Art. 4 
 
 
               Commissione tecnica per la performance 
 
  1. E' istituita presso il Dipartimento la Commissione  tecnica  per
la performance, di seguito denominata Commissione tecnica. 
  2. La Commissione tecnica e' organo consultivo del Dipartimento per
l'indirizzo  tecnico-metodologico  necessario  allo  sviluppo   delle
attivita'  di  misurazione  e  valutazione  della  performance  nelle
amministrazioni pubbliche, coerenti con i criteri di cui all'articolo
2. 
  3. La  Commissione  tecnica  e'  costituita  da  cinque  componenti
nominati con  decreto  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica   amministrazione   scelti   tra   professori   o    docenti
universitari,  dirigenti  di  amministrazioni  pubbliche  ed  esperti
provenienti  dal  settore  delle  imprese,  dotati  di  requisiti  di
competenza, esperienza e integrita'. I componenti  durano  in  carica
per un periodo di due anni, rinnovabile una sola volta. 
  4. Non possono far parte della Commissione  tecnica  componenti  in
carica di Organismi  indipendenti  di  valutazione,  di  collegi  dei
revisori dei conti o di altri organismi  di  controllo  interni  alle
amministrazioni. Non possono, altresi', far parte  della  Commissione
tecnica soggetti deputati allo svolgimento di funzioni  di  controllo
esterno alle  amministrazioni,  inclusi  i  magistrati  contabili.  I
componenti non  possono  essere  scelti  tra  persone  che  rivestono
incarichi pubblici elettivi  o  cariche  in  partiti  politici  o  in
organizzazioni sindacali o che abbiano  rivestito  tali  incarichi  e
cariche nei tre anni precedenti alla nomina. I  componenti,  in  ogni
caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con
le funzioni della Commissione tecnica. 
  5.  La  Commissione  tecnica  opera  assicurando   stabilmente   il
coinvolgimento  dei  soggetti  rilevanti  nei  diversi  territori   e
comparti della pubblica amministrazione. 
  6.  Ai  componenti  della  Commissione   non   spettano   compensi,
indennita' o gettoni di presenza.  Le  eventuali  spese  di  viaggio,
vitto e alloggio dei componenti non residenti sono posti a carico del
pertinente capitolo di bilancio del Dipartimento.