Art. 2 Modalita' di attribuzione delle quote delle entrate erariali spettanti alla regione 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Regione, sono individuati i tempi, le procedure e le modalita' volti a garantire il riversamento diretto nelle casse regionali del gettito delle entrate erariali di cui all'articolo 1 riscosso dall'Agenzia delle entrate, dagli agenti della riscossione e da qualunque altro soggetto cui affluiscono le entrate spettanti alla Sardegna ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto. 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, le quote delle compartecipazioni al gettito erariale sono corrisposte alla Regione secondo le modalita' indicate dal presente decreto legislativo.
Note all'art. 2: Il testo dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 148, n. 3, e' riportato nella nota al titolo.