Art. 10 
 
 
            Disposizioni in materia di entrate derivanti 
                      dalla raccolta del gioco 
 
  1. La compartecipazione regionale  di  cui  all'articolo  8,  primo
comma, lettera m), e del secondo comma dello Statuto, fa  riferimento
alle entrate erariali derivanti dalla raccolta di tutti i giochi  con
vincita in denaro,  sia  di  natura  tributaria  sia  di  natura  non
tributaria in quanto costituite, al netto delle vincite e degli  aggi
spettanti ai concessionari, da utile  erariale.  Le  quote  spettanti
alla Sardegna sono calcolate mediante la  contabilizzazione,  per  il
gioco in rete fisica, delle giocate  raccolte  nel  territorio  della
Regione, e,  per  il  gioco  a  distanza,  delle  giocate  effettuate
mediante  conti  di  gioco  intestati  a  giocatori   residenti   nel
territorio della Regione. In particolare, i  giochi  con  vincita  in
denaro di cui al primo periodo sono: 
  a) i giochi mediante apparecchi con vincite in denaro; 
  b) le scommesse, a  quota  fissa  e  a  totalizzazione,  su  eventi
sportivi, anche simulati, inclusi  quelli  relativi  alle  corse  dei
cavalli, nonche' su altri eventi, anche simulati; 
  c) i concorsi pronostici sportivi; 
  d) i giochi numerici a quota fissa; 
  e) i giochi numerici a totalizzazione nazionale; 
  f) le lotterie ad estrazione istantanea e differita; 
  g) il bingo di sala; 
  h) i giochi raccolti a distanza. 
  2. Le  quote  di  spettanza  regionale  di  cui  al  comma  1  sono
quantificate dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli e versate alla
Regione dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 
  3. Qualora, per alcune tipologie di giochi, non  sia  possibile  la
quantificazione della  quota  del  gettito  spettante  alla  Regione,
questa e' determinata dalla Agenzia delle dogane e  dei  monopoli  in
base  al  rapporto  percentuale,  rispettivamente,  tra  la  raccolta
regionale  in  rete  fisica  e  le  giocate  regionali  effettuate  a
distanza, ai sensi del comma 1, e quelle corrispondenti nazionali, ed
e' versata nelle casse regionali dal  Dipartimento  della  Ragioneria
Generale dello Stato. 
 
          Note all'art. 10: 
              Il testo dell'articolo 8 della legge costituzionale  26
          febbraio 148, n. 3, e' riportato nella nota al titolo.