Art. 8 
 
                     Servizio civile universale 
 
  1. Con il decreto legislativo  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
lettera d), si provvede alla revisione della disciplina in materia di
servizio  civile  nazionale,  tenuto   conto   di   quanto   previsto
dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, e nel  rispetto  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
  a) istituzione del servizio civile universale finalizzato, ai sensi
degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla  difesa
non armata della patria e alla promozione dei valori fondativi  della
Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma,
della Costituzione; 
  b)  previsione  di  un  meccanismo  di  programmazione,  di   norma
triennale,  dei  contingenti  di   giovani   italiani   e   stranieri
regolarmente soggiornanti, di eta' compresa tra 18  e  28  anni,  che
possono essere ammessi al servizio civile  universale  tramite  bando
pubblico e di procedure di selezione e avvio dei giovani improntate a
principi di semplificazione, trasparenza e non discriminazione; 
  c) definizione  dello  status  giuridico  dei  giovani  ammessi  al
servizio  civile  universale,  prevedendo  l'instaurazione,   fra   i
medesimi giovani e lo Stato, di uno specifico  rapporto  di  servizio
civile  non  assimilabile  al  rapporto  di  lavoro,  con  previsione
dell'esclusione di tale prestazione da ogni imposizione tributaria; 
  d)  attribuzione  allo  Stato  delle  funzioni  di  programmazione,
organizzazione,  accreditamento  e  controllo  del  servizio   civile
universale; realizzazione, con il coinvolgimento delle  regioni,  dei
programmi da parte di enti locali, altri enti  pubblici  territoriali
ed enti del Terzo settore; possibilita'  per  le  regioni,  gli  enti
locali, gli altri enti pubblici territoriali e  gli  enti  del  Terzo
settore di attivare autonomamente progetti  di  servizio  civile  con
risorse proprie, da realizzare presso soggetti accreditati; 
  e) previsione di criteri e modalita' di accreditamento  degli  enti
di servizio civile  universale,  tenendo  conto  di  quanto  previsto
dall'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n.  64,  nell'ottica  della
semplificazione e della trasparenza; 
  f) previsione di  criteri  e  modalita'  di  semplificazione  e  di
trasparenza  delle   procedure   di   gestione   e   di   valutazione
dell'attivita' svolta dagli enti di servizio civile universale, anche
con riferimento ai contributi  finanziari  erogati  dalle  competenti
strutture della Presidenza del Consiglio dei  ministri  in  relazione
all'attuazione dei progetti di servizio civile universale,  a  carico
del Fondo nazionale per il servizio civile; 
  g)  previsione  di  un  limite  di  durata  del   servizio   civile
universale, non inferiore a otto mesi complessivi  e,  comunque,  non
superiore a un anno, che contemperi le finalita' del servizio con  le
esigenze  di  vita  e  di  lavoro  dei  giovani  coinvolti,  e  della
possibilita' che il servizio sia prestato, in  parte,  in  uno  degli
Stati   membri   dell'Unione   europea   nonche',   per    iniziative
riconducibili alla promozione della pace e della nonviolenza  e  alla
cooperazione allo sviluppo, anche nei Paesi al di  fuori  dell'Unione
europea; 
  h)  riconoscimento  e  valorizzazione  delle  competenze  acquisite
durante l'espletamento del servizio civile universale in funzione del
loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo; 
  i) riordino e revisione della Consulta nazionale  per  il  servizio
civile, quale organismo di consultazione, riferimento e confronto per
l'amministrazione, sulla base del principio di rappresentativita'  di
tutti   gli   enti   accreditati,   anche   con   riferimento    alla
territorialita' e alla rilevanza per ciascun settore di intervento. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta l'art. 1 della legge 6 marzo 2001,  n.  64
          (Istituzione del servizio civile nazionale): 
              «Art. 1 (Principi e finalita'). - 1.  E'  istituito  il
          servizio civile nazionale finalizzato a: 
              a) concorrere,  in  alternativa  al  servizio  militare
          obbligatorio,  alla  difesa  della  Patria  con  mezzi   ed
          attivita' non militari; 
              b)   favorire    la    realizzazione    dei    principi
          costituzionali di solidarieta' sociale; 
              c) promuovere la  solidarieta'  e  la  cooperazione,  a
          livello  nazionale  ed  internazionale,   con   particolare
          riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai  servizi  alla
          persona ed alla educazione alla pace fra i popoli; 
              d)  partecipare  alla   salvaguardia   e   tutela   del
          patrimonio  della  Nazione,  con  particolare  riguardo  ai
          settori ambientale, anche sotto l'aspetto  dell'agricoltura
          in  zona   di   montagna,   forestale,   storico-artistico,
          culturale e della protezione civile; 
              e)  contribuire  alla   formazione   civica,   sociale,
          culturale e professionale dei  giovani  mediante  attivita'
          svolte  anche   in   enti   ed   amministrazioni   operanti
          all'estero.». 
              - Per il testo dell'art. 2 della  citata  Costituzione,
          si vedano note all'art. 1. 
              - Si riportano gli articoli 4, secondo comma, 11 e  52,
          primo comma, della citata Costituzione: 
              «Art. 4. - Ogni cittadino ha  il  dovere  di  svolgere,
          secondo le proprie possibilita' e la  propria  scelta,  una
          attivita'  o  una  funzione  che  concorra   al   progresso
          materiale o spirituale della societa'.». 
              «Art. 11. - L'Italia ripudia la guerra  come  strumento
          di offesa alla liberta' degli altri popoli e come mezzo  di
          risoluzione delle controversie internazionali; consente  in
          condizioni di parita' con gli altri Stati, alle limitazioni
          di sovranita' necessarie ad un ordinamento che assicuri  la
          pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le
          organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.». 
              «Art. 52. - La difesa della patria e' sacro dovere  del
          cittadino.». 
              - Si riporta l'art. 3 della  citata  legge  n.  64  del
          2001: 
              «Art. 3 (Enti e organizzazioni privati). - 1. Gli  enti
          e  le  organizzazioni  privati  che  intendono   presentare
          progetti per il servizio civile volontario devono possedere
          i seguenti requisiti: 
              a) assenza di scopo di lucro; 
              b) capacita' organizzativa e possibilita' d'impiego  in
          rapporto al servizio civile volontario; 
              c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e  le
          finalita' di cui all'art. 1; 
              d) svolgimento di un'attivita' continuativa  da  almeno
          tre anni.».