Art. 4 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  L'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge  e'
valutato in 206 milioni di euro per l'anno 2016 e in 103  milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019. Al relativo  onere  si
provvede: 
  a) per gli importi di 206 milioni di euro per l'anno 2016,  di  103
milioni di euro per l'anno 2017 e di 43 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2018 e 2019, mediante versamento all'entrata del  bilancio
dello Stato delle  disponibilita'  giacenti  sul  conto  corrente  di
tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143,  e  successiva  riassegnazione  al  pertinente
capitolo  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del   Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  b) per l'importo di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018
e 2019,  mediante  corrispondente  riduzione  delle  proiezioni,  per
l'anno 2018, dello stanziamento del fondo speciale di conto  capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2016, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze  provvede  al
monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo. Nel
caso si verifichino, per  effetto  del  peggioramento  del  tasso  di
cambio, scostamenti rispetto  alle  previsioni  di  cui  al  medesimo
comma, sono versate in entrata  al  bilancio  dello  Stato  ulteriori
somme dalle disponibilita' giacenti sul conto corrente  di  tesoreria
di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31  marzo
1998, n. 143, che  sono  successivamente  riassegnate  al  pertinente
capitolo  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del   Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.