Art. 2 Principi e criteri direttivi generali 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali: a) riconoscere, favorire e garantire il piu' ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la personalita' dei singoli, quale strumento di promozione e di attuazione dei principi di partecipazione democratica, solidarieta', sussidiarieta' e pluralismo, ai sensi degli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione; b) riconoscere e favorire l'iniziativa economica privata il cui svolgimento, secondo le finalita' e nei limiti di cui alla presente legge, puo' concorrere ad elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali; c) assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, l'autonomia statutaria degli enti, al fine di consentire il pieno conseguimento delle loro finalita' e la tutela degli interessi coinvolti; d) semplificare la normativa vigente, garantendone la coerenza giuridica, logica e sistematica.
Note all'art. 2: - Per il testo degli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione, si vedano le note all'art. 1.