Art. 10 
 
                      Fondazione Italia sociale 
 
  1. E' istituita la Fondazione Italia sociale, di seguito denominata
«Fondazione», con  lo  scopo  di  sostenere,  mediante  l'apporto  di
risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo
sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore,
caratterizzati dalla produzione di beni  e  servizi  con  un  elevato
impatto  sociale  e  occupazionale  e  rivolti,  in  particolare,  ai
territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati. La Fondazione, nel
rispetto  del  principio  di  prevalenza  dell'impiego   di   risorse
provenienti da soggetti privati, svolge una  funzione  sussidiaria  e
non  sostitutiva  dell'intervento  pubblico  ed  e'   soggetta   alle
disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto,
senza obbligo di conservazione  del  patrimonio  o  di  remunerazione
degli investitori. 
  2. Per il raggiungimento dei propri scopi  la  Fondazione  instaura
rapporti con omologhi enti o organismi in Italia e all'estero. 
  3. Lo statuto della Fondazione, con il quale si provvede anche alla
individuazione degli organi,  della  loro  composizione  e  dei  loro
compiti, prevede: 
  a)  strumenti  e  modalita'  che  consentano  alla  Fondazione   di
finanziare  le  proprie  attivita'  attraverso  la  mobilitazione  di
risorse finanziarie pubbliche e private, anche mediante il ricorso  a
iniziative donative per fini sociali e campagne di crowdfunding; 
  b) strumenti e modalita' di investimento, diretto o in partenariato
con terzi, anche  con  riferimento  alla  diffusione  di  modelli  di
welfare integrativi rispetto a quelli gia' assicurati dall'intervento
pubblico e allo sviluppo del microcredito e  di  altri  strumenti  di
finanza sociale; 
  c) la nomina,  nell'organo  di  governo  della  Fondazione,  di  un
componente designato dal Consiglio nazionale del Terzo settore di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera g). 
  4. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  su  proposta  del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri del  lavoro
e delle  politiche  sociali  e  dell'economia  e  delle  finanze,  e'
approvato lo statuto  della  Fondazione.  Lo  schema  di  decreto  e'
trasmesso alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
perche' su di esso siano espressi, entro trenta giorni dalla data  di
trasmissione, i pareri  delle  commissioni  competenti  per  materia.
Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, il  decreto
puo' essere comunque adottato. 
  5.  L'organizzazione,  il  funzionamento  e   la   gestione   della
Fondazione  sono  ispirati  ai  principi  di  efficacia,  efficienza,
trasparenza ed economicita'. La  Fondazione  si  dota,  altresi',  di
strumenti e modalita' di verifica dell'effettivo impatto  sociale  ed
occupazionale conseguito. 
  6. Tutti gli atti connessi alle operazioni  di  costituzione  della
Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa  sono  esclusi
da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di  neutralita'
fiscale. 
  7. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali,  e'  assegnata
alla Fondazione una  dotazione  iniziale,  per  l'anno  2016,  di  un
milione  di  euro.   Al   relativo   onere   si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  8. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata  in  vigore
della presente legge, la Fondazione trasmette alle Camere,  entro  il
31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attivita' svolte per il
perseguimento degli scopi  istituzionali  di  cui  al  comma  1,  sui
risultati conseguiti, sull'entita' e  articolazione  del  patrimonio,
nonche' sull'utilizzo della dotazione di cui al comma 7. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta  l'art.  1,  comma  187,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  di
          stabilita' 2015): 
              «187. Per la riforma del  terzo  settore,  dell'impresa
          sociale e per la disciplina del servizio civile  universale
          e' autorizzata la spesa di 50 milioni di  euro  per  l'anno
          2015, di 140 milioni di euro  per  l'anno  2016  e  di  190
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.».