Art. 9 
 
 
             Sanzioni per piccoli e grandi quantitativi 
 
  1. Le sanzioni previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono: 
    a) dimezzate se la violazione riguarda quantitativi  di  prodotto
non superiori a 700 chilogrammi/litri di olio o a  3.500  chilogrammi
di olive; 
    b)  raddoppiate,  se  la  violazione  riguarda  quantitativi   di
prodotto superiori a 30.000 chilogrammi/litri di  olio  o  a  150.000
chilogrammi di olive. 
  2. L'importo delle sanzioni previste dal comma 1  non  puo'  essere
inferiore a euro 150. 
  3.  Il  quantitativo  di  prodotto  da  considerare  per  gli   oli
preimballati, ai fini della quantificazione della sanzione di cui  al
comma 1, e' quello identificato dal lotto.