Art. 12 
 
 
Imposta sulle assicurazioni diverse  dall'imposta  sulla  RC  Auto  e
                  imposta sulle riserve matematiche 
 
  1. La quota del gettito dell'imposta  sulle  assicurazioni  diverse
dall'imposta sulle assicurazioni  contro  la  responsabilita'  civile
derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore  (RC  Auto)  e
dell'imposta  sulle  riserve  matematiche,  al  netto  degli  importi
compensati, spettante alla Regione ai sensi  dell'articolo  8,  primo
comma, lettera m), e del secondo comma dello Statuto, e'  determinata
dal  Dipartimento  delle  Finanze  sulla  base  della   distribuzione
regionale dei premi contabilizzati, a favore  della  Sardegna,  dalle
imprese di assicurazione e accertati dall'Istituto per  la  vigilanza
sulle assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo,  rilevati
nell'anno precedente a quello cui la devoluzione si riferisce. 
 
          Note all'art. 12: 
              Il testo dell'articolo 8 della legge costituzionale  26
          febbraio 148, n. 3, e' riportato nella nota al titolo.