Art. 9 Sanzioni per piccoli e grandi quantitativi 1. Le sanzioni previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono: a) dimezzate se la violazione riguarda quantitativi di prodotto non superiori a 700 chilogrammi/litri di olio o a 3.500 chilogrammi di olive; b) raddoppiate, se la violazione riguarda quantitativi di prodotto superiori a 30.000 chilogrammi/litri di olio o a 150.000 chilogrammi di olive. 2. L'importo delle sanzioni previste dal comma 1 non puo' essere inferiore a euro 150. 3. Il quantitativo di prodotto da considerare per gli oli preimballati, ai fini della quantificazione della sanzione di cui al comma 1, e' quello identificato dal lotto.