Art. 5 
 
          Attivita' di volontariato, di promozione sociale 
                         e di mutuo soccorso 
 
  1. Con i decreti  legislativi  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
lettera b),  si  provvede  altresi'  al  riordino  e  alla  revisione
organica  della  disciplina  vigente  in  materia  di  attivita'   di
volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso, tenuto conto
di quanto previsto dagli articoli  2,  4  e  9  e  nel  rispetto  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
  a) armonizzazione e coordinamento delle diverse discipline  vigenti
in materia di volontariato e di promozione  sociale,  valorizzando  i
principi di gratuita', democraticita' e partecipazione e riconoscendo
e favorendo, all'interno del Terzo settore, le tutele dello status di
volontario e la specificita' delle organizzazioni di volontariato  di
cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e  di  quelle  operanti  nella
protezione civile; 
  b) introduzione di criteri e limiti relativi al rimborso spese  per
le attivita' dei volontari, preservandone il carattere di gratuita' e
di estraneita' alla prestazione lavorativa; 
  c) promozione della cultura del volontariato, in particolare tra  i
giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito
delle strutture e delle attivita' scolastiche; 
  d) valorizzazione delle diverse esperienze di  volontariato,  anche
attraverso il coinvolgimento  delle  organizzazioni  di  volontariato
nelle   attivita'   di   promozione   e   di   sensibilizzazione,   e
riconoscimento in ambito scolastico  e  lavorativo  delle  competenze
acquisite dai volontari; 
  e)  revisione  del  sistema  dei  centri   di   servizio   per   il
volontariato, di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto  1991,  n.
266, prevedendo: 
  1) che alla loro costituzione e  gestione  possano  concorrere  gli
enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, con esclusione
di quelli costituiti nelle forme di cui al libro  quinto  del  codice
civile,  assumendo  la  personalita'  giuridica  e  una  delle  forme
giuridiche previste per gli enti del Terzo settore; 
  2) che la loro costituzione  sia  finalizzata  a  fornire  supporto
tecnico, formativo e  informativo  per  promuovere  e  rafforzare  la
presenza e il ruolo dei volontari nei diversi enti del Terzo settore; 
  3)  il  loro  accreditamento  e  il  loro  finanziamento   stabile,
attraverso  un  programma  triennale,   con   le   risorse   previste
dall'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e  che,  qualora
gli stessi utilizzino risorse diverse, le medesime siano comprese  in
una contabilita' separata; 
  4) il libero ingresso nella base sociale e criteri democratici  per
il funzionamento dell'organo assembleare,  con  l'attribuzione  della
maggioranza assoluta dei voti nell'assemblea alle  organizzazioni  di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266; 
  5) forme di incompatibilita' per i soggetti titolari  di  ruoli  di
direzione o di rappresentanza esterna; 
  6) che gli stessi non possano procedere  a  erogazioni  dirette  in
denaro ovvero a cessioni a titolo gratuito di beni mobili o  immobili
a beneficio degli enti del Terzo settore; 
    f) revisione dell'attivita' di programmazione e  controllo  delle
attivita'  e  della  gestione  dei  centri   di   servizio   per   il
volontariato, svolta mediante organismi regionali  o  sovraregionali,
tra loro coordinati sul piano nazionale, prevedendo: 
  1) che tali organismi, in  applicazione  di  criteri  definiti  sul
piano nazionale, provvedano alla programmazione del  numero  e  della
collocazione dei centri di servizio, al loro  accreditamento  e  alla
verifica periodica del mantenimento dei  requisiti,  anche  sotto  il
profilo della qualita' dei  servizi  dagli  stessi  erogati,  nonche'
all'attribuzione delle risorse finanziarie anche in  applicazione  di
elementi di perequazione territoriale; 
  2) che alla costituzione di tali organismi si provveda con  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, secondo criteri di
efficienza e di contenimento dei costi di funzionamento  da  porre  a
carico delle risorse di cui all'articolo 15  della  legge  11  agosto
1991, n. 266, con l'eccezione di eventuali  emolumenti  previsti  per
gli amministratori e i dirigenti i cui oneri saranno posti a  carico,
in maniera aggiuntiva, delle fondazioni bancarie finanziatrici; 
  g) superamento del  sistema  degli  Osservatori  nazionali  per  il
volontariato  e  per   l'associazionismo   di   promozione   sociale,
attraverso l'istituzione del Consiglio nazionale del  Terzo  settore,
quale organismo di consultazione  degli  enti  del  Terzo  settore  a
livello nazionale, la cui composizione valorizzi il ruolo delle  reti
associative di secondo  livello  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
lettera p). All'attuazione  della  disposizione  di  cui  al  periodo
precedente si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente; 
  h) previsione  di  requisiti  uniformi  per  i  registri  regionali
all'interno del Registro unico nazionale di cui all'articolo 4, comma
1, lettera m); 
  i) previsione di un regime  transitorio  volto  a  disciplinare  lo
status giuridico delle societa' di mutuo soccorso di cui  alla  legge
15 aprile 1886, n. 3818, gia'  esistenti  alla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,   nell'eventualita'   che   intendano
rinunciare alla natura di societa' di mutuo soccorso  per  continuare
ad operare quali associazioni senza fini di  lucro,  con  particolare
riguardo alle  condizioni  per  mantenere  il  possesso  del  proprio
patrimonio, che deve  essere  comunque  volto  al  raggiungimento  di
finalita' solidaristiche. 
 
          Note all'art. 5: 
              -  Il  testo  della  legge  11  agosto  1991,  n.   266
          (Legge-quadro  sul  volontariato)   e'   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1991, n. 196. 
              - Si riporta il testo dell'art. 15 della  citata  legge
          n. 266 del 1991: 
              «Art. 15 (Fondi speciali presso le regioni). -  1.  Gli
          enti di cui all'art. 12, comma 1, del  decreto  legislativo
          20 novembre 1990,  n.  356,  devono  prevedere  nei  propri
          statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo  dei
          propri proventi, al netto delle spese  di  funzionamento  e
          dell'accantonamento di cui alla  lettera  d)  del  comma  1
          dello stesso art. 12, venga destinata alla costituzione  di
          fondi speciali presso le regioni al fine di istituire,  per
          il  tramite  degli  enti  locali,  centri  di  servizio   a
          disposizione delle organizzazioni  di  volontariato,  e  da
          queste  gestiti,  con   la   funzione   di   sostenerne   e
          qualificarne l'attivita'. 
              2. Le casse di risparmio, fino  a  quando  non  abbiano
          proceduto  alle  operazioni  di  ristrutturazione  di   cui
          all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 356 del  1990,
          devono destinare alle medesime finalita' di cui al comma  1
          del presente articolo una quota pari  ad  un  decimo  delle
          somme destinate ad  opere  di  beneficenza  e  di  pubblica
          utilita' ai sensi dell'art.  35,  terzo  comma,  del  regio
          decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni. 
              3. Le modalita' di attuazione delle  norme  di  cui  ai
          commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del
          tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali,
          entro tre mesi dalla data di pubblicazione  della  presente
          legge nella Gazzetta Ufficiale.». 
              -  Il  testo  della  legge  15  aprile  1886,  n.  3818
          (Costituzione legale delle societa' di mutuo soccorso),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1886, n. 100.