Art. 6 Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto spettante alla Regione 1. La compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto - IVA, spettante alla Regione ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera f), dello Statuto, e' annualmente stabilita applicando al gettito nazionale IVA complessivo, al netto dei rimborsi, delle compensazioni e della quota spettante all'Unione Europea, l'incidenza della spesa per consumi finali delle famiglie in Sardegna rispetto a quella nazionale, cosi' come risultante dai dati rilevati dall'ISTAT nell'ultimo anno disponibile. Il relativo conguaglio e' effettuato quando si rendono disponibili i dati dell'annualita' di riferimento. 2. Le quote spettanti alla Regione sono determinate dal Dipartimento delle Finanze e devolute dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
Note all'art. 6: Il testo dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 148, n. 3, e' riportato nella nota al titolo.