Art. 7 
 
 
                              Registro 
 
  1. Chiunque, essendo obbligato, non istituisce il registro previsto
dall'articolo 7-bis del regolamento (CEE)  n.  2568/1991  nell'ambito
del SIAN e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  del
pagamento di una somma da euro 1.000 a  euro  6.000.  Si  applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro
300 a euro 1.200 a chiunque  non  rispetti  le  modalita'  di  tenuta
telematica del predetto registro stabilite  nell'ambito  dei  servizi
informativi del sistema informativo agricolo nazionale. 
  2. In caso di reiterazione della violazione di cui al comma  1  per
la mancata istituzione del registro, l'autorita'  competente  applica
la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento fino  a  sei
mesi. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per i riferimenti normativi al regolamento  (CEE)  n.
          2568/91 si veda nelle note alle premesse.