Art. 4 
 
                Riordino e revisione della disciplina 
            del Terzo settore e codice del Terzo settore 
 
  1. Con i decreti  legislativi  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
lettera b), si provvede al riordino e alla revisione  organica  della
disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore  mediante  la
redazione di un codice per  la  raccolta  e  il  coordinamento  delle
relative  disposizioni,  con  l'indicazione  espressa   delle   norme
abrogate a seguito della loro entrata in  vigore,  nel  rispetto  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
  a) stabilire le disposizioni generali  e  comuni  applicabili,  nel
rispetto del principio di specialita', agli enti del Terzo settore; 
  b)   individuare   le   attivita'   di   interesse   generale   che
caratterizzano gli enti del Terzo settore,  il  cui  svolgimento,  in
coerenza con le previsioni  statutarie  e  attraverso  modalita'  che
prevedano le piu' ampie condizioni di accesso da parte  dei  soggetti
beneficiari, costituisce requisito per  l'accesso  alle  agevolazioni
previste dalla normativa e che sono soggette alle  verifiche  di  cui
alla lettera i). Le attivita'  di  interesse  generale  di  cui  alla
presente lettera sono individuate secondo criteri che  tengano  conto
delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale nonche'
sulla base  dei  settori  di  attivita'  gia'  previsti  dal  decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e  dal  decreto  legislativo  24
marzo 2006, n. 155. Al periodico  aggiornamento  delle  attivita'  di
interesse  generale  si  provvede  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri da  adottare  su  proposta  del  Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  acquisito  il   parere   delle
commissioni parlamentari competenti; 
  c) individuare criteri e condizioni in base ai quali  differenziare
lo svolgimento delle attivita' di  interesse  generale  di  cui  alla
lettera b) tra i diversi enti del Terzo settore di  cui  all'articolo
1, comma 1; 
  d) definire forme e modalita' di organizzazione, amministrazione  e
controllo degli enti ispirate ai principi di democrazia, eguaglianza,
pari opportunita', partecipazione degli associati  e  dei  lavoratori
nonche' ai principi di efficacia, di efficienza, di  trasparenza,  di
correttezza e di economicita' della gestione degli  enti,  prevedendo
strumenti idonei a garantire il rispetto dei diritti degli  associati
e  dei  lavoratori,  con  facolta'   di   adottare   una   disciplina
differenziata che tenga conto delle peculiarita'  della  compagine  e
della struttura associativa nonche' della  disciplina  relativa  agli
enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti  o  intese
con lo Stato; 
  e) prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta,
degli utili o degli avanzi di gestione e  del  patrimonio  dell'ente,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera d); 
  f) individuare criteri che consentano di distinguere, nella  tenuta
della contabilita' e dei rendiconti, la diversa  natura  delle  poste
contabili  in  relazione  al  perseguimento  dell'oggetto  sociale  e
definire criteri e vincoli in base  ai  quali  l'attivita'  d'impresa
svolta dall'ente in  forma  non  prevalente  e  non  stabile  risulta
finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali; 
  g)   disciplinare   gli   obblighi   di   controllo   interno,   di
rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti  degli
associati, dei lavoratori e dei terzi, differenziati anche in ragione
della dimensione economica dell'attivita' svolta  e  dell'impiego  di
risorse pubbliche, tenendo  conto  di  quanto  previsto  dal  decreto
legislativo 8 giugno 2001, n.  231,  nonche'  prevedere  il  relativo
regime sanzionatorio; 
  h) garantire, negli appalti  pubblici,  condizioni  economiche  non
inferiori a quelle previste dai  contratti  collettivi  nazionali  di
lavoro   adottati   dalle   organizzazioni   sindacali   maggiormente
rappresentative; 
  i) individuare specifiche modalita' e criteri di verifica periodica
dell'attivita' svolta e  delle  finalita'  perseguite,  nel  rispetto
delle  previsioni  statutarie  e  in  relazione  alle  categorie  dei
soggetti destinatari; 
  l) al fine di garantire l'assenza degli scopi lucrativi, promuovere
un principio di proporzionalita' tra i diversi trattamenti  economici
e disciplinare, nel pieno rispetto del principio  di  trasparenza,  i
limiti e gli obblighi di pubblicita'  relativi  agli  emolumenti,  ai
compensi  o  ai  corrispettivi  a  qualsiasi  titolo  attribuiti   ai
componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai  dirigenti
nonche' agli associati; 
  m) riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di  tutti
gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione  e
tenuto conto delle finalita' e  delle  caratteristiche  di  specifici
elenchi nazionali di settore, attraverso la previsione di un Registro
unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in  specifiche  sezioni,
da istituire  presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, favorendone,  anche  con  modalita'  telematiche,  la  piena
conoscibilita' in tutto il  territorio  nazionale.  L'iscrizione  nel
Registro, subordinata al possesso dei  requisiti  previsti  ai  sensi
delle lettere b), c), d) ed e), e'  obbligatoria  per  gli  enti  del
Terzo settore che  si  avvalgono  prevalentemente  o  stabilmente  di
finanziamenti  pubblici,  di  fondi   privati   raccolti   attraverso
pubbliche sottoscrizioni o di fondi  europei  destinati  al  sostegno
dell'economia  sociale  o  che  esercitano  attivita'  in  regime  di
convenzione o di accreditamento con enti  pubblici  o  che  intendono
avvalersi delle agevolazioni previste ai sensi dell'articolo 9; 
  n)  prevedere  in  quali  casi  l'amministrazione,  all'atto  della
registrazione degli enti nel Registro unico di cui alla  lettera  m),
acquisisce l'informazione o la certificazione antimafia; 
  o) valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione,  a
livello  territoriale,  relativa  anche  al  sistema   integrato   di
interventi  e  servizi  socio-assistenziali  nonche'  di   tutela   e
valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e
individuare criteri e  modalita'  per  l'affidamento  agli  enti  dei
servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di  standard  di
qualita' e impatto sociale del servizio, obiettivita', trasparenza  e
semplificazione e nel rispetto della disciplina europea  e  nazionale
in materia di affidamento dei servizi di interesse generale,  nonche'
criteri e modalita' per la  verifica  dei  risultati  in  termini  di
qualita' e di efficacia delle prestazioni; 
  p)  riconoscere  e  valorizzare  le  reti  associative  di  secondo
livello, intese quali organizzazioni che  associano  enti  del  Terzo
settore, anche allo scopo di accrescere  la  loro  rappresentativita'
presso i soggetti istituzionali; 
  q) prevedere che il coordinamento  delle  politiche  di  governo  e
delle azioni di promozione e di indirizzo delle attivita' degli  enti
di cui  alla  presente  legge  sia  assicurato,  in  raccordo  con  i
Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo del decreto legislativo 4 dicembre 1997,  n.
          460 (Riordino della disciplina tributaria  degli  enti  non
          commerciali  e  delle  organizzazioni  non   lucrative   di
          utilita' sociale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  2
          gennaio 1998, n. 1, supplemento ordinario. 
              - Il testo del decreto legislativo 24  marzo  2006,  n.
          155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma  della  legge
          13 giugno  2005,  n.  118)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale. 27 aprile 2006, n. 97. 
              - Il testo del decreto legislativo 8  giugno  2001,  n.
          231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa  delle
          persone giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni
          anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11
          della legge 29 settembre 2000, n. 300), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140.