Art. 16 
 
 
                 Disposizioni di carattere generale 
 
  1. Le quote delle entrate spettanti alla Regione  sono  determinate
al netto dei rimborsi e delle compensazioni  a  favore  dei  soggetti
passivi d'imposta. Dette quote, ove non diversamente  disposto,  sono
devolute dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello  Stato  che
procede alla loro erogazione mediante acconti e conguagli. 
  2. Per le entrate non  disciplinate  dai  precedenti  articoli,  la
Regione e il Ministero dell'economia e delle finanze si  impegnano  a
concordare nuovi parametri di calcolo  al  fine  di  quantificare  il
gettito maturato nel territorio regionale. Fino a quando non  saranno
definite, con decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
d'intesa con la Regione, le ulteriori modalita' per la determinazione
dei   criteri    di    quantificazione,    la    devoluzione    delle
compartecipazioni regionali  e'  effettuata  dal  Dipartimento  della
Ragioneria Generale dello Stato sulla base del gettito  riscosso  nel
territorio regionale. 
  3. Nel caso in cui le  disposizioni  relative  alla  spettanza  dei
gettiti tributari contrastino  con  analoghe  disposizioni  stabilite
dall'ordinamento in applicazione del  principio  di  territorialita',
con   riferimento   ai   gettiti   spettanti   ad   altre    regioni,
all'attribuzione si provvede d'intesa tra gli enti interessati ed  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sulla  base  dei  principi
generali  previsti  dall'ordinamento,  in  modo  da  non   comportare
duplicazioni di oneri per il bilancio dello Stato.