Art. 7 
 
                 Vigilanza, monitoraggio e controllo 
 
  1. Le funzioni di  vigilanza,  monitoraggio  e  controllo  pubblico
sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali di  cui
all'articolo 6, e  sulle  loro  attivita',  finalizzate  a  garantire
l'uniforme  e  corretta  osservanza  della  disciplina   legislativa,
statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sono  esercitate  dal
Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  in  collaborazione,
per quanto di competenza, con i Ministeri  interessati  nonche',  per
quanto  concerne  gli  aspetti   inerenti   alla   disciplina   delle
organizzazioni  di  volontariato  di  protezione   civile,   con   il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, e  con  l'Agenzia  delle  entrate,  ferme  restando  le
funzioni di coordinamento e di indirizzo di cui all'articolo 4, comma
1, lettera q). Nello svolgimento di tali funzioni, il  Ministero  del
lavoro   e   delle   politiche   sociali   individua   modalita'   di
coinvolgimento e raccordo anche con l'organismo di  cui  all'articolo
5, comma 1, lettera g). 
  2. Il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  nell'ambito
delle attivita' di cui al comma 1, promuove l'adozione di adeguate ed
efficaci forme di autocontrollo degli enti del  Terzo  settore  anche
attraverso l'utilizzo di strumenti atti a  garantire  la  piu'  ampia
trasparenza  e  conoscibilita'  delle  attivita'  svolte  dagli  enti
medesimi,  sulla  base  di   apposito   accreditamento   delle   reti
associative di secondo  livello  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
lettera p), o, con  particolare  riferimento  agli  enti  di  piccole
dimensioni, con i centri di  servizio  per  il  volontariato  di  cui
all'articolo 5, comma 1, lettera e). 
  3. Il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  sentito
l'organismo di cui all'articolo 5, comma 1,  lettera  g),  predispone
linee  guida  in  materia  di  bilancio  sociale  e  di  sistemi   di
valutazione dell'impatto sociale delle attivita'  svolte  dagli  enti
del  Terzo  settore,  anche  in   attuazione   di   quanto   previsto
dall'articolo 4, comma 1, lettera o).  Per  valutazione  dell'impatto
sociale si intende la valutazione  qualitativa  e  quantitativa,  sul
breve, medio e lungo periodo, degli effetti  delle  attivita'  svolte
sulla comunita' di riferimento rispetto all'obiettivo individuato. 
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
dell'ultimo dei  decreti  legislativi  emanati  in  attuazione  della
presente legge, sono  definiti  i  termini  e  le  modalita'  per  il
concreto esercizio della vigilanza, del monitoraggio e del  controllo
di cui al presente articolo. 
  5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le
amministrazioni  competenti  provvedono  nell'ambito  delle   risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.