Art. 14 
 
 
                        Agevolazioni fiscali 
 
  1. Nel rispetto delle norme  dell'Unione  europea  sugli  aiuti  di
Stato, la Regione Sardegna, con riferimento ai  tributi  erariali  il
cui gettito sia ad essa interamente devoluto, ove  la  legge  statale
consenta una qualsiasi manovra su aliquote, esenzioni  di  pagamento,
detrazioni d'imposta, agevolazioni o deduzioni dalla base imponibile,
puo' in ogni caso compiere una qualsiasi di tali manovre, purche' non
venga superato il livello  massimo  di  imposizione  stabilito  dalla
normativa statale. 
  2. La Regione autonoma della Sardegna puo', con  apposita  legge  e
nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli  aiuti  di  Stato,
concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici
di qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai sensi del Capo
III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I fondi  necessari
per la regolazione contabile delle compensazioni di cui  al  presente
comma sono posti ad esclusivo carico della Regione, che provvede alla
stipula di apposite convenzioni con l'Agenzia delle entrate, al  fine
di  disciplinare  le  modalita'  operative  per  la  fruizione  delle
suddette agevolazioni. 
 
          Note all'art. 14: 
              Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme  di
          semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in  sede
          di dichiarazione dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del   sistema   di
          gestione delle dichiarazioni), e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174. Il Capo III e'  rubricato
          come  segue:  «Capo  III.  Disposizioni   in   materia   di
          riscossione.».