Art. 5 Disposizioni in materia di imposta sul reddito delle societa' 1. La quota relativa all'imposta sul reddito delle societa' - IRES, spettante alla Regione ai sensi del primo comma, lettera a) e del secondo comma dell'articolo 8 dello Statuto, e' determinata dal Dipartimento delle Finanze prendendo in considerazione: a) il luogo di ubicazione degli impianti per le imprese mono-impianto che operano nella Regione; b) la distribuzione percentuale della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, per le imprese multi-impianto, relativamente alla quota di produzione realizzata nel territorio della Regione. 2. La quota spettante alla Regione e' determinata dal Dipartimento delle Finanze e devoluta dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
Note all'art. 5: Il testo dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 148, n. 3, e' riportato nella nota al titolo.