Art. 11 
 
 
       Disposizioni in materia di imposte e tasse sugli affari 
 
  1. La quota del gettito spettante alla Regione relativo all'imposta
di registro, imposta di bollo, imposta sulle successioni e donazioni,
alle imposte e tasse ipotecarie  e  catastali  ed  alle  tasse  sulle
concessioni governative, e' riversato direttamente alla  Regione  dai
soggetti a cui il gettito affluisce.