Art. 3 
 
 
          Disposizioni in materia di tasse automobilistiche 
 
  1.  Le  quote  di  gettito  relative  alle  tasse  automobilistiche
spettanti  alla  Regione  sono  devolute   dal   Dipartimento   della
Ragioneria Generale  dello  Stato  in  base  alle  comunicazioni  del
Dipartimento delle finanze  relative  ai  versamenti  effettuati  dai
soggetti  di   cui   all'articolo   5,   trentaduesimo   comma,   del
decreto-legge   30   dicembre   1982,   n.   953,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53. 
 
          Note all'art. 3: 
              Il decreto-legge 30 dicembre 1982, n.  953  (Misure  in
          materia tributaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
          dicembre  1982,  n.   359,   e'   stato   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  1983,   n.   53
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          30  dicembre  1982,  n.  953,  recante  misure  in  materia
          tributaria), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  1°  marzo
          1983, n. 58, S.O. Il testo dell'articolo 5, comma 32, e' il
          seguente: 
                «Al pagamento delle tasse di cui al comma  precedente
          sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per
          il pagamento  stabilito  con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18  della  legge
          21 maggio  1955,  n.  463,  risultano  essere  proprietari,
          usufruttuari, acquirenti con patto  di  riservato  dominio,
          ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria,  dal
          pubblico registro automobilistico, per i  veicoli  in  esso
          iscritti,  e  dai  registri  di  immatricolazione   per   i
          rimanenti veicoli ed autoscafi. L'obbligo di  corrispondere
          il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli  e  degli
          autoscafi dai predetti registri. Sono altresi' soggetti  al
          pagamento   delle   stesse   tasse   i   proprietari,   gli
          usufruttuari,  gli  acquirenti  con  patto   di   riservato
          dominio, nonche' gli utilizzatori  a  titolo  di  locazione
          finanziaria dei ciclomotori, degli autoscafi  non  iscritti
          nei  registri  e  dei  motori  fuoribordo  applicati   agli
          autoscafi, nonche' dei veicoli e degli autoscafi  importati
          temporaneamente dall'estero; per i veicoli,  gli  autoscafi
          ed i motori fuoribordo applicati agli autoscafi,  l'obbligo
          del pagamento sussiste solo per i periodi  di  imposta  nei
          quali vengono utilizzati.».