IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante: «Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna» ed in particolare l'articolo 8, come sostituito dall'articolo 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto l'articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che la nuova compartecipazione della Regione al gettito erariale entra a regime dall'anno 2010; Vista la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della citata legge costituzionale n. 3 del 1948; Visto il parere del Consiglio regionale della Sardegna, espresso nella seduta del 1° febbraio 2016; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2016; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto reca disposizioni sulla determinazione e sull'attribuzione delle quote di gettito delle entrate erariali, comunque denominate, spettanti alla Regione Sardegna ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto - Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come indicate negli articoli seguenti. Dette entrate comprendono le indennita', le maggiorazioni e gli interessi per mancato o ritardato pagamento e non includono le sanzioni amministrative. 2. Le entrate di cui al comma 1 sono determinate, salvo quanto stabilito con il presente decreto legislativo, sulla base dell'ammontare delle entrate riscosse dallo Stato nel territorio regionale e afferenti al medesimo territorio, nonche' sulla base delle entrate di pertinenza regionale affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati fuori dal territorio della regione.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58. Il testo vigente dell'articolo 8 e' il seguente: «Art. 8. Le entrate della regione sono costituite: a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione; b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percette nel territorio della regione; c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione; d) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione; e) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione; f) dai nove decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'ISTAT; g) dai canoni per le concessioni idroelettriche; h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facolta' di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato; i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio; l) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria; m) dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici. Nelle entrate spettanti alla regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della regione.». Note alle premesse: L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. il testo dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e' riportato nella nota al titolo. La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2007), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O. Il testo dell'articolo 1, comma 838, e' il seguente: «838. L'attuazione delle previsioni relative alla compartecipazione al gettito delle imposte di cui alle lettere a) e m) del primo comma dell'articolo 8 dello Statuto speciale di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come da ultimo sostituito dal comma 834 del presente articolo, non puo' determinare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato superiori rispettivamente a 344 milioni di euro per l'anno 2007, a 371 milioni di euro per l'anno 2008 e a 482 milioni di euro per l'anno 2009. La nuova compartecipazione della regione Sardegna al gettito erariale entra a regime dall'anno 2010.». Il testo dell'articolo 56 della legge costituzionale 26 febbraio 148, n. 3, e' il seguente: «Art. 56. Una Commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'Alto Commissario per la Sardegna sentita la Consulta regionale, proporra' le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione, nonche' le norme di attuazione del presente Statuto. Tali norme saranno sottoposte al parere della Consulta o del Consiglio regionale e saranno emanate con decreto legislativo.». Note all'art. 1: Il testo dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 148, n. 3, e' riportato nella nota al titolo.