Art. 5 
 
 
                       Dotazione di personale 
 
  1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente regolamento
e a  supporto  delle  attivita'  della  Commissione  tecnica  di  cui
all'articolo  4,  il  Dipartimento  si  avvale  del  contingente   di
personale previsto dall'articolo 19, comma 11, del  decreto-legge  n.
90 del 2014, in posizione di fuori  ruolo  o  di  comando,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferma
restando la dotazione organica della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri. Il contingente e' composto da  un  massimo  di  venticinque
unita' di personale, delle quali cinque  con  qualifica  dirigenziale
non generale e  venti  unita'  con  qualifica  non  dirigenziale.  Al
personale dirigenziale non generale, proveniente da ministeri  e,  in
misura non superiore a due unita', da altre amministrazioni pubbliche
sono conferiti incarichi ai sensi dell'articolo  19,  comma  10,  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165.  Il  personale   non
dirigenziale e' proveniente dai ministeri e, in misura non  superiore
a sette, da altre amministrazioni pubbliche. 
  2. Al personale di cui al comma  1  e'  attribuito  il  trattamento
economico accessorio previsto  per  il  corrispondente  personale  di
ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  3. Il Dipartimento puo' avvalersi anche di  personale  assunto  con
contratto  a  tempo  determinato  e  di  esperti  nei  limiti   delle
disponibilita' finanziarie  previste  per  i  progetti  assegnati  al
Dipartimento, sulla base dell'accordo di cui all'articolo  19,  comma
9, del decreto-legge n. 90  del  2014,  nonche'  di  altri  eventuali
progetti. 
  4.  All'attuazione  dei  commi  1  e  2  e  alle  altre  spese   di
funzionamento, pari a euro 1.134.375,00 per  l'anno  2016  e  a  euro
1.512.500,00 annui a decorrere dall'anno 2017, si  provvede  mediante
utilizzo, per un  ammontare  corrispondente,  delle  risorse  di  cui
all'articolo 4, comma 4, della legge 4 marzo 2009, n. 15. 
 
          Note all'art. 5: 
              -  Per  il  riferimento  all'art.  19,  comma  11,  del
          decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, vedasi nelle note alle
          premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art.  17,  comma  14,  della
          legge 15  maggio  1997,  n.  127  (Misure  urgenti  per  lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo): 
              «14.  Nel  caso  in  cui  disposizioni   di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  19,  comma  10,  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «10.  I  dirigenti  ai  quali  non  sia   affidata   la
          titolarita' di uffici dirigenziali svolgono,  su  richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di   consulenza,
          studio e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici  previsti
          dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i  collegi  di
          revisione  degli  enti  pubblici   in   rappresentanza   di
          amministrazioni ministeriali.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 19, comma 9, del citato
          decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90: 
              «9. Al fine di concentrare  l'attivita'  dell'Autorita'
          nazionale anticorruzione sui compiti di  trasparenza  e  di
          prevenzione    della     corruzione     nelle     pubbliche
          amministrazioni, le funzioni della  predetta  Autorita'  in
          materia di misurazione e valutazione della performance,  di
          cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12,  13  e  14  del  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,  sono  trasferite  al
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data  di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto.
          Con riguardo al solo trasferimento delle  funzioni  di  cui
          all'art.  13,  comma  6,  lettere  m)  e  p),  del  decreto
          legislativo n. 150  del  2009,  relativamente  ai  progetti
          sperimentali  e  al  Portale   della   trasparenza,   detto
          trasferimento di funzioni deve avvenire previo accordo  tra
          il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  l'Autorita'
          nazionale anticorruzione, anche al fine  di  individuare  i
          progetti   che   possono   piu'   opportunamente   rimanere
          nell'ambito    della    medesima    Autorita'     nazionale
          anticorruzione.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4, della legge
          4  marzo  2009,  n.  15  (Delega  al  Governo   finalizzata
          all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro  pubblico
          e   alla   efficienza   e   trasparenza   delle   pubbliche
          amministrazioni  nonche'  disposizioni  integrative   delle
          funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia  e
          del lavoro e alla Corte dei conti): 
              «4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  3,
          pari a 2 milioni di euro per l'anno 2009 e a 8  milioni  di
          euro a  decorrere  dall'anno  2010,  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione   di   spesa
          recata dall'art. 1, comma  227,  della  legge  23  dicembre
          2005, n. 266. Con decreto  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,  di  concerto   con   il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sono  stabilite  le
          modalita' di organizzazione dell'organismo di cui al  comma
          2, lettera f), e fissati i compensi per  i  componenti.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio.».