IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge costituzionale 26  febbraio  1948,  n.  3,  recante:
«Statuto speciale  della  Regione  autonoma  della  Sardegna»  ed  in
particolare l'articolo 8, come sostituito dall'articolo 1, comma 834,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  Visto l'articolo 1, comma 838, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, che stabilisce che la nuova compartecipazione della  Regione  al
gettito erariale entra a regime dall'anno 2010; 
  Vista   la   proposta   della   Commissione   paritetica   prevista
dall'articolo 56, primo comma, della citata legge costituzionale n. 3
del 1948; 
  Visto il parere del Consiglio regionale  della  Sardegna,  espresso
nella seduta del 1° febbraio 2016; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 maggio 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto reca  disposizioni  sulla  determinazione  e
sull'attribuzione delle quote  di  gettito  delle  entrate  erariali,
comunque  denominate,  spettanti  alla  Regione  Sardegna  ai   sensi
dell'articolo 8 dello Statuto  -  Legge  Costituzionale  26  febbraio
1948, n. 3, come indicate  negli  articoli  seguenti.  Dette  entrate
comprendono le indennita',  le  maggiorazioni  e  gli  interessi  per
mancato  o  ritardato  pagamento  e   non   includono   le   sanzioni
amministrative. 
  2. Le entrate di cui al comma  1  sono  determinate,  salvo  quanto
stabilito  con  il   presente   decreto   legislativo,   sulla   base
dell'ammontare delle entrate  riscosse  dallo  Stato  nel  territorio
regionale e afferenti al  medesimo  territorio,  nonche'  sulla  base
delle entrate di pertinenza  regionale  affluite,  in  attuazione  di
disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati fuori dal
territorio della regione. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Nota al titolo: 
              La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto
          speciale per la Sardegna),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  9  marzo  1948,  n.   58.   Il   testo   vigente
          dell'articolo 8 e' il seguente: 
                «Art. 8. Le entrate della regione sono costituite: 
                  a) dai sette decimi del gettito delle  imposte  sul
          reddito delle persone fisiche e sul reddito  delle  persone
          giuridiche riscosse nel territorio della regione; 
              b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo,
          di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica
          e delle tasse sulle concessioni  governative  percette  nel
          territorio della regione; 
              c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni  e
          donazioni riscosse nel territorio della regione; 
              d) dai nove decimi  dell'imposta  di  fabbricazione  su
          tutti  i  prodotti  che  ne  siano  gravati,  percetta  nel
          territorio della regione; 
              e) dai nove decimi  della  quota  fiscale  dell'imposta
          erariale di consumo relativa ai prodotti dei  monopoli  dei
          tabacchi consumati nella regione; 
              f) dai nove decimi del gettito dell'imposta sul  valore
          aggiunto generata sul territorio regionale  da  determinare
          sulla base dei consumi regionali  delle  famiglie  rilevati
          annualmente dall'ISTAT; 
              g) dai canoni per le concessioni idroelettriche; 
              h) da imposte e tasse sul turismo e  da  altri  tributi
          propri che la regione ha facolta' di istituire con legge in
          armonia con i principi del sistema tributario dello Stato; 
              i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio  e  dal
          proprio demanio; 
              l)  da  contributi   straordinari   dello   Stato   per
          particolari piani di opere pubbliche  e  di  trasformazione
          fondiaria; 
              m) dai sette  decimi  di  tutte  le  entrate  erariali,
          dirette o indirette, comunque denominate, ad  eccezione  di
          quelle di spettanza di altri enti pubblici. 
              Nelle entrate  spettanti  alla  regione  sono  comprese
          anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie
          maturate nell'ambito regionale, affluiscono, in  attuazione
          di disposizioni legislative o per esigenze  amministrative,
          ad uffici finanziari situati  fuori  del  territorio  della
          regione.». 
              Note alle premesse: 
                L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              il testo dell'articolo 8 della legge costituzionale  26
          febbraio 1948, n. 3, e' riportato nella nota al titolo. 
              La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per  la
          formazione  del  bilancio  annuale  e   pluriennale   dello
          Stato-legge finanziaria 2007), e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  27  dicembre  2006,  n.  299,  S.O.   Il   testo
          dell'articolo 1, comma 838, e' il seguente: 
                «838. L'attuazione  delle  previsioni  relative  alla
          compartecipazione al gettito  delle  imposte  di  cui  alle
          lettere a) e m)  del  primo  comma  dell'articolo  8  dello
          Statuto  speciale  di  cui  alla  legge  costituzionale  26
          febbraio 1948, n. 3, come da ultimo  sostituito  dal  comma
          834 del  presente  articolo,  non  puo'  determinare  oneri
          aggiuntivi a carico  del  bilancio  dello  Stato  superiori
          rispettivamente a 344 milioni di euro per  l'anno  2007,  a
          371 milioni di euro per l'anno 2008 e a 482 milioni di euro
          per l'anno 2009. La nuova compartecipazione  della  regione
          Sardegna al  gettito  erariale  entra  a  regime  dall'anno
          2010.». 
              Il testo dell'articolo 56 della legge costituzionale 26
          febbraio 148, n. 3, e' il seguente: 
                «Art.  56.  Una  Commissione  paritetica  di  quattro
          membri, nominati dal Governo della Repubblica  e  dall'Alto
          Commissario per la Sardegna sentita la Consulta  regionale,
          proporra' le norme relative al passaggio degli uffici e del
          personale dallo Stato alla Regione,  nonche'  le  norme  di
          attuazione del presente Statuto. 
              Tali norme saranno sottoposte al parere della  Consulta
          o del Consiglio regionale e  saranno  emanate  con  decreto
          legislativo.». 
 
          Note all'art. 1: 
              Il testo dell'articolo 8 della legge costituzionale  26
          febbraio 148, n. 3, e' riportato nella nota al titolo.