Art. 6 
 
 
                 Disposizioni in materia di imposta 
             sul valore aggiunto spettante alla Regione 
 
  1. La compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto -
IVA, spettante alla Regione ai sensi dell'articolo  8,  primo  comma,
lettera f), dello Statuto, e'  annualmente  stabilita  applicando  al
gettito nazionale IVA  complessivo,  al  netto  dei  rimborsi,  delle
compensazioni e della quota spettante all'Unione Europea, l'incidenza
della spesa per consumi finali delle famiglie in Sardegna rispetto  a
quella nazionale, cosi' come risultante dai dati rilevati  dall'ISTAT
nell'ultimo anno disponibile. Il relativo  conguaglio  e'  effettuato
quando si rendono disponibili i dati dell'annualita' di riferimento. 
  2.  Le  quote  spettanti  alla   Regione   sono   determinate   dal
Dipartimento  delle  Finanze  e  devolute  dal   Dipartimento   della
Ragioneria Generale dello Stato. 
 
          Note all'art. 6: 
              Il testo dell'articolo 8 della legge costituzionale  26
          febbraio 148, n. 3, e' riportato nella nota al titolo.