Art. 11 Disposizioni in materia di imposte e tasse sugli affari 1. La quota del gettito spettante alla Regione relativo all'imposta di registro, imposta di bollo, imposta sulle successioni e donazioni, alle imposte e tasse ipotecarie e catastali ed alle tasse sulle concessioni governative, e' riversato direttamente alla Regione dai soggetti a cui il gettito affluisce.