IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto il regolamento (CEE) n.  2568/91  della  Commissione  dell'11
luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e  degli
oli di sansa d'oliva nonche' ai metodi ad essi attinenti; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)   n.   29/2012   della
Commissione  del  13   gennaio   2012,   relativo   alle   norme   di
commercializzazione dell'olio d'oliva; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  1335/2013   della
Commissione del 13 dicembre 2013,  che  modifica  il  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione  del  13  gennaio  2012,
relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva; 
  Visto il regolamento (UE) n. 299/2013  della  Commissione,  del  26
marzo 2013,  recante  modifica  del  regolamento  (CEE)  n.  2568/91,
relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di  sansa
d'oliva nonche' ai metodi ad essi attinenti; 
  Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione  europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2013 -
secondo semestre, e, in particolare, l'articolo 2; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea   e,   in
particolare, l'articolo 33; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24  novembre  1981,  n.  689,  recante  modifica  al
sistema penale; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1999,  n.  507,  recante
depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio
ai sensi dell'articolo 1, della legge 25 giugno 1999, n. 205; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  del  10  novembre  2009,  recante  disposizioni  nazionali
relative  alle  norme  di  commercializzazione  dell'olio  di  oliva,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 23 dicembre 2013, n. 16059, recante disposizioni  nazionali
concernenti  l'attuazione  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013,  recante  modifica  del
regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli
d'oliva e degli oli di  sansa  d'oliva  nonche'  ai  metodi  ad  essi
attinenti; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 8 luglio 2015, n. 4075, recante modifica alle  disposizioni
nazionali concernenti le caratteristiche degli oli di oliva  e  degli
oli di sansa di oliva di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2013
e alle norme di commercializzazione dell'olio  di  oliva  di  cui  al
decreto ministeriale 10 novembre 2009; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 settembre 2015; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 5 novembre 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
   Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata  nella
riunione del 10 maggio 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle  politiche
agricole alimentari e forestali, dello sviluppo economico e  per  gli
affari regionali e le autonomie; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto prevede la disciplina sanzionatoria  per  le
violazioni delle disposizioni di cui  al  regolamento  di  esecuzione
(UE) n. 29/2012 della Commissione del 13 gennaio 2012, relativo  alle
norme di commercializzazione  dell'olio  d'oliva,  e  al  regolamento
(CEE) n. 2568/1991 della Commissione dell'11  luglio  1991,  relativo
alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di  sansa  d'oliva
nonche' ai metodi ad essi attinenti, che, all'articolo 7-bis, prevede
l'obbligo di tenere registri di entrata e  di  uscita  per  tutte  le
categorie di oli di oliva. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              Il  regolamento  (CEE)  n.  2568/91  della  Commissione
          dell'11 luglio 1991, relativo  alle  caratteristiche  degli
          oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonche' ai  metodi
          ad essi attinenti e' pubblicato nella G.U.C.E. 5  settembre
          1991, n. L 248. Entrato in vigore il 6 settembre 1991. 
              Il regolamento di  esecuzione  (UE)  n.  29/2012  della
          Commissione del 13 gennaio 2012,  relativo  alle  norme  di
          commercializzazione dell'olio d'oliva e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 14 gennaio 2012, n. L 12. 
              Il regolamento di esecuzione (UE)  n.  1335/2013  della
          Commissione  del  13  dicembre  2013,   che   modifica   il
          regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione
          del   13   gennaio   2012,   relativo   alle    norme    di
          commercializzazione dell'olio d'oliva e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 14 dicembre 2013, n. L 335. 
              Il regolamento (UE) n. 299/2013 della Commissione,  del
          26 marzo 2013, recante modifica del  regolamento  (CEE)  n.
          2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva  e
          degli oli di  sansa  d'oliva  nonche'  ai  metodi  ad  essi
          attinenti e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 marzo 2013, n.  L
          90. 
              Il testo dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 2014, n.
          154 (Delega al Governo per il recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge di delegazione  europea  2013  -  secondo  semestre),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  28  ottobre  2014,  n.
          251, cosi' recita: 
              "Art.  2.  Delega  al   Governo   per   la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di atti  normativi  dell'Unione
          europea - 1.  Il  Governo,  fatte  salve  le  norme  penali
          vigenti, e' delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro due anni  dalla
          data  di  entrata   in   vigore   della   presente   legge,
          disposizioni recanti sanzioni penali o  amministrative  per
          le violazioni di obblighi contenuti  in  direttive  europee
          attuate  in  via  regolamentare  o  amministrativa   o   in
          regolamenti dell'Unione europea  pubblicati  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, per  le  quali  non
          sono gia' previste sanzioni penali o amministrative.". 
              Il testo dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012,
          n. 234 (Norme  generali  sulla  partecipazione  dell'Italia
          alla formazione e all'attuazione della  normativa  e  delle
          politiche dell'Unione europea), pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi' recita: 
              "Art.  33.  Delega  al  Governo   per   la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di atti  normativi  dell'Unione
          europea - 1. Al fine di assicurare  la  piena  integrazione
          delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale,
          fatte  salve  le  norme  penali  vigenti,   la   legge   di
          delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la
          data dalla stessa fissata,  disposizioni  recanti  sanzioni
          penali o  amministrative  per  le  violazioni  di  obblighi
          contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare
          o amministrativa,  ai  sensi  delle  leggi  di  delegazione
          europee  vigenti,  o  in  regolamenti  dell'Unione  europea
          pubblicati alla data dell'entrata in  vigore  della  stessa
          legge di delegazione europea, per i  quali  non  sono  gia'
          previste sanzioni penali o amministrative. 
              2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo e'
          esercitata  con  decreti  legislativi  adottati  ai   sensi
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro per  gli  affari  europei  e  del  Ministro  della
          giustizia,  di  concerto  con  i  Ministri  competenti  per
          materia. I decreti legislativi si informano, oltre  che  ai
          principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32,  comma
          1, lettera d), della presente  legge,  a  quelli  specifici
          contenuti  nella  legge  di  delegazione  europea,  qualora
          indicati. 
              3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
          articolo sono trasmessi  alla  Camera  dei  deputati  e  al
          Senato della Repubblica per  l'espressione  del  parere  da
          parte delle  competenti  Commissioni  parlamentari  con  le
          modalita'  e  nei  termini  previsti  dai  commi  3   e   9
          dell'articolo 31.". 
              Il testo dell'articolo 14 della legge 23  agosto  1988,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  S.O.,
          cosi' recita: 
              "Art.  14.  Decreti  legislativi.  -   1.   I   decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.". 
              La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
          penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30  novembre
          1981, n. 329, S.O. 
              Il  decreto  legislativo  30  dicembre  1999,  n.   507
          (Depenalizzazione dei reati minori e  riforma  del  sistema
          sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della L. 25  giugno
          1999, n. 205) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  31
          dicembre 1999, n. 306, S.O. 
              Il decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole,
          alimentari  e  forestali  23  dicembre  2013  (Disposizioni
          nazionali  concernenti  l'attuazione  del  regolamento   di
          esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26  marzo
          2013, recante modifica del regolamento  (CEE)  n.  2568/91,
          relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli
          di sansa d'oliva nonche' ai metodi ad  essi  attinenti)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2014, n. 32. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti normativi al regolamento  (CEE)  n.
          2568/91, si veda nelle note alle premesse. 
              -  Per  i  riferimenti  normativi  al  regolamento   di
          esecuzione  (UE)  n.  29/2012,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.