Art. 5 
 
 
                       Indicazioni facoltative 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato,  chiunque  utilizza  sugli
oli preimballati e nella documentazione  commerciale  le  indicazioni
facoltative,  ai  sensi  dell'articolo  5  del  regolamento  (UE)  n.
29/2012, senza aver rispettato gli obblighi prescritti  oppure  senza
averne titolo e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 18.000. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque riporta sugli oli
preimballati  e  nella  documentazione  commerciale  le   indicazioni
facoltative in modo difforme da quelle previste dall'articolo  5  del
regolamento (UE) n. 29/2012 ovvero le riporta senza  aver  provveduto
ad effettuare la comunicazione telematica nell'ambito dei servizi del
Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) dell'utilizzo  di  tali
indicazioni o non esibisce, a richiesta dell'organo di controllo,  la
documentazione  attestante,  a  secondo  dei  casi,   l'effettuazione
dell'esame  organolettico  o  dell'esame  chimico  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro
500 a euro 3.000. 
 
          Note all'art. 5: 
              -  Per  i  riferimenti  normativi  al  regolamento   di
          esecuzione  (UE)  n.  29/2012  si  veda  nelle  note   alle
          premesse.