Art. 4 
 
 
                 Disposizioni in materia di imposta 
                  sul reddito delle persone fisiche 
 
  1. La  quota  relativa  alle  imposte  sul  reddito  delle  persone
fisiche, spettante alla Regione ai sensi del primo comma, lettera a),
e   del   secondo   comma   dell'articolo   8   dello   Statuto,   e'
convenzionalmente costituita: 
  a) dall'imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi  e
dei sostituti di imposta, nonche'  dalle  certificazioni  sostitutive
presentate dai contribuenti  e  per  conto  dei  contribuenti  aventi
domicilio fiscale nel territorio regionale; 
  b) dall'imposta sui redditi a  tassazione  separata  delle  persone
fisiche aventi domicilio fiscale nel territorio regionale; 
  c) dalle somme riscosse a seguito delle attivita' di accertamento e
di controllo effettuate dalle amministrazioni finanziarie  statali  e
regionali nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel
territorio regionale. 
  2. Le quote di spettanza regionale di cui al comma 1, lettere a)  e
b), sono determinate dal Dipartimento delle Finanze  e  devolute  dal
Dipartimento della Ragioneria  Generale  dello  Stato.  Le  quote  di
spettanza regionale di cui al comma 1, lettera c),  sono  determinate
dal Dipartimento delle Finanze, sentita l'Agenzia  delle  Entrate,  e
devolute dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 
 
          Note all'art. 4: 
              Il testo dell'articolo 8 della legge costituzionale  26
          febbraio 148, n. 3, e' riportato nella nota al titolo.