Art. 2 
 
 
                Modalita' di attribuzione delle quote 
            delle entrate erariali spettanti alla regione 
 
  1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato
d'intesa con la Regione, sono individuati i tempi, le procedure e  le
modalita' volti a  garantire  il  riversamento  diretto  nelle  casse
regionali del gettito delle entrate erariali di  cui  all'articolo  1
riscosso dall'Agenzia delle entrate, dagli agenti della riscossione e
da qualunque altro soggetto cui affluiscono le entrate spettanti alla
Sardegna ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto. 
  2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, le quote
delle compartecipazioni al gettito  erariale  sono  corrisposte  alla
Regione  secondo  le  modalita'   indicate   dal   presente   decreto
legislativo. 
 
          Note all'art. 2: 
              Il testo dell'articolo 8 della legge costituzionale  26
          febbraio 148, n. 3, e' riportato nella nota al titolo.