Art. 3 Disposizioni in materia di tasse automobilistiche 1. Le quote di gettito relative alle tasse automobilistiche spettanti alla Regione sono devolute dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in base alle comunicazioni del Dipartimento delle finanze relative ai versamenti effettuati dai soggetti di cui all'articolo 5, trentaduesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.
Note all'art. 3: Il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1982, n. 359, e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, recante misure in materia tributaria), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 1983, n. 58, S.O. Il testo dell'articolo 5, comma 32, e' il seguente: «Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi. L'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli e degli autoscafi dai predetti registri. Sono altresi' soggetti al pagamento delle stesse tasse i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, nonche' gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria dei ciclomotori, degli autoscafi non iscritti nei registri e dei motori fuoribordo applicati agli autoscafi, nonche' dei veicoli e degli autoscafi importati temporaneamente dall'estero; per i veicoli, gli autoscafi ed i motori fuoribordo applicati agli autoscafi, l'obbligo del pagamento sussiste solo per i periodi di imposta nei quali vengono utilizzati.».