Art. 16 Disposizioni di carattere generale 1. Le quote delle entrate spettanti alla Regione sono determinate al netto dei rimborsi e delle compensazioni a favore dei soggetti passivi d'imposta. Dette quote, ove non diversamente disposto, sono devolute dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che procede alla loro erogazione mediante acconti e conguagli. 2. Per le entrate non disciplinate dai precedenti articoli, la Regione e il Ministero dell'economia e delle finanze si impegnano a concordare nuovi parametri di calcolo al fine di quantificare il gettito maturato nel territorio regionale. Fino a quando non saranno definite, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Regione, le ulteriori modalita' per la determinazione dei criteri di quantificazione, la devoluzione delle compartecipazioni regionali e' effettuata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sulla base del gettito riscosso nel territorio regionale. 3. Nel caso in cui le disposizioni relative alla spettanza dei gettiti tributari contrastino con analoghe disposizioni stabilite dall'ordinamento in applicazione del principio di territorialita', con riferimento ai gettiti spettanti ad altre regioni, all'attribuzione si provvede d'intesa tra gli enti interessati ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei principi generali previsti dall'ordinamento, in modo da non comportare duplicazioni di oneri per il bilancio dello Stato.