Art. 5 
 
 
                 Disposizioni in materia di imposta 
                     sul reddito delle societa' 
 
  1. La quota relativa all'imposta sul reddito delle societa' - IRES,
spettante alla Regione ai sensi del primo comma,  lettera  a)  e  del
secondo comma dell'articolo  8  dello  Statuto,  e'  determinata  dal
Dipartimento delle Finanze prendendo in considerazione: 
  a)  il  luogo  di  ubicazione  degli  impianti   per   le   imprese
mono-impianto che operano nella Regione; 
  b) la distribuzione percentuale della base imponibile  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, per le imprese  multi-impianto,
relativamente alla quota  di  produzione  realizzata  nel  territorio
della Regione. 
  2. La quota spettante alla Regione e' determinata dal  Dipartimento
delle Finanze e devoluta dal Dipartimento della  Ragioneria  Generale
dello Stato. 
 
          Note all'art. 5: 
              Il testo dell'articolo 8 della legge costituzionale  26
          febbraio 148, n. 3, e' riportato nella nota al titolo.