Art. 4 Disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche 1. La quota relativa alle imposte sul reddito delle persone fisiche, spettante alla Regione ai sensi del primo comma, lettera a), e del secondo comma dell'articolo 8 dello Statuto, e' convenzionalmente costituita: a) dall'imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta, nonche' dalle certificazioni sostitutive presentate dai contribuenti e per conto dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale; b) dall'imposta sui redditi a tassazione separata delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel territorio regionale; c) dalle somme riscosse a seguito delle attivita' di accertamento e di controllo effettuate dalle amministrazioni finanziarie statali e regionali nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale. 2. Le quote di spettanza regionale di cui al comma 1, lettere a) e b), sono determinate dal Dipartimento delle Finanze e devolute dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Le quote di spettanza regionale di cui al comma 1, lettera c), sono determinate dal Dipartimento delle Finanze, sentita l'Agenzia delle Entrate, e devolute dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
Note all'art. 4: Il testo dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 148, n. 3, e' riportato nella nota al titolo.