Art. 5 Dotazione di personale 1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente regolamento e a supporto delle attivita' della Commissione tecnica di cui all'articolo 4, il Dipartimento si avvale del contingente di personale previsto dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge n. 90 del 2014, in posizione di fuori ruolo o di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferma restando la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il contingente e' composto da un massimo di venticinque unita' di personale, delle quali cinque con qualifica dirigenziale non generale e venti unita' con qualifica non dirigenziale. Al personale dirigenziale non generale, proveniente da ministeri e, in misura non superiore a due unita', da altre amministrazioni pubbliche sono conferiti incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il personale non dirigenziale e' proveniente dai ministeri e, in misura non superiore a sette, da altre amministrazioni pubbliche. 2. Al personale di cui al comma 1 e' attribuito il trattamento economico accessorio previsto per il corrispondente personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri. 3. Il Dipartimento puo' avvalersi anche di personale assunto con contratto a tempo determinato e di esperti nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste per i progetti assegnati al Dipartimento, sulla base dell'accordo di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 90 del 2014, nonche' di altri eventuali progetti. 4. All'attuazione dei commi 1 e 2 e alle altre spese di funzionamento, pari a euro 1.134.375,00 per l'anno 2016 e a euro 1.512.500,00 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante utilizzo, per un ammontare corrispondente, delle risorse di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 4 marzo 2009, n. 15.
Note all'art. 5: - Per il riferimento all'art. 19, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, vedasi nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo): «14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.». - Si riporta il testo dell'art. 19, comma 10, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.». - Si riporta il testo dell'art. 19, comma 9, del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90: «9. Al fine di concentrare l'attivita' dell'Autorita' nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della predetta Autorita' in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con riguardo al solo trasferimento delle funzioni di cui all'art. 13, comma 6, lettere m) e p), del decreto legislativo n. 150 del 2009, relativamente ai progetti sperimentali e al Portale della trasparenza, detto trasferimento di funzioni deve avvenire previo accordo tra il Dipartimento della funzione pubblica e l'Autorita' nazionale anticorruzione, anche al fine di individuare i progetti che possono piu' opportunamente rimanere nell'ambito della medesima Autorita' nazionale anticorruzione.». - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4, della legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti): «4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 1, comma 227, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di organizzazione dell'organismo di cui al comma 2, lettera f), e fissati i compensi per i componenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».