Art. 12 Imposta sulle assicurazioni diverse dall'imposta sulla RC Auto e imposta sulle riserve matematiche 1. La quota del gettito dell'imposta sulle assicurazioni diverse dall'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC Auto) e dell'imposta sulle riserve matematiche, al netto degli importi compensati, spettante alla Regione ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera m), e del secondo comma dello Statuto, e' determinata dal Dipartimento delle Finanze sulla base della distribuzione regionale dei premi contabilizzati, a favore della Sardegna, dalle imprese di assicurazione e accertati dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, rilevati nell'anno precedente a quello cui la devoluzione si riferisce.
Note all'art. 12: Il testo dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 148, n. 3, e' riportato nella nota al titolo.