Art. 10 Disposizioni in materia di entrate derivanti dalla raccolta del gioco 1. La compartecipazione regionale di cui all'articolo 8, primo comma, lettera m), e del secondo comma dello Statuto, fa riferimento alle entrate erariali derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria sia di natura non tributaria in quanto costituite, al netto delle vincite e degli aggi spettanti ai concessionari, da utile erariale. Le quote spettanti alla Sardegna sono calcolate mediante la contabilizzazione, per il gioco in rete fisica, delle giocate raccolte nel territorio della Regione, e, per il gioco a distanza, delle giocate effettuate mediante conti di gioco intestati a giocatori residenti nel territorio della Regione. In particolare, i giochi con vincita in denaro di cui al primo periodo sono: a) i giochi mediante apparecchi con vincite in denaro; b) le scommesse, a quota fissa e a totalizzazione, su eventi sportivi, anche simulati, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonche' su altri eventi, anche simulati; c) i concorsi pronostici sportivi; d) i giochi numerici a quota fissa; e) i giochi numerici a totalizzazione nazionale; f) le lotterie ad estrazione istantanea e differita; g) il bingo di sala; h) i giochi raccolti a distanza. 2. Le quote di spettanza regionale di cui al comma 1 sono quantificate dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli e versate alla Regione dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 3. Qualora, per alcune tipologie di giochi, non sia possibile la quantificazione della quota del gettito spettante alla Regione, questa e' determinata dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli in base al rapporto percentuale, rispettivamente, tra la raccolta regionale in rete fisica e le giocate regionali effettuate a distanza, ai sensi del comma 1, e quelle corrispondenti nazionali, ed e' versata nelle casse regionali dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
Note all'art. 10: Il testo dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 148, n. 3, e' riportato nella nota al titolo.