
          programmazione  finanziaria,  e  riporta   gli   indicatori
          individuati per quantificare  tali  obiettivi,  nonche'  la
          misurazione annuale degli stessi indicatori per  monitorare
          i risultati conseguiti. 
              3. Il Piano e' coerente con il sistema di obiettivi  ed
          indicatori adottati da ciascuna  amministrazione  ai  sensi
          del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e, per  le
          amministrazioni centrali dello Stato, corrisponde alle note
          integrative disciplinate dall'art. 21,  comma  11,  lettera
          a), e dall'art. 35, comma 2, della legge 31 dicembre  2009,
          n. 196. 
              4.  Al  fine  di  assicurare  il  consolidamento  e  la
          confrontabilita'  degli   indicatori   di   risultato,   le
          amministrazioni    vigilanti    definiscono,     per     le
          amministrazioni pubbliche di loro competenza,  comprese  le
          unita' locali di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  b),  il
          sistema minimo di  indicatori  di  risultato  che  ciascuna
          amministrazione ed unita' locale deve inserire nel  proprio
          Piano. Tale sistema minimo e'  stabilito  con  decreto  del
          Ministro competente d'intesa con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art.  17,  comma
          3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.». 
              - Per il riferimento all'art.  10  del  citato  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009,  n.  150,  vedasi  nelle  note
          all'art. 1. 
              - Per il riferimento all'art.  14  del  citato  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009,  n.  150,  vedasi  nelle  note
          all'art. 1. 
              - Per il riferimento all'art.  13  del  citato  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009,  n.  150,  vedasi  nelle  note
          all'art. 1. 
              - Il decreto  legislativo  31  dicembre  2009,  n.  213
          (Riordino degli enti di ricerca in attuazione  dell'art.  1
          della legge 27 settembre 2007, n. 165), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2010, n. 25.