Art. 11 
 
                  Disposizioni finanziarie e finali 
 
  1. All'attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 1, comma 1,
fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo,
si provvede nei limiti delle risorse di  cui  all'articolo  1,  comma
187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  2. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo  9,  comma  1,
lettera g), e' autorizzata la spesa  di  17,3  milioni  di  euro  per
l'anno 2016 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
Al relativo onere per l'anno 2016 si provvede, quanto a 10 milioni di
euro,  mediante  utilizzo  delle  disponibilita'  in  conto   residui
relative all'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  23,  comma
10,  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  e,  quanto  a  7,3
milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse  gia'
trasferite al bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri ai sensi dell'articolo 47, secondo  comma,  della  legge  20
maggio 1985,  n.  222,  relative  alla  quota  destinata  allo  Stato
dell'otto per mille dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche
per l'anno 2015. A tal fine la somma di 10 milioni di euro di cui  al
secondo periodo e'  versata  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato
nell'anno 2016. A decorrere  dall'anno  2017  al  relativo  onere  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di  cui  al  primo
periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
anche in conto residui. 
  3. Alla stabilizzazione e al rafforzamento  delle  misure  previste
all'articolo 9, comma 1, lettera c), si  provvede  nei  limiti  delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 154,  della  legge  23  dicembre
2014, n. 190. 
  4. Le disposizioni  della  presente  legge  e  quelle  dei  decreti
legislativi emanati in  attuazione  della  stessa  si  applicano  nei
confronti delle regioni a statuto speciale e delle province  autonome
di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative
norme di attuazione. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per il testo dell'art. 1,  comma  187,  della  citata
          legge n. 190 del 2014, si vedano le note all'art. 10. 
              - Si riporta l'art. 23, comma 10, del decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure urgenti per la crescita
          del Paese): 
              «Art.  23  (Fondo  per  la  crescita  sostenibile).   -
          (Omissis). 
              10. Al fine di garantire la prosecuzione  delle  azioni
          volte a promuovere la coesione e il riequilibrio  economico
          e sociale tra le diverse aree del Paese, le  disponibilita'
          accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e  9  del
          presente articolo, rivenienti da  contabilita'  speciali  o
          capitoli di bilancio relativi a misure di  aiuto  destinate
          alle  aree  sottoutilizzate  sono  utilizzate  secondo   il
          vincolo di destinazione di cui all'art.  18,  comma  1  del
          decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.». 
              - Si riporta l'art. 47, secondo comma, della  legge  20
          maggio  1985,  n.  222  (Disposizioni  sugli  enti  e  beni
          ecclesiastici in Italia e per il  sostentamento  del  clero
          cattolico in servizio nelle diocesi): 
              «Art. 47. - (Omissis). 
              A decorrere dall'anno finanziario 1990 una  quota  pari
          all'otto per mille dell'imposta sul reddito  delle  persone
          fisiche,  liquidata   dagli   uffici   sulla   base   delle
          dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a  scopi  di
          interesse sociale  o  di  carattere  umanitario  a  diretta
          gestione  statale  e,  in  parte,  a  scopi  di   carattere
          religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.». 
              - Per l'art. 1, comma 187, della citata  legge  n.  190
          del 2014, si vedano le note all'art. 10. 
              - Si riporta l'art. 1, comma 154, della citata legge n.
          190 del 2014: 
              «154. Le disposizioni  di  cui  all'art.  2,  commi  da
          4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010,  n.
          40, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22  maggio
          2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per
          mille dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche  in
          base alla  scelta  del  contribuente,  si  applicano  anche
          relativamente   all'esercizio   finanziario   2015   e   ai
          successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei  redditi
          dell'annualita' precedente. Le disposizioni  contenute  nel
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile
          2010, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  131  dell'8
          giugno 2010, si applicano anche a decorrere  dall'esercizio
          finanziario  2014  e   i   termini   ivi   stabiliti   sono
          conseguentemente rideterminati con  riferimento  a  ciascun
          esercizio finanziario. Ai fini di assicurare trasparenza ed
          efficacia nell'utilizzazione della  quota  del  cinque  per
          mille dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche,  con
          decreto di natura  non  regolamentare  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  sono  definite  le  modalita'  di   redazione   del
          rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e  trasparente
          la destinazione di  tutte  le  somme  erogate  ai  soggetti
          beneficiari, le modalita' di recupero  delle  stesse  somme
          per  violazione  degli  obblighi  di  rendicontazione,   le
          modalita'  di  pubblicazione  nel  sito  web  di   ciascuna
          amministrazione erogatrice degli elenchi  dei  soggetti  ai
          quali e' stato erogato il contributo, con l'indicazione del
          relativo importo, nonche'  le  modalita'  di  pubblicazione
          nello stesso sito dei  rendiconti  trasmessi.  In  caso  di
          violazione degli obblighi di pubblicazione nel sito  web  a
          carico  di  ciascuna  amministrazione   erogatrice   e   di
          comunicazione  della   rendicontazione   da   parte   degli
          assegnatari, si applicano le sanzioni di cui agli  articoli
          46 e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33.  Per
          la  liquidazione  della  quota  del  cinque  per  mille  e'
          autorizzata la  spesa  di  500  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2015. Le somme non utilizzate entro  il
          31 dicembre di ciascun anno possono esserlo  nell'esercizio
          successivo.».