Art. 15 
 
 
                          Riserve erariali 
 
  1. Le compartecipazioni spettanti ai sensi  dell'articolo  8  dello
Statuto alla Regione non possono essere oggetto di riserva  erariale,
salvo quanto previsto al comma 2. 
  2.  Esclusivamente  qualora  intervengano  eventi   eccezionali   e
imprevedibili,  previa  comunicazione  alla  Regione  Autonoma  della
Sardegna, il gettito derivante dall'istituzione di nuovi tributi o da
maggiorazioni di aliquote determinati con legge statale  puo'  essere
riservato allo Stato,  a  condizione  che  il  medesimo  gettito  sia
specificamente finalizzato alla copertura degli oneri derivanti dagli
eventi anzi  detti,  sia  temporalmente  delimitato  e  distintamente
contabilizzato nel bilancio statale. 
 
          Note all'art. 15: 
              Il testo dell'articolo 8 della legge costituzionale  26
          febbraio 148, n. 3, e' riportato nella nota al titolo.