Art. 6 Leggibilita' e raggruppamento delle informazioni obbligatorie 1. Chiunque riporta la denominazione di vendita e, ove prevista, la designazione dell'origine di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 29/2012, nell'etichettatura dell'«olio extra vergine di oliva», dell'«olio di oliva vergine», dell'«olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» o dell'«olio di sansa di oliva» preimballati, in difformita' da quanto previsto dall'articolo 4-ter del regolamento (UE) n. 29/2012 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.600 a euro 9.500.
Note all'art. 6: - Per i riferimenti normativi al regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 si veda nelle note alle premesse.