Art. 4 Designazione dell'origine 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non indica nell'etichetta degli «oli extra vergini di oliva» e degli «oli di oliva vergini» preimballati e nei documenti commerciali di detti oli, sia preimballati che allo stato sfuso, la designazione dell'origine o indica la designazione dell'origine difformemente da quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 29/2012, ovvero riporta segni, figure o illustrazioni in sostituzione della designazione dell'origine o che possono evocare un'origine geografica diversa da quella indicata, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 29/2012, utilizza nell'etichetta dell'«olio di oliva - composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini» e dell'«olio di sansa di oliva» e nei documenti commerciali di detti oli, sia preimballati che allo stato sfuso, nonche' nella loro presentazione e pubblicita', la designazione dell'origine, anche riportando segni, figure o altro che possono evocare un'origine geografica e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 18.000. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non riporta nei documenti utilizzati per il trasporto e la commercializzazione delle olive destinate alla produzione di olio, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 29/2012, anche un riferimento all'Unione europea o allo Stato membro o al Paese terzo in cui le olive sono state raccolte o alla DOP/IGP che si intende utilizzare e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 600 a euro 3.500.
Note all'art. 4: - Per i riferimenti normativi al regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 si veda nelle note alle premesse.