Art. 6 
 
 
        Valutazione indipendente e revisione della disciplina 
             degli Organismi indipendenti di valutazione 
 
  1. La valutazione indipendente della performance e'  assicurata  in
ogni  amministrazione   pubblica   dall'organismo   indipendente   di
valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del
2009. 
  2. L'organismo indipendente di valutazione svolge le funzioni e  le
attivita' di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n.  150  del
2009  con  l'obiettivo  di  supportare  l'amministrazione  sul  piano
metodologico e verificare la correttezza dei processi di misurazione,
monitoraggio,  valutazione  e   rendicontazione   della   performance
organizzativa e individuale. Verifica, inoltre, che l'amministrazione
realizzi nell'ambito  del  ciclo  della  performance  un'integrazione
sostanziale tra programmazione economico-finanziaria e pianificazione
strategico-gestionale. Ai fini della  valutazione  della  performance
organizzativa, promuove l'utilizzo da parte dell'amministrazione  dei
risultati derivanti dalle  attivita'  di  valutazione  esterna  delle
amministrazioni e dei relativi impatti. 
  3. L'Organismo indipendente di  valutazione  e'  costituito  da  un
organo monocratico ovvero collegiale  composto  da  3  componenti.  I
componenti dell'organismo indipendente di valutazione  sono  nominati
da ciascuna amministrazione, singolarmente o in forma associata,  tra
i  soggetti  iscritti  all'Elenco  nazionale  dei  componenti   degli
organismi indipendenti di valutazione, tenuto dal Dipartimento. 
  4.  Possono  chiedere  di  essere  iscritti  all'Elenco   nazionale
soggetti,  dotati  dei  requisiti  di   competenza,   esperienza   ed
integrita'  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delegato  per  la
semplificazione e  la  pubblica  amministrazione  da  emanarsi  entro
centoventi giorni dall'entrata in vigore  del  presente  regolamento,
con il quale sono stabiliti anche i limiti relativi  all'appartenenza
a piu' organismi indipendenti di valutazione. 
  5. I commi 3 e 4 si applicano a partire dai rinnovi degli organismi
indipendenti di valutazione successivi alla data di entrata in vigore
del decreto di cui al comma 4.  I  componenti  degli  organismi  gia'
nominati  rimangono  in  carica  fino  alla  naturale  scadenza   dei
rispettivi mandati. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il riferimento all'art.  14  del  citato  decreto
          legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  vedasi  in  note
          all'art. 1.